Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13111/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna il 15/2/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e dell'art. 8 D.L. n. 198/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del GUP del locale Tribunale che, in data 21/7/2021, aveva dichiarato l'imputato colpevole dei delitti di tentata rapina impropria, danneggiamento, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale e, riconosciuta la continuazione, applicata la recidiva qualific:ata contestata e operata la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di anni tre,mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1800,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 61 n. 2 cod.pen. e connesso vizio della motivazione Secondo il difensore la Corte territoriale non ha fornito una motivazione puntuale riguardo alle censure relative all'insussistenza dell'aggravante del nesso teleologico.

Assume in particolare che poiché l'elemento della violenza è comune sia alla fattispecie di rapina che a quella di resistenza a p.u. non è possibile affermare la sussistenza di un nesso di strumentalità ai fini dell'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 2 cod.pen.

La sentenza impugnata ha fornito una risposta non persuasiva ai rilievi difensivi e per taluni aspetti inconferente come laddove richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di compatibilità tra l'aggravante e l'istituto della continuazione.

Aggiunge che la contraddittorietà del ragionamento logico- giuridico della Corte emerge laddove si consideri che l'imputato ha tenuto nei confronti della p.o. e degli agenti di polizia giudiziaria le medesime condotte violente che se valgono ad integrare i reati di rapina e resistenza non possono però sostanziare l'aggravante del nesso teleologico.

La finalità di conseguire l'impunità per il tentativo di furto integra elemento costitutivo della rapina impropria ma non può essere valorizzato anche al fine della sussistenza del nesso teleologico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento siccome infondato.

Nella specie il P.M. ha contestato la violazione degli artt. 56, 628, commi 1 e 2, cod.pen., ritenendo che la progressione criminosa attuata dall'imputato integrasse le due fattispecie in forma cumulativa.

La descrizione del fatto muove dall'aggressione operata dal prevenuto nei confronti della p.o., la quale veniva colpita alle spalle e scaraventata a terra allo scopo di sottrargli il cellulare e gli altri beni che aveva addosso senza che l'agente riuscisse nell'intento, fatto integrante un'ipotesi di tentata rapina propria.

Successivamente, avendo la stessa p.o. richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine cui indicava l'aggressore, il prevenuto si opponeva all'identificazione ingaggiando una colluttazione con gli operanti che provocava lesioni ad un agente e il danneggiamento dell'autovettura di servizio, condotte che venivano sussunte nel paradigma della rapina impropria in quanto connotate dal fine di guadagnare l'impunità. 1.1 La qualificazione giuridica dei fatti non è condivisibile.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che è inammissibile il concorso delle due ipotesi di rapina, propria e impropria, le quali si comportano rispetto alla tutela dello stesso bene come mezzi diversi per un medesimo scopo.

In conseguenza se si usa violenza o minaccia per sottrarre una cosa mobile altrui e, subito dopo la violenta sottrazione si usa ancora violenza o minaccia per assicurarsene il possesso o per procurare a sè o ad altri l'impunità, il delitto di rapina resta unico.

La condotta violenta o minacciosa rivolta ad assicurare il possesso ovvero a garantire la impunità manca di una propria tipicità se la sottrazione è già stata violenta, dato che per la rapina impropria è necessario che la sottrazione non sia stata violenta perché viceversa viene a mancare un requisito necessario per la sua configurabilità.

Se, però, l'agente commette altri fatti reati per assicurarsi l'impossessamento o l'impunità, al di fuori della condotta tipica della rapina impropria e dopo la rapina propria, essi restano a carico dell'agente medesimo e non vengono assorbiti dalla rapina (Sez. 1, n. 7379 del 12/03/1990, Marrocu, Rv. 184422-01).

Nel caso a giudizio, ferma l'integrazione di un tentativo di rapina propria con connesse lesioni procurate alla p.o. come da contestazione sub c), le condotte poste in essere dall'imputato nei confronti degli appartenenti alla P.S. intervenuti rilevano in via autonoma con conseguente integrazione delle incolpazioni elevate ai capi b), d) ed e).

Così chiarito l'ambito della contestazione sub a) deve aggiungersi che i giudici di merito hanno, comunque, valutato la fattispecie in modo unitario, comminando una pena unica senza che alcun rilievo abbia formulato la difesa sia in punto di qualificazione giuridica che di congruità della sanzione. 2.Tanto premesso, le doglianze relative alla sussistenza del nesso teleologico contestato ai capi d) ed e) sono destituite di pregio.

