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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03511/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 5.10.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, in data 10.10.2019, il Tribunale del capoluogo partenopeo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. consumato in danno di [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni e lo aveva di conseguenza condannato alla pena di anni 1 di reclusione concedendogli, peraltro, il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile;

2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 violazione di legge e manifesta contraddittorietà, carenza ed illogicità della motivazione: rileva che la Corte territoriale, pur a fronte dei rilievi difensivi, si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado che, tuttavia, come quella di appello, è viziata da un grave difetto motivazionale in ordine alla individuazione dell'odierno ricorrente da parte del contraente che lo aveva riconosciuto in foto "al 70%" e non lo aveva invece riconosciuto in aula; aggiunge che il Tribunale prima, e la Corte di appello poi, hanno ritenuto di poter superare il problema identificando nel Perez il titolare dell'unica agenzia assicurativa presente sul posto, ovvero facendo riferimento ad una circostanza di fatto fondata esclusivamente su prove testimoniali e sulla considerazione secondo cui il Perez era il gestore "di fatto" dell'agenzia intestata a [OSCURATO:PERSONA], circostanza tuttavia contraddetta dalle stesse deposizioni acquisite e di cui le due sentenze di merito hanno omesso di tener conto; 2.2 violazione di legge per omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rileva la genericità della motivazione con cui la Corte ha negato le invocate attenuanti generiche con valutazione fondata sulla asserita gravità della condotta e senza alcun riferimento al profilo soggettivo della incensuratezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, complessivamente, infondato.

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere ed è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito e sulla scorta di un conforme apprezzamento delle medesime risultanze istruttorie, del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. perché "... al fine di conseguire, per sé o per altri, un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, falsificava documenti richiesti per la stipula di un contratto di assicurazione RC Auto per l'autovettura ... facendola risultare, con la produzione di carta di circolazione alterata, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ... mentre in realtà la stessa risultava essere di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ... il quale si era a lui rivolto presso l'agenzia di via dei Cimbri in Napoli per stipulare get polizza e gli consegnava la somma di Euro 600 per la stipula del contratto di assicurazione".2.

Il Tribunale aveva ricostruito la vicenda facendo leva per un verso sulla querela presentata dalla Compagnia di Assicurazione e, inoltre, sulle dichiarazioni testimoniali, giudicate complessivamente attendibili.

Aveva perciò ritenuto accertato che [OSCURATO:PERSONA], nell'estate del 2015, si era recato presso la agenzia assicurativa di via dei Cimbri in Napoli per la stipula di un contratto RC Auto relativo all'autovettura tg. [OSCURATO:TARGA] versando l'importo di Euro 600 quale premio assicurativo per una polizza con la compagnia Helvetia che era stata perfezionata facendovi tuttavia figurare, come proprietario del veicolo, tale [OSCURATO:PERSONA], residente in Gozzano, di importo notevolmente inferiore in considerazione del luogo di residenza del contraente.

Di qui la responsabilità del Perez che il giudice di primo grado aveva identificato come colui che aveva redatto la polizza con i dati non veritieri, sulla scorta delle dichiarazione dello stesso Aiello che si era rivolto alla agenzia di via dei Cimbri il cui titolare si era presentato con il nome di "Salvatore" e, parlando al telefono, in sua presenza, aveva fatto presente al suo interlocutore di chiamarsi "[OSCURATO:PERSONA]"; la sentenza di primo grado ha dato atto che l'Aiello aveva riconosciuto il Perez, in foto, "al 70%" e, inoltre, delle indagini su cui aveva riferito il teste di PG e che avevano consentito di accertare che la agenzia del Perez era l'unica in via dei Cimbri dove gli operanti si erano portati il 9.6.2015 rinvenendovi l'imputato il quale si era presentato come gestore consegnando loro i documenti richiesti ai fini della indagine.

3. Con l'atto di appello la difesa del Perez aveva insistito sulla complessiva inattendibilità delle dichiarazioni dell'Aiello in quanto, in definitiva, beneficiario del "risparmio" ottenuto con la stipula del contratto di assicurazione a nome altrui e che, per altro verso, dopo averlo riconosciuto in foto "al 70%", non lo aveva riconosciuto in aula.

4. Tanto premesso, ritiene il collegio che la Corte di appello abbia affrontato le questioni sollevate dalla difesa con l'atto di gravame in termini esaustivi in fatto e corretti in diritto ed abbia inoltre sorretto la propria decisione con motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Per altro verso, va rilevato che il ricorrente, pur deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione, non corroborata dalle acquisite risultanze probatorie; si tratta, in definitiva, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Non è inutile ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). 4.1 La Corte di appello ha congruamente risposto alle censure sollevate dalla difesa richiamando, in particolare, la deposizione del teste di PG che, come accennato, aveva riferito dell'accesso presso gli uffici di via dei Cimbri dove aveva verificato che, in effetti, il Perez operava presentandosi come titolare avendo egli stesso messo a disposizione la documentazione relativa alla polizza in questione ma dove, invero, erano state rinvenute altre polizze analogamente falsificate; la Corte territoriale ha, perciò, potuto concludere nel senso che "... il quadro probatorio a carico del Perez risulta formato già sulla base dei predetti elementi a prescindere, dunque, dalle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] o dalla attendibilità dell'individuazione fotografica parziale e poi non confermata in dibattimento" (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata).

In definitiva, i giudici di merito hanno operato una valutazione complessiva degli elementi acquisiti essendo d'altra parte appena il caso di ribadire che l'omesso esame di specifici profili di censura da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, essi debbano considerarsi implicitamente disattesi dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 46261 del 18.9.2019, Cammi).

Si tratta, in sostanza, di una opzione valutativa e decisoria propria del giudice di merito congruamente motivata e, per questa ragione, non sindacabile in questa sede. 4.2 La Corte di appello ha infine motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche richiamando per un verso la sentenza di primo grado e, comunque, aggiungendo che il Perez aveva la disponibilità di ulteriore documentazione falsificata; in tal modo ha congruamente argomentato facendo riferimento ad elementi di valutazione che attengono sia alla gravità del fatto, in quanto non isolato, che, anche, alla personalità dell'imputato, in termini non censurabili in questa sede.

