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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 03542/2023

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a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 maggio 1949 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 settembre 1976 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 febbraio 1970 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 agosto 1980 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 aprile 1980 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 dicembre 1980 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta all'udienza del 15 novembre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere con rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza, emessa il 28 febbraio 2022, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione ed erronea applicazione della legge in ordine sia all'affermazione della responsabilità del ricorrente che alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione in ordine sia all'affermazione della responsabilità del ricorrente sia al trattamento sanzionatorio.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ridotto la pena, inflitta dal giudice di primo grado, senza motivare sulle ragioni per cui non potessero accogliersi le doglianze difensive in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte di appello considerato che era evidente la prova della mancata partecipazione dei ricorrenti alle associazioni indicate nei capi di imputazione.

7. I ricorsi sono inammissibili.

8. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

9. Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dedotto alcuno dei motivi consentiti.

10. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 maggio 1949 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 settembre 1976 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 febbraio 1970 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 agosto 1980 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 aprile 1980 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 dicembre 1980 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta all'udienza del 15 novembre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere con rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, emessa il 28 febbraio 2022, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione ed erronea applicazione della legge in ordine sia all'affermazione della responsabilità del ricorrente che alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione in ordine sia all'affermazione della responsabilità del ricorrente sia al trattamento sanzionatorio. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ridotto la pena, inflitta dal giudice di primo grado, senza motivare sulle ragioni per cui non potessero accogliersi le doglianze difensive in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte di appello considerato che era evidente la prova della mancata partecipazione dei ricorrenti alle associazioni indicate nei capi di imputazione. 7. I ricorsi sono inammissibili. 8. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. 9. Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dedotto alcuno dei motivi consentiti. 10. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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