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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 luglio 2021

Cassazione n. 36344/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto depositato in data 9 luglio 2021 la Corte di appello di Palermo ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 21 maggio 2018 con cui il Tribunale di Palermo aveva applicato nei confronti del medesimo la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni tre, con obbligo di soggiorno in Palermo, e la confisca di un immobile.

Il giudizio di pericolosità sociale è fondato sui fatti accertati nel giudizio all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] era stato 'condannato per partecipazione ad associazione mafiosa e reati connessi, pericolosità sussistente nell'attualità in ragione del livello di intraneità nel sodalizio, desumibile dal rapporto di fiducia con soggetti latitanti e posti ai vertici dell'associazione.

La revoca della libertà vigilata e il riconoscimento della liberazione anticipata non consentivano di modificare il menzionato giudizio, essendo diversi gli ambiti di giudizio rispetto alla presente sede di prevenzione.

Il secondo giudice ha ritenuto che il termine per l'applicazione della confisca, previsto dall'art. 2-ter, terzo comma,

I. 31 maggio 1965, n. 575, fosse applicabile solo nel, diverso, caso del sequestro disposto successivamente all'adozione di misura di prevenzione personale.

Quanto al momento di insorgenza della condizione di pericolosità del proposto, il secondo giudice ha rilevato che con riferimento alla primavera dell'anno 2008 erano emersi dati positivamente significativi dell'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella struttura organizzativa del sodalizio mafioso di riferimento, compatibile con un rapporto fiduciario formatosi nel tempo, il cui inizio doveva essere, ragionevolmente, collocato alla fine degli anni '90.

Era stata accertata, con perizia, la sproporzione tra i redditi del nucleo familiare e il valore dell'immobile acquistato nell'anno 2006 e, con riguardo ai titoli indicati dalla difesa, era emerso che in parte si trattava di assegni circolari ottenuti mediante versamenti in contanti e altri con fondi provenienti da Pubblidea s.r.I., società della quale il ricorrente era socio ed amministratore unico, ma appartenente a Salvatore e [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardo alle fonti reddituali indicate la difesa, il secondo giudice ha rilevato che era stata documentata una sola vincita al gioco del lotto (per C 4.486,25), comunque molto modesto era il trattamento pensionistico percepito dalla madre del ricorrente, gli investimenti finanziari erano stati mantenuti senza alcun effettivo "smobilizzo" di risorse economiche, le somme ricevute dai parenti a titolo di liberalità non erano provate e comunque risultavano essere successive al rogito di acquisto dell'immobile.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 2-ter, comma terzo, legge n. 575/1965 in quanto il provvedimento di confisca era stato emesso ad oltre otto anni di distanza dal decreto di sequestro in data 22 dicembre 2009.

L'interpretazione della norma data dalla Corte di appello - secondo la quale il termine previsto dalla norma indicata opera solo nel caso di sequestro successivo ad una misura di prevenzione personale e non anche nel caso di misure, personali e reali, disposte congiuntamente - è contraria ai principi affermati da Cass.

S.U. n. 36/2000, Madonia, e da altre pronunce (Cass. n. 2767/2012; n. 1143/2019), secondo i quali il termine di cui alla legge n. 575/1965 ha natura perentoria e alla sua violazione consegue l'inefficacia del sequestro e della confisca.

Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e assenza di motivazione in ordine al giudizio sull'attuale pericolosità sociale del ricorrente.

Il giudizio era stato formulato prescindendo da una serie di positivi indicatori dell'assenza nell'attualità di pericolosità sociale, e precisamente: -il proposto svolgeva attività lavorativa regolare ed autorizzata dal tribunale; - dopo la scarcerazione non erano emersi dati significativi di pericolosità, bensì di segno contrario dato che era stata revocata, nel maggio 2017, la libertà vigilata; - la risalenza al 2008 dei fatti che avevano giustificato la condanna penale e la lunga carcerazione sofferta.

Con il terzo motivo viene denunciata l'assenza di motivazione dell'accertamento in ordine alle modalità di pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile.

Era stato ritenuto che il prezzo fosse stato pagato con fondi provenienti da Pubblidea s.r.I., società fittiziamente intestata al ricorrente e sottoposta a sequestro di prevenzione, circostanza non corrispondente alla realtà.

Con il quarto motivo viene denunciata assenza di motivazione del giudizio sulla capacità economica del ricorrente, in quanto non erano state considerate le osservazioni del consulente tecnico della difesa in ordine alla congruità del prezzo indicato nell'atto notarile di compravendita, agli utili derivanti dall'attività commerciale, alle vincite al gioco del lotto, ai redditi da pensione della madre, alle liberalità ricevute da parenti, al prezzo incassato dalla vendita di un terreno.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore ha depositato note difensive.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché propone motivi manifestamente infondati e non consentiti.