5. L'infondatezza del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 5.10.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, in data 10.10.2019, il Tribunale del capoluogo partenopeo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. consumato in danno di [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni e lo aveva di conseguenza condannato alla pena di anni 1 di reclusione concedendogli, peraltro, il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile; 2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 violazione di legge e manifesta contraddittorietà, carenza ed illogicità della motivazione: rileva che la Corte territoriale, pur a fronte dei rilievi difensivi, si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado che, tuttavia, come quella di appello, è viziata da un grave difetto motivazionale in ordine alla individuazione dell'odierno ricorrente da parte del contraente che lo aveva riconosciuto in foto "al 70%" e non lo aveva invece riconosciuto in aula; aggiunge che il Tribunale prima, e la Corte di appello poi, hanno ritenuto di poter superare il problema identificando nel Perez il titolare dell'unica agenzia assicurativa presente sul posto, ovvero facendo riferimento ad una circostanza di fatto fondata esclusivamente su prove testimoniali e sulla considerazione secondo cui il Perez era il gestore "di fatto" dell'agenzia intestata a [OSCURATO:PERSONA], circostanza tuttavia contraddetta dalle stesse deposizioni acquisite e di cui le due sentenze di merito hanno omesso di tener conto; 2.2 violazione di legge per omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rileva la genericità della motivazione con cui la Corte ha negato le invocate attenuanti generiche con valutazione fondata sulla asserita gravità della condotta e senza alcun riferimento al profilo soggettivo della incensuratezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere ed è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito e sulla scorta di un conforme apprezzamento delle medesime risultanze istruttorie, del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. perché "... al fine di conseguire, per sé o per altri, un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, falsificava documenti richiesti per la stipula di un contratto di assicurazione RC Auto per l'autovettura ... facendola risultare, con la produzione di carta di circolazione alterata, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ... mentre in realtà la stessa risultava essere di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ... il quale si era a lui rivolto presso l'agenzia di via dei Cimbri in Napoli per stipulare get polizza e gli consegnava la somma di Euro 600 per la stipula del contratto di assicurazione".2. Il Tribunale aveva ricostruito la vicenda facendo leva per un verso sulla querela presentata dalla Compagnia di Assicurazione e, inoltre, sulle dichiarazioni testimoniali, giudicate complessivamente attendibili. Aveva perciò ritenuto accertato che [OSCURATO:PERSONA], nell'estate del 2015, si era recato presso la agenzia assicurativa di via dei Cimbri in Napoli per la stipula di un contratto RC Auto relativo all'autovettura tg. [OSCURATO:TARGA] versando l'importo di Euro 600 quale premio assicurativo per una polizza con la compagnia Helvetia che era stata perfezionata facendovi tuttavia figurare, come proprietario del veicolo, tale [OSCURATO:PERSONA], residente in Gozzano, di importo notevolmente inferiore in considerazione del luogo di residenza del contraente. Di qui la responsabilità del Perez che il giudice di primo grado aveva identificato come colui che aveva redatto la polizza con i dati non veritieri, sulla scorta delle dichiarazione dello stesso Aiello che si era rivolto alla agenzia di via dei Cimbri il cui titolare si era presentato con il nome di "Salvatore" e, parlando al telefono, in sua presenza, aveva fatto presente al suo interlocutore di chiamarsi "[OSCURATO:PERSONA]"; la sentenza di primo grado ha dato atto che l'Aiello aveva riconosciuto il Perez, in foto, "al 70%" e, inoltre, delle indagini su cui aveva riferito il teste di PG e che avevano consentito di accertare che la agenzia del Perez era l'unica in via dei Cimbri dove gli operanti si erano portati il 9.6.2015 rinvenendovi l'imputato il quale si era presentato come gestore consegnando loro i documenti richiesti ai fini della indagine. 3. Con l'atto di appello la difesa del Perez aveva insistito sulla complessiva inattendibilità delle dichiarazioni dell'Aiello in quanto, in definitiva, beneficiario del "risparmio" ottenuto con la stipula del contratto di assicurazione a nome altrui e che, per altro verso, dopo averlo riconosciuto in foto "al 70%", non lo aveva riconosciuto in aula. 4. Tanto premesso, ritiene il collegio che la Corte di appello abbia affrontato le questioni sollevate dalla difesa con l'atto di gravame in termini esaustivi in fatto e corretti in diritto ed abbia inoltre sorretto la propria decisione con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Per altro verso, va rilevato che il ricorrente, pur deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione, non corroborata dalle acquisite risultanze probatorie; si tratta, in definitiva, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Non è inutile ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). 4.1 La Corte di appello ha congruamente risposto alle censure sollevate dalla difesa richiamando, in particolare, la deposizione del teste di PG che, come accennato, aveva riferito dell'accesso presso gli uffici di via dei Cimbri dove aveva verificato che, in effetti, il Perez operava presentandosi come titolare avendo egli stesso messo a disposizione la documentazione relativa alla polizza in questione ma dove, invero, erano state rinvenute altre polizze analogamente falsificate; la Corte territoriale ha, perciò, potuto concludere nel senso che "... il quadro probatorio a carico del Perez risulta formato già sulla base dei predetti elementi a prescindere, dunque, dalle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] o dalla attendibilità dell'individuazione fotografica parziale e poi non confermata in dibattimento" (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata). In definitiva, i giudici di merito hanno operato una valutazione complessiva degli elementi acquisiti essendo d'altra parte appena il caso di ribadire che l'omesso esame di specifici profili di censura da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, essi debbano considerarsi implicitamente disattesi dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 46261 del 18.9.2019, Cammi). Si tratta, in sostanza, di una opzione valutativa e decisoria propria del giudice di merito congruamente motivata e, per questa ragione, non sindacabile in questa sede. 4.2 La Corte di appello ha infine motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche richiamando per un verso la sentenza di primo grado e, comunque, aggiungendo che il Perez aveva la disponibilità di ulteriore documentazione falsificata; in tal modo ha congruamente argomentato facendo riferimento ad elementi di valutazione che attengono sia alla gravità del fatto, in quanto non isolato, che, anche, alla personalità dell'imputato, in termini non censurabili in questa sede. 5. L'infondatezza del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigett
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