La giuridica impossibilità di ravvisare la fattispecie di rapina impropria, erroneamente evocata, esclude in radice ogni questione di assorbimento nella violenza costitutiva dell'art. 628, comma 2, cod.pen. dell'aggravante del nesso teleologico che la difesa ha argomentato in forza del principio di specialità, attesa la coincidenza tra la modalità tipica dell'uso della violenza che qualifica la rapina impropria e l'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità (in tal senso, Sez. 1, n. 33117 del 11/05/2022, Rv. 283507-01; espressione dell'opposto orientamento che nega l'assorbimento laddove la violenza sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare la rapina impropria, Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021; n. 21458 del 05/03/2019, Rv. 276543-01; Sez. 1, n. 21730 del 05/02/2019, Rv. 276333 - 01).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna il 15/2/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e dell'art. 8 D.L. n. 198/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del GUP del locale Tribunale che, in data 21/7/2021, aveva dichiarato l'imputato colpevole dei delitti di tentata rapina impropria, danneggiamento, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale e, riconosciuta la continuazione, applicata la recidiva qualific:ata contestata e operata la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di anni tre,mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1800,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 61 n. 2 cod.pen. e connesso vizio della motivazione Secondo il difensore la Corte territoriale non ha fornito una motivazione puntuale riguardo alle censure relative all'insussistenza dell'aggravante del nesso teleologico. Assume in particolare che poiché l'elemento della violenza è comune sia alla fattispecie di rapina che a quella di resistenza a p.u. non è possibile affermare la sussistenza di un nesso di strumentalità ai fini dell'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 2 cod.pen. La sentenza impugnata ha fornito una risposta non persuasiva ai rilievi difensivi e per taluni aspetti inconferente come laddove richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di compatibilità tra l'aggravante e l'istituto della continuazione. Aggiunge che la contraddittorietà del ragionamento logico- giuridico della Corte emerge laddove si consideri che l'imputato ha tenuto nei confronti della p.o. e degli agenti di polizia giudiziaria le medesime condotte violente che se valgono ad integrare i reati di rapina e resistenza non possono però sostanziare l'aggravante del nesso teleologico. La finalità di conseguire l'impunità per il tentativo di furto integra elemento costitutivo della rapina impropria ma non può essere valorizzato anche al fine della sussistenza del nesso teleologico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento siccome infondato. Nella specie il P.M. ha contestato la violazione degli artt. 56, 628, commi 1 e 2, cod.pen., ritenendo che la progressione criminosa attuata dall'imputato integrasse le due fattispecie in forma cumulativa. La descrizione del fatto muove dall'aggressione operata dal prevenuto nei confronti della p.o., la quale veniva colpita alle spalle e scaraventata a terra allo scopo di sottrargli il cellulare e gli altri beni che aveva addosso senza che l'agente riuscisse nell'intento, fatto integrante un'ipotesi di tentata rapina propria. Successivamente, avendo la stessa p.o. richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine cui indicava l'aggressore, il prevenuto si opponeva all'identificazione ingaggiando una colluttazione con gli operanti che provocava lesioni ad un agente e il danneggiamento dell'autovettura di servizio, condotte che venivano sussunte nel paradigma della rapina impropria in quanto connotate dal fine di guadagnare l'impunità. 1.1 La qualificazione giuridica dei fatti non è condivisibile. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che è inammissibile il concorso delle due ipotesi di rapina, propria e impropria, le quali si comportano rispetto alla tutela dello stesso bene come mezzi diversi per un medesimo scopo. In conseguenza se si usa violenza o minaccia per sottrarre una cosa mobile altrui e, subito dopo la violenta sottrazione si usa ancora violenza o minaccia per assicurarsene il possesso o per procurare a sè o ad altri l'impunità, il delitto di rapina resta unico. La condotta violenta o minacciosa rivolta ad assicurare il possesso ovvero a garantire la impunità manca di una propria tipicità se la sottrazione è già stata violenta, dato che per la rapina impropria è necessario che la sottrazione non sia stata violenta perché viceversa viene a mancare un requisito necessario per la sua configurabilità. Se, però, l'agente commette altri fatti reati per assicurarsi l'impossessamento o l'impunità, al di fuori della condotta tipica della rapina impropria e dopo la rapina propria, essi restano a carico dell'agente medesimo e non vengono assorbiti dalla rapina (Sez. 1, n. 7379 del 12/03/1990, Marrocu, Rv. 184422-01). Nel caso a giudizio, ferma l'integrazione di un tentativo di rapina propria con connesse lesioni procurate alla p.o. come da contestazione sub c), le condotte poste in essere dall'imputato nei confronti degli appartenenti alla P.S. intervenuti rilevano in via autonoma con conseguente integrazione delle incolpazioni elevate ai capi b), d) ed e). Così chiarito l'ambito della contestazione sub a) deve aggiungersi che i giudici di merito hanno, comunque, valutato la fattispecie in modo unitario, comminando una pena unica senza che alcun rilievo abbia formulato la difesa sia in punto di qualificazione giuridica che di congruità della sanzione. 2.Tanto premesso, le doglianze relative alla sussistenza del nesso teleologico contestato ai capi d) ed e) sono destituite di pregio. La giuridica impossibilità di ravvisare la fattispecie di rapina impropria, erroneamente evocata, esclude in radice ogni questione di assorbimento nella violenza costitutiva dell'art. 628, comma 2, cod.pen. dell'aggravante del nesso teleologico che la difesa ha argomentato in forza del principio di specialità, attesa la coincidenza tra la modalità tipica dell'uso della violenza che qualifica la rapina impropria e l'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità (in tal senso, Sez. 1, n. 33117 del 11/05/2022, Rv. 283507-01; espressione dell'opposto orientamento che nega l'assorbimento laddove la violenza sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare la rapina impropria, Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021; n. 21458 del 05/03/2019, Rv. 276543-01; Sez. 1, n. 21730 del 05/02/2019, Rv. 276333 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
Sentenza Cassazione n. 13111/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris