CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24287/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. A.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoPIERFILIPPO COLETTI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 2329/2022depositata il 28/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9377/2023Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 24287/2026Data pubblicazione 31/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza n.1228/21, con cui il Giudice di Pace di Benevento aveva rigettato, perchénon provata, la sua domanda di risarcimento dei danni asseritamentepatiti in conseguenza di un sinistro stradale, proposta ai sensi dell’art.149 cod. ass., in via di azione diretta nei confronti della Cattolica,propria compagnia assicurativa per la r.c. auto. L’attrice deduceva inparticolare che il sinistro, avvenuto il giorno 7 giugno 2017 alle ore19.40 circa in Benevento, si era verificato per responsabilità esclusiva diBruno Della Pietra, proprietario e conducente della [OSCURATO:PERSONA] tg.[OSCURATO:TARGA], che, provenendo da tergo nella stessa direzione di marciadel veicolo [OSCURATO:PERSONA] di proprietà dell’attrice, dopo averlo superato,rientrava nella corsia di destra ma ometteva di segnalare la manovracon l’indicatore di direzione e, per una errata percezione della distanzatra i veicoli, finiva per tagliare la strada al veicolo [OSCURATO:PERSONA] cheprocedeva regolarmente, urtandolo e danneggiandolo nella parteanteriore.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA], appellata, eccepival’improcedibilità della domanda, evidenziando che l’attrice, poiappellante, aveva omesso di proporre l’azione ex art. 149 cod. ass. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], seppure indicato quale responsabileesclusivo del sinistro.2. Con sentenza n. 2329/2022 il Tribunale di Benevento, rilevata lamancata integrazione del contraddittorio, dichiarava improcedibilel’appello.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.Resiste con controricorso la compagnia assicurativa.4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 9377/2023Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 24287/2026Data pubblicazione 31/07/2026La ricorrente e la compagnia assicurativa resistente hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione degli artt. 145, co. 2, e 149 del d.lgs 7 settembre2005, n. 209, nonché dell’art. 102 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3 e n. 4, c.p.c.”.Deduce che il giudice di appello, dopo avere correttamente rilevatoche il giudizio era stato instaurato, sin dal primo grado, senza lapartecipazione del responsabile civile, litisconsorte necessario, è tuttaviaincorso in errore là dove ha ritenuto che, a fronte di tale situazione, ilrimedio fosse la declaratoria di improcedibilità dell’appello.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Questa Corte ha già ripetutamente avuto modo di affermare che“In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per lacircolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cuiall'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, promossadal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussistelitisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall'art. 144,comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggianteresponsabile.” (cfr. ex multis, Cass., n. 21896/2017; Cass. n.4994/2023; Cass., n. 18806/2023).Ne consegue, pertanto, che deve trovare applicazione il consolidatoprincipio secondo cui “Quando risulta integrata la violazione delle normesul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado,che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello diappello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice aisensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo” (cfr.,tra le tante, Cass. 42112/2021; Cass. 37566/2021; Cass. 7755/2020).1.3. Nella fattispecie in esame, il giudice di pace in primo grado haNumero registro generale 9377/2023Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 24287/2026Data pubblicazione 31/07/2026completamente omesso di rilevare la mancata evocazione in giudizio delresponsabile civile, litisconsorte necessario del procedimento, così comeespressamente previsto dall’art. 145, comma 2, del d.lgs. n. 209 del2005, mentre il giudice di appello, pur rilevando il difetto di litisconsorzionecessario (v. pp. 2 e 3 dell’impugnata sentenza), nondimeno èerroneamente pervenuto a dichiarare “improcedibile” il propostogravame, pertanto incorrendo in violazione e falsa applicazione dellenorme dettate dagli artt. 145, comma 2, e 149 del Decreto Legislativo 7settembre 2005, n. 209, nel combinato disposto con l’art. 102 c.p.c.Diversamente, il giudice di appello avrebbe dovuto:-) rilevare d’ufficio la mancata integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’autoveicolo Fiat GrandPunto tg. [OSCURATO:TARGA] ed indicato dall’attrice, odierna ricorrente, qualeresponsabile civile (e pertanto litisconsorte necessario);-) dichiarare nulla l’impugnata sentenza di prime cure, perché resa acontraddittorio non integro, stante la mancata partecipazione al giudiziodel litisconsorte necessario;-) pronunciare sentenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 354 c.p.c.,secondo cui “Il giudice di appello, se (…) riconosce che nel giudizio diprimo grado doveva essere integrato il contraddittorio (…), pronunciasentenza con cui rimette la causa al primo giudice”.2. In conclusione, in accoglimento dell’unico motivo dedotto edunque dell’intero ricorso, l’impugnata sentenza deve essere cassata,con rinvio, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., al primo giudice,ovvero all’Ufficio del Giudice di Pace di Benevento, in persona di diversoMagistrato, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 9377/2023Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 24287/2026Data pubblicazione 31/07/2026La Corte accoglie il ricorso.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Giudice di Pace diBenevento, in persona di diverso Magistrato, anche per provvederesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’8 luglio 2026.Il PresidenteLINA RUBINO