1. Con riguardo all'applicazione della misura di prevenzione personale viene denunciata, con il secondo motivo, l'assenza di motivazione del giudizio sulla sussistenza dell'attualità di pericolosità sociale.

La censura, consentita in questa sede solo ove riguardi l'assenza ovvero la mera apparenza di motivazione e dunque la violazione dell'obbligo motivazionale di cui all'art. 125 cod. proc. pen., si sostanzia nel rilievo che i giudici del merito non avrebbero considerato plurimi dati significativi di assenza, nell'attualità, di pericolosità sociale.

Il motivo, peraltro, si risolve non tanto nella denuncia dell'inosservanza dell'obbligo motivazionale, bensì nella critica della motivazione data e, per di più, in una prospettiva sostanzialmente diretta ad un nuovo giudizio di merito.

Infatti, il secondo giudice ha considerato in maniera specifica quei dati che la difesa ha assunto essere inequivoci indicatori di assenza di pericolosità (la risalenza del reato associativo, la regolare attività lavorativa, la positiva valutazione posta a fondamento della revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata), spiegando la ragione per la quale non poteva ai medesimi essere attribuita la valenza positiva ritenuta dalla difesa.

In particolare, è stata attribuita rilevanza decisiva al dato concernente il ruolo associativo del [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia dei vertici di "cosa nostra" e quindi unito da un vincolo associativo di particolare intensità e che il ricorrente non ha mai mostrato di voler concretamente recidere.

Il secondo motivo di ricorso, in definitiva, sottopone a critica tale assunto, fornendo una lettura alternativa dei dati disponibili, dove la pregnanza del vincolo associativo viene marginalizzata a fronte della lunga detenzione e della regolare condotta tenuta.

Si tratta peraltro di una prospettiva che non può essere introdotta, in specie nel procedimento di prevenzione dove il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge e dunque solo nel caso di una sostanziale assenza di motivazione (Cass. Sez.

U, n. 33451 del 29/5/2014, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Rv.279284).

2. In relazione al provvedimento di confisca di immobile il ricorso propone motivi che riguardano, il primo, la violazione del termine di efficacia del sequestro e, il terzo e il quarto, la motivazione del giudizio di sproporzione tra il valore dell'immobile la capacità reddituale lecita del ricorrente.

2.1. Con il primo motivo la difesa evidenzia che il provvedimento di confisca, adottata dal Tribunale con decreto in data 3 maggio 2018, era intervenuto ben oltre il termine, stabilito dall'art. 2-ter, comma terzo, legge n. 575/1965, dal decreto di sequestro disposto in data 22 dicembre 2009.

Si deve premettere che la proposta del pubblico ministero risale al 19 novembre 2009 e dunque il procedimento è iniziato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Detto decreto, all'art. 120, ha abrogato la legge n. n. 575/1965, ma all'art. 117 ha stabilito che le norme di cui al libro I - relative alle misure di prevenzione - non si applicano nei procedimenti nei quali all'entrata in vigore del decreto medesimo sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, ai quali si applicano le norme previgenti di cui alla legge n. 575/1965.

L'art. 2-ter della legge n. 575/1965 - introdotto con legge n. 646/1982 - stabilisce, al comma secondo, che, se è iniziato il procedimento per la prevenzione personale, può essere disposto il sequestro di beni e, al comma terzo, che il Tribunale "Con l'applicazione della misura personale ... dispone la confisca dei beni sequestrati".

La medesima disposizione aggiunge che "Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del Tribunale".

La difesa ha sostenuto che la disposizione doveva essere interpretata - conformemente a Cass, Sez.

U, Madonia n. 36/2000 - nel senso che, in ogni caso, il provvedimento di confisca doveva intervenire nel termine di un anno - termine prorogabile e soggetto a sospensione in determinati casi - dall'avvenuto sequestro.

Il motivo è manifestamente infondato.

Si deve premettere che la normativa anteriore al codice antimafia del 2011 non conosceva l'istituto dell'applicazione della misura di prevenzione reale disgiunta da quella personale, ma richiedeva come presupposto della misura reale che il destinatario di essa fosse anche destinatario di misura di prevenzione personale.

Si distingueva, dunque, a seconda che la confisca fosse adottata contestualmente alla misura personale (art. 2-ter, comma terzo, prima parte) ovvero fosse differita ma nel medesimo procedimento (comma terzo seconda parte), ovvero successiva in distinto procedimento (comma sesto).

