CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03109/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 del Corte di appello di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita là relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del capo A) limitatamente all'art. 4 della I. n. 895 del 1967 e per la riqualificazione del capo b) ai sensi dell'art. 393 cod. pen., con rigetto nel resto; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 27/12/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capo a) art.81 cpv. cod. pen. art. 2, 4, e 7 della I. n. 895 del 1967; capo b) art. 56 e 629 cod. pen. ; capo c) art. 582, 585 in relazione all'art. 576 n.1 cod. pen.; capo d) art. 56, 610 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo undici motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 33 septies cod. proc. pen.; nel capo b) dell'imputazione non veniva espressamente contestata l'aggravante dell'arma e il procedimento veniva assegnato al Tribunale monocratico, che tuttavia ad esito dell'istruttoria espletata trasmetteva gli atti al Tribunale in composizione collegiale, che a sua volta disponeva che gli atti fossero nuovamente trasmessi al giudice monocratico essendo spirato il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen; la difesa ha sostenuto che per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza non è previsto lo sbarramento temporale dell'art. 491 cod. proc. pen., con la conseguente necessità di annullare sia la sentenza di primo che di secondo grado per violazione delle disposizioni in tema di competenza del Tribunale collegiale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 28 e 36 cod. proc. pen.; il Tribunale collegiale avrebbe dovuto sollevare conflitto di competenza e successivamente il giudice monocratico, già componente del collegio, che aveva disposto la trasmissione degli atti di nuovo al tribunale in composizione monocratica avrebbe dovuto astenersi ex art. 36 cod. proc. pen. per ragioni di convenienza. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.; il ricorrente è stato condannato ai sensi dell'art. 629, comma secondo, cod. pen. essendo stata ritenuta la ricorrenza della aggravante dell'uso delle armi, nonostante l'aggravante non sia mai stata formalmente contestata, né sia mai stata elevata una contestazione suppletiva sul punto. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché illogica con riferimento all'asserita attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dai testimoni Battista e Biscotti; la persona offesa aveva dichiarato che i due erano dipendenti del suo forno, mentre i due testimoni affermavano di essersi trovati sui luoghi in quanto clienti del forno; tale profonda contraddizione incrina la valutazione di attendibilità della persona offesa; ai due testi è stata fatta riconoscere l'arma piuttosto che l'aggressore. Le dichiarazioni della persona offesa non sono poi credibili se solo si consideri che prima ha parlato di una minaccia commessa con arma e subito dopo di aggressione fisica con testate e pugni; non si comprende come la detenzione e la minaccia con pistola possa essere compatibile con l'aver sferrato numerosi colpi. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta motivazione illogica in punto di richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la motivazione della Corte si è limitata ad affermare che le dichiarazioni dei testimoni e della vittima erano da 2 ílt,-- ritenere intrinsecamente attendibili, nonostante le contraddizioni evidenziate dalla difesa a carattere davvero macroscopico. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art.2, 4, e 7 della I. n. 895 del 1967; non ricorre alcuna illegale detenzione, atteso che secondo le dichiarazioni degli agenti operanti la pistola era legalmente dichiarata, ma detenuta in luogo diverso da quello indicato; tale circostanza poteva al massimo integrare la violazione dell'art. 38 r.d. n. 773 del 1031; la motivazione sul punto è del tutto apodittica, essendosi limitata la Corte ad affermare che l'accertamento positivo dell'attività svolta dagli agenti consente senza dubbio di ritenere la detenzione illegale dell'arma o di parte di essa, mentre il porto in luogo pubblico è desunto dalle dichiarazioni dei testimoni; il ricorrente avrebbe dovuto essere condannato al massimo solo per il porto dell'arma e non delle altre res menzionate nel capo di imputazione. 2.7. Con il settimo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 393 cod. pen.; i fatti dovevano essere qualificati quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non come estorsione; l'imputato voleva al massimo far valere dei crediti che spettavano alla sua convivente, che era stata la compagna della persona offesa in precedenza. 2.8. Con l'ottavo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 84 e all'art. 610 cod. pen.; non ricorre autonomia della fattispecie criminosa ex art. 610 cod. pen. descritta al capo d) della rubrica; la condotta in questione, unitamente alla violenza esercitata, rappresenta complessivamente il reato contestato di estorsione e doveva essere in questo assorbita. 2.9. Con il nono motivo di ricorso è stato dedotta violazione di legge in relazione all'art. 69, comma secondo, cod. pen. atteso che i giudici di merito pur avendo concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza non hanno poi proceduto alla relativa riduzione della pena. 2.10 Con il decimo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché assente e illogica quanto agli aumenti di pena per la continuazione; gli aumenti sono stati previsti in misura consistente e manca qualsiasi motivazione sul punto; la pena non si era attestata sul minimo edittale e meritava una motivazione puntuale. 2.11. Con l'undicesimo motivo di ricorso si è dedotta violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen., atteso che i reati sub a), c) e d) commessi in data 11/03/2013, in mancanza di sospensioni, erano da considerare già prescritti al momento della decisione in appello; analoga considerazione vale per il capo b) qualora venisse riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA] í14 Il ricorso è fondato solo quanto al sesto motivo di ricorso in ordine alla contestata illegale detenzione di arma ai sensi degli art. 2, 4 e 7 della I. n. 895 del 1967, mentre deve essere dichiarato inammissibile nel resto perché proposto con motivi manifestamente infondati, non consentiti e generici. 1. In via preliminare si deve osservare che il primo, secondo, terzo, settimo, ottavo, decimo motivo di ricorso non sono stati proposti in appello e sono per ciò solo inammissibili, attesa l'evidente interruzione della catena devolutiva, con temi che essendo stati sottratti alla cognizione del giudice di appello non possono essere introdotti in questa sede. Difatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). 1.1. Occorre comunque considerare quanto al primo e secondo motivo di ricorso che, come emerge dagli atti, il Tribunale collegiale ha correttamente applicato il disposto dell'art. 33-quinquies cod. proc. pen. e la relativa questione non è stata tempestivamente eccepita ai sensi dell'art. 33-opties cod. proc. pen., né adeguatamente riproposta con i motivi di appello. Ciò premesso, anche gli argomenti proposti con il secondo motivo appaiono manifestamente infondati, atteso che questa Corte ha già evidenziato, con principio che qui si intende ribadire, che la parte che intenda rilevare l'incompetenza del giudice monocratico deve sollevare la relativa eccezione, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 33-quinquies cod. proc. pen., non essendo sufficiente, per evitare la preclusione, l'impugnazione con l'atto di appello dell'ordinanza trasmissiva degli atti (Sez. 1, n. 7090 del 17/01/2012, Speranza, Rv. 252419-01). In tal senso si deve ricordare che nel caso in cui il giudice monocratico disponga la trasmissione "orizzontale" degli atti al Tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33- septies cod. proc. pen. la sua appartenenza al collegio non costituisce causa di incompatibilità, in quanto la decisione con cui è declinata la competenza non comporta un apprezzamento di merito dell'accusa, ma si risolve in una valutazione astratta delle risultanze processuali, non suscettibile di menomare i valori costituzionali di terzietà ed imparzialità della giurisdizione (Sez. 2, 29569 del 27/03/2019, Trisciuzzi, Rv. 276730-01). Ricorre difatti un onere di trasmissione degli atti senza regressione di fase (Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264262-01, in motivazione). Ne consegue che in mancanza di tempestiva deduzione, sia in primo grado, che con i motivi di appello, correttamente il Tribunale collegiale ha disposto la nuova trasmissione orizzontale al giudice monocratico essendosi il procedimento definitivamente incardinato dinnanzi allo stesso, in assenza di violazioni che determinerebbero la regressione di fase con trasmissione degli atti al pubblico ministero (ad esempio nel caso di mancato espletamento dell'udienza preliminare, caso non ricorrente nella specie). Ne consegue che alcuna ragione di convenienza avrebbe dovuto portare il giudice monocratico ad astenersi. 1.2. Anche il terzo motivo di ricorso non è stato proposto in appello e dunque risulta inammissibile per interruzione della catena devolutiva. Si deve tuttavia osservare come l'aggravante dell'uso dell'arma, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, risulti pienamente contestata in fatto con possibilità di completa interlocuzione sul punto da parte della difesa, che, tra l'altro in questa sede, non ha neanche allegato o provato una qualsivoglia lesione del diritto di difesa e in particolare una lesione del diritto al pieno contraddittorio sul punto, essendosi ampiamente difesa su ogni aspetto relativo alla contestazione dell'aggravante in questione. 1.3. Il quarto motivo di ricorso si appalesa nella sua inammissibilità già per come formulato, atteso il richiamo ad una asserita mera illogicità della motivazione, e non ad una manifesta illogicità della stessa, in violazione dei parametri normativi di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorrente ha in concreto sostenuto l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, della collocazione e ruolo dei testimoni, della condotta per come ampiamente e persuasivamente ricostruita dalla Corte di appello, con ciò proponendo una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. In particolare, occorre osservare che la Corte di appello ha puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte in presenza di una c.d. doppia conforme e ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398 -01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248- 01; Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 -01). Dunque, il motivo di ricorso in questione, pur essendosi formalmente espresso richiamando censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non ha, effettivamente, denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio. Con tali argomentazioni sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01). La Corte di appello ha sul punto argomentato ampiamente e la decisione appare logica, persuasiva e del tutto priva di aporie. 1.4. Le stesse argomentazioni devono essere richiamate quanto al quinto motivo di ricorso, che ha denunciato una mera illogicità della motivazione ed ha proposto una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede nel ritenere erronea la decisione del giudice di secondo grado quanto alla richiesta rinnovazione istruttoria. La Corte ha motivatamente disatteso la richiesta, richiamando l'esito dell'istruttoria dibattimentale espletata in primo grado e valutando la superfluità della richiesta rinnovazione con motivazione che non si presta ad alcuna censura. 1.5. Il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, come già evidenziato, sono inammissibili in quanto non consentiti, non essendo stato sul punto proposto uno specifico motivo di appello, in mancanza di qualsiasi esplicita e costruttiva critica alla decisione di primo grado sui punti richiamati in ricorso, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto. Devono in tal senso essere richiamati i principi già enunciati al punto 1 (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). 1.6. Anche il nono motivo di ricorso è manifestamente infondato perché genericamente articolato e non proposto in appello. Il ricorrente aveva difatti richiamato in modo del tutto aspecifico il tema dell'eccessività della pena comminata, senza tuttavia proporre il tema del mancato computo della riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. Tra l'altro la lettura del motivo, e la stessa considerazione delle decisioni dei due giudici di merito, evidenzia il dato di partenza di una pena base rispetto alla quale la riduzione è stata all'evidenza già operata, per poi giungere a considerare gli altri elementi che connotano la dosimetria della pena in concreto. 1.6. Anche il decimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non consentito, non essendo stato proposto sul punto specifico motivo di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Anche in questo caso devono essere richiamati i principi enunciati al punto 1 (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). In concreto occorre, inoltre, considerare come il giudice di primo grado abbia determinato la pena richiamando esplicitamente i criteri di cui all'art.133 cod. pen. e la caratterizzazione della condotta anche mediante uso di arma con ciò assolvendo pienamente al proprio onere motivazionale sul punto. 1.7. Inammissibile si appalesa conseguentemente anche l'undicesimo motivo di ricorso; difatti, nel giudizio di legittimità non può essere dichiarata la prescrizione di un reato laddove in punto di responsabilità, ritenuta ed accertata, si sia determinato il giudicato prima del maturarsi del termine di prescrizione, sussistendo il limite del principio della formazione progressiva del giudicato, per cui la mancanza di impugnazione di quel capo della sentenza o l'inammissibilità del motivo rende definitivo il relativo "iter" processuale sul punto. In concreto, dunque, nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva non solo quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, ma anche quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, poiché pure in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate. Nel caso in esame la dichiarata inammissibilità del ricorso, ad eccezione del quinto motivo sulla contestazione in tema di armi, determina l'infondatezza del tema proposto quanto all'intervenuta prescrizione delle altre imputazioni contestate. A tal fine occorre, infatti, l'instaurazione di un valido rapporto processuale e, dunque, l'ammissibilità dei motivi proposti (Sez. U. n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966-01, Sez. 4, n. 51744 del 13/11/2014, Rv. 261576- 01, Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, Bonometti, Rv. 277814-02, Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019, Masoni, Rv. 275403-01, Sez. 2, n. 17603 del 21/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276054-01, Sez. 3, n. 12025 del 21/01/2020, Torrisi, Rv. 279229-01, Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone, Rv. 275216-01). Deve conseguentemente essere ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01, Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818-01, Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014, Rizzo, Rv. 259202-01, Sez. 1, n. 6693 del 20/01/2014, Cappello, Rv. 259205-01). 2. E' invece fondato il quinto motivo di ricorso. Come correttamente osservato dalla difesa l'insieme degli elementi vagliati dai giudici di merito ha chiarito come non ricorresse una illegale detenzione e sul punto ricorre un evidente travisamento dell'esito dibattimentale per omissione essendo sul punto la motivazione mancante, considerata l'effettiva riferibilità dell'arma al ricorrente, come emerso anche dalle dichiarazioni testimoniali acquisite. Non essendo, dunque, necessari ulteriori accertamenti può essere eliminata la relativa pena in continuazione, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. nella misura di mesi cinque di reclusione ed euro 100,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza