CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 1964
Cassazione n. 28829/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1964 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (la prima parte del motivo in punto di accertamento di responsabilità non contiene nessun riferimento al caso concreto ed anzi censura la mancata valutazione di motivi di appello in punto di responsabilità per il reato dell'art. 416-bis cod. pen., ma, invece, l'imputato è stato condannato per una fattispecie incriminatrice totalmente diversa, ovvero quella dell'art. 4 I. n. 110 del 1975; la seconda parte del motivo sulla concessione delle attenuanti generiche non contiene nessun riferimento al caso concreto e non prende posizione sul riferimento all'allarmante biografia criminale dell'imputato valorizzata in sentenza per escludere la concessione di tale beneficio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2