La norma prevedeva una connessione tra il sequestro, avente finalità cautelare in vista della definitiva ablazione da attuarsi con la confisca, e il provvedimento di confisca, ma veniva introdotto un termine, decorrente dal sequestro, per l'emanazione della confisca solo nei casi di confisca differita o successiva, ma non anche nel caso di confisca contestuale al decreto di applicazione della misura di prevenzione personale.

La giurisprudenza è costante nel senso che «il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quando sia adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art. 2-ter, comma terzo,. legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto tale termine deve essere osservato solo nel caso in cui la confisca sia disposta "successivamente", ossia dopo l'avvenuta applicazione della misura personale» (Cass. Sez.

I, n. 26762 del 4/6/2009, Mancuso, Rv 244655; Sez. 5, n. 3538 del 22/3/2013, Zagaria, Rv. 258657; Sez. 2, n. 16191 del 24/3/2017, Ferraro, Rv. 270267).

La giurisprudenza citata dalla difesa riguarda il caso di confisca differita o successiva, ove opera il termine, prorogabile, di un anno, avente natura perentoria (Sez.

U, n. 36 del 13/12/2000, Madonia, Rv. 217666; Sez. 1, n. 27667 del 31/5/2012, Liuzzi, Rv. 253332).

2.2. Incontestata la fondatezza del giudizio di pericolosità del proposto con riguardo all'epoca dell'acquisto del bene immobile confiscato, i motivi terzo e quarto riguardano la motivazione del giudizio di sproporzione tra il valore dell'immobile e il reddito dichiarato o l'attività economica svolta.

In particolare, la censura riguarda l'accertamento del valore dell'immobile e la quantificazione dei redditi leciti a disposizione del proposto, che aveva svolto attività lavorativa per Pubblidea s.r.I., aveva effettuato vincite al lotto, aveva ricevuto contributi in denaro da parenti, aveva liquidato precedenti investimenti finanziari.

Il motivo non è consentito.

Innanzitutto, si deve rilevare che "Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricom presa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento" (Cass. Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mulè, Rv. 279284).I motivi in esame concentrano i rilievi critici nei confronti delle argomentazioni svolte dal giudice dell'appello, che ha già esaminato i temi proposti, motivando le relative conclusioni.

La doglianza, che comunque appare articolata nella prospettiva di una rivisitazione del giudizio di merito, risulta dunque non consentita nel procedimento di prevenzione.

3. Va, in conclusione, dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto depositato in data 9 luglio 2021 la Corte di appello di Palermo ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 21 maggio 2018 con cui il Tribunale di Palermo aveva applicato nei confronti del medesimo la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni tre, con obbligo di soggiorno in Palermo, e la confisca di un immobile. Il giudizio di pericolosità sociale è fondato sui fatti accertati nel giudizio all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] era stato 'condannato per partecipazione ad associazione mafiosa e reati connessi, pericolosità sussistente nell'attualità in ragione del livello di intraneità nel sodalizio, desumibile dal rapporto di fiducia con soggetti latitanti e posti ai vertici dell'associazione. La revoca della libertà vigilata e il riconoscimento della liberazione anticipata non consentivano di modificare il menzionato giudizio, essendo diversi gli ambiti di giudizio rispetto alla presente sede di prevenzione. Il secondo giudice ha ritenuto che il termine per l'applicazione della confisca, previsto dall'art. 2-ter, terzo comma, I. 31 maggio 1965, n. 575, fosse applicabile solo nel, diverso, caso del sequestro disposto successivamente all'adozione di misura di prevenzione personale. Quanto al momento di insorgenza della condizione di pericolosità del proposto, il secondo giudice ha rilevato che con riferimento alla primavera dell'anno 2008 erano emersi dati positivamente significativi dell'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella struttura organizzativa del sodalizio mafioso di riferimento, compatibile con un rapporto fiduciario formatosi nel tempo, il cui inizio doveva essere, ragionevolmente, collocato alla fine degli anni '90. Era stata accertata, con perizia, la sproporzione tra i redditi del nucleo familiare e il valore dell'immobile acquistato nell'anno 2006 e, con riguardo ai titoli indicati dalla difesa, era emerso che in parte si trattava di assegni circolari ottenuti mediante versamenti in contanti e altri con fondi provenienti da Pubblidea s.r.I., società della quale il ricorrente era socio ed amministratore unico, ma appartenente a Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo alle fonti reddituali indicate la difesa, il secondo giudice ha rilevato che era stata documentata una sola vincita al gioco del lotto (per C 4.486,25), comunque molto modesto era il trattamento pensionistico percepito dalla madre del ricorrente, gli investimenti finanziari erano stati mantenuti senza alcun effettivo "smobilizzo" di risorse economiche, le somme ricevute dai parenti a titolo di liberalità non erano provate e comunque risultavano essere successive al rogito di acquisto dell'immobile. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 2-ter, comma terzo, legge n. 575/1965 in quanto il provvedimento di confisca era stato emesso ad oltre otto anni di distanza dal decreto di sequestro in data 22 dicembre 2009. L'interpretazione della norma data dalla Corte di appello - secondo la quale il termine previsto dalla norma indicata opera solo nel caso di sequestro successivo ad una misura di prevenzione personale e non anche nel caso di misure, personali e reali, disposte congiuntamente - è contraria ai principi affermati da Cass. S.U. n. 36/2000, Madonia, e da altre pronunce (Cass. n. 2767/2012; n. 1143/2019), secondo i quali il termine di cui alla legge n. 575/1965 ha natura perentoria e alla sua violazione consegue l'inefficacia del sequestro e della confisca. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e assenza di motivazione in ordine al giudizio sull'attuale pericolosità sociale del ricorrente. Il giudizio era stato formulato prescindendo da una serie di positivi indicatori dell'assenza nell'attualità di pericolosità sociale, e precisamente: -il proposto svolgeva attività lavorativa regolare ed autorizzata dal tribunale; - dopo la scarcerazione non erano emersi dati significativi di pericolosità, bensì di segno contrario dato che era stata revocata, nel maggio 2017, la libertà vigilata; - la risalenza al 2008 dei fatti che avevano giustificato la condanna penale e la lunga carcerazione sofferta. Con il terzo motivo viene denunciata l'assenza di motivazione dell'accertamento in ordine alle modalità di pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile. Era stato ritenuto che il prezzo fosse stato pagato con fondi provenienti da Pubblidea s.r.I., società fittiziamente intestata al ricorrente e sottoposta a sequestro di prevenzione, circostanza non corrispondente alla realtà. Con il quarto motivo viene denunciata assenza di motivazione del giudizio sulla capacità economica del ricorrente, in quanto non erano state considerate le osservazioni del consulente tecnico della difesa in ordine alla congruità del prezzo indicato nell'atto notarile di compravendita, agli utili derivanti dall'attività commerciale, alle vincite al gioco del lotto, ai redditi da pensione della madre, alle liberalità ricevute da parenti, al prezzo incassato dalla vendita di un terreno. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato note difensive.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché propone motivi manifestamente infondati e non consentiti. 1. Con riguardo all'applicazione della misura di prevenzione personale viene denunciata, con il secondo motivo, l'assenza di motivazione del giudizio sulla sussistenza dell'attualità di pericolosità sociale. La censura, consentita in questa sede solo ove riguardi l'assenza ovvero la mera apparenza di motivazione e dunque la violazione dell'obbligo motivazionale di cui all'art. 125 cod. proc. pen., si sostanzia nel rilievo che i giudici del merito non avrebbero considerato plurimi dati significativi di assenza, nell'attualità, di pericolosità sociale. Il motivo, peraltro, si risolve non tanto nella denuncia dell'inosservanza dell'obbligo motivazionale, bensì nella critica della motivazione data e, per di più, in una prospettiva sostanzialmente diretta ad un nuovo giudizio di merito. Infatti, il secondo giudice ha considerato in maniera specifica quei dati che la difesa ha assunto essere inequivoci indicatori di assenza di pericolosità (la risalenza del reato associativo, la regolare attività lavorativa, la positiva valutazione posta a fondamento della revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata), spiegando la ragione per la quale non poteva ai medesimi essere attribuita la valenza positiva ritenuta dalla difesa. In particolare, è stata attribuita rilevanza decisiva al dato concernente il ruolo associativo del [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia dei vertici di "cosa nostra" e quindi unito da un vincolo associativo di particolare intensità e che il ricorrente non ha mai mostrato di voler concretamente recidere. Il secondo motivo di ricorso, in definitiva, sottopone a critica tale assunto, fornendo una lettura alternativa dei dati disponibili, dove la pregnanza del vincolo associativo viene marginalizzata a fronte della lunga detenzione e della regolare condotta tenuta. Si tratta peraltro di una prospettiva che non può essere introdotta, in specie nel procedimento di prevenzione dove il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge e dunque solo nel caso di una sostanziale assenza di motivazione (Cass. Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Rv.279284). 2. In relazione al provvedimento di confisca di immobile il ricorso propone motivi che riguardano, il primo, la violazione del termine di efficacia del sequestro e, il terzo e il quarto, la motivazione del giudizio di sproporzione tra il valore dell'immobile la capacità reddituale lecita del ricorrente. 2.1. Con il primo motivo la difesa evidenzia che il provvedimento di confisca, adottata dal Tribunale con decreto in data 3 maggio 2018, era intervenuto ben oltre il termine, stabilito dall'art. 2-ter, comma terzo, legge n. 575/1965, dal decreto di sequestro disposto in data 22 dicembre 2009. Si deve premettere che la proposta del pubblico ministero risale al 19 novembre 2009 e dunque il procedimento è iniziato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Detto decreto, all'art. 120, ha abrogato la legge n. n. 575/1965, ma all'art. 117 ha stabilito che le norme di cui al libro I - relative alle misure di prevenzione - non si applicano nei procedimenti nei quali all'entrata in vigore del decreto medesimo sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, ai quali si applicano le norme previgenti di cui alla legge n. 575/1965. L'art. 2-ter della legge n. 575/1965 - introdotto con legge n. 646/1982 - stabilisce, al comma secondo, che, se è iniziato il procedimento per la prevenzione personale, può essere disposto il sequestro di beni e, al comma terzo, che il Tribunale "Con l'applicazione della misura personale ... dispone la confisca dei beni sequestrati". La medesima disposizione aggiunge che "Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del Tribunale". La difesa ha sostenuto che la disposizione doveva essere interpretata - conformemente a Cass, Sez. U, Madonia n. 36/2000 - nel senso che, in ogni caso, il provvedimento di confisca doveva intervenire nel termine di un anno - termine prorogabile e soggetto a sospensione in determinati casi - dall'avvenuto sequestro. Il motivo è manifestamente infondato. Si deve premettere che la normativa anteriore al codice antimafia del 2011 non conosceva l'istituto dell'applicazione della misura di prevenzione reale disgiunta da quella personale, ma richiedeva come presupposto della misura reale che il destinatario di essa fosse anche destinatario di misura di prevenzione personale. Si distingueva, dunque, a seconda che la confisca fosse adottata contestualmente alla misura personale (art. 2-ter, comma terzo, prima parte) ovvero fosse differita ma nel medesimo procedimento (comma terzo seconda parte), ovvero successiva in distinto procedimento (comma sesto). La norma prevedeva una connessione tra il sequestro, avente finalità cautelare in vista della definitiva ablazione da attuarsi con la confisca, e il provvedimento di confisca, ma veniva introdotto un termine, decorrente dal sequestro, per l'emanazione della confisca solo nei casi di confisca differita o successiva, ma non anche nel caso di confisca contestuale al decreto di applicazione della misura di prevenzione personale. La giurisprudenza è costante nel senso che «il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quando sia adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art. 2-ter, comma terzo,. legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto tale termine deve essere osservato solo nel caso in cui la confisca sia disposta "successivamente", ossia dopo l'avvenuta applicazione della misura personale» (Cass. Sez. I, n. 26762 del 4/6/2009, Mancuso, Rv 244655; Sez. 5, n. 3538 del 22/3/2013, Zagaria, Rv. 258657; Sez. 2, n. 16191 del 24/3/2017, Ferraro, Rv. 270267). La giurisprudenza citata dalla difesa riguarda il caso di confisca differita o successiva, ove opera il termine, prorogabile, di un anno, avente natura perentoria (Sez. U, n. 36 del 13/12/2000, Madonia, Rv. 217666; Sez. 1, n. 27667 del 31/5/2012, Liuzzi, Rv. 253332). 2.2. Incontestata la fondatezza del giudizio di pericolosità del proposto con riguardo all'epoca dell'acquisto del bene immobile confiscato, i motivi terzo e quarto riguardano la motivazione del giudizio di sproporzione tra il valore dell'immobile e il reddito dichiarato o l'attività economica svolta. In particolare, la censura riguarda l'accertamento del valore dell'immobile e la quantificazione dei redditi leciti a disposizione del proposto, che aveva svolto attività lavorativa per Pubblidea s.r.I., aveva effettuato vincite al lotto, aveva ricevuto contributi in denaro da parenti, aveva liquidato precedenti investimenti finanziari. Il motivo non è consentito. Innanzitutto, si deve rilevare che "Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricom presa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento" (Cass. Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mulè, Rv. 279284).I motivi in esame concentrano i rilievi critici nei confronti delle argomentazioni svolte dal giudice dell'appello, che ha già esaminato i temi proposti, motivando le relative conclusioni. La doglianza, che comunque appare articolata nella prospettiva di una rivisitazione del giudizio di merito, risulta dunque non consentita nel procedimento di prevenzione. 3. Va, in conclusione, dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissib
Decreto Cassazione n. 36344/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris