Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30768/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 28 giugno 2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Caltanissetta del 22 ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 260 del d.

Igs. n. 152 del 2006, commesso in [OSCURATO:PERSONA] da epoca anteriore e fino al 2 ottobre 2014, essendo state altresì confermate le statuizioni del primo giudice relative alla confisca dell'area in sequestro e al ripristino dello stato dell'ambiente a spese dell'imputato.

Letta la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente in vista dell'udienza; Rilevato che il primo dei due motivi dedotti nel ricorso, con cui si contesta il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorrente con le pertinenti e non illogiche considerazioni espresse sul punto dalla Corte territoriale che, nel rimarcare l'assenza di profili meritevoli di positivo apprezzamento, ha sottolineato la mancata prova di eventuali condotte riparatrici, attestando la documentazione prodotta dalla difesa solo l'iniziativa dell'imputato di chiedere il dissequestro temporaneo dell'area finalizzato a effettuare un sopralluogo e poi ad approntare un piano di bonifica del sito, di cui non era dato sapere se è stato predisposto, approvato e soprattutto eseguito.

Vi era piuttosto prova che le condotte illecite sono state sistematicamente poste in essere sino al mese di marzo del 2014 e il fatto che, così facendo, Savitteri ricavasse i redditi necessari al sostentamento dei nuclei familiari, piuttosto che valore attenuante, costituiva manifestazione positiva di tendenza al delitto.

In definitiva, a fronte di un percorso argomentativo della sentenza impugnata non irrazionale, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici.

Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la statuizione della confisca per l'asserita inapplicabilità dell'art. 260 comma 4 bis del d.

Igs. n. 152 del 2006, è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente riconosciuto natura di misura di sicurezza alla confisca obbligatoria introdotta dalla norma prima richiamata (oggi trasfusa nell'art. 452 quaterdecies comma 5 cod. pen., secondo cui "è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato", formulazione questa del resto corrispondente al tenore dell'art. 240 cod. pen.), con conseguente applicazione della regola di cui all'art. 200 cod. pen.; dunque, pur risalendo i fatti a epoca anteriore a quella in cui l'originario art. 260 comma 4 bis è stato i. introdotto, legittimamente è stata disposta la confisca patrimoniale in questione, essendo questa regolata dalla normativa vigente al tempo della sua applicazione.

Osservato, pertanto, che, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 28 giugno 2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Caltanissetta del 22 ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 260 del d. Igs. n. 152 del 2006, commesso in [OSCURATO:PERSONA] da epoca anteriore e fino al 2 ottobre 2014, essendo state altresì confermate le statuizioni del primo giudice relative alla confisca dell'area in sequestro e al ripristino dello stato dell'ambiente a spese dell'imputato. Letta la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente in vista dell'udienza; Rilevato che il primo dei due motivi dedotti nel ricorso, con cui si contesta il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorrente con le pertinenti e non illogiche considerazioni espresse sul punto dalla Corte territoriale che, nel rimarcare l'assenza di profili meritevoli di positivo apprezzamento, ha sottolineato la mancata prova di eventuali condotte riparatrici, attestando la documentazione prodotta dalla difesa solo l'iniziativa dell'imputato di chiedere il dissequestro temporaneo dell'area finalizzato a effettuare un sopralluogo e poi ad approntare un piano di bonifica del sito, di cui non era dato sapere se è stato predisposto, approvato e soprattutto eseguito. Vi era piuttosto prova che le condotte illecite sono state sistematicamente poste in essere sino al mese di marzo del 2014 e il fatto che, così facendo, Savitteri ricavasse i redditi necessari al sostentamento dei nuclei familiari, piuttosto che valore attenuante, costituiva manifestazione positiva di tendenza al delitto. In definitiva, a fronte di un percorso argomentativo della sentenza impugnata non irrazionale, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici. Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la statuizione della confisca per l'asserita inapplicabilità dell'art. 260 comma 4 bis del d. Igs. n. 152 del 2006, è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente riconosciuto natura di misura di sicurezza alla confisca obbligatoria introdotta dalla norma prima richiamata (oggi trasfusa nell'art. 452 quaterdecies comma 5 cod. pen., secondo cui "è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato", formulazione questa del resto corrispondente al tenore dell'art. 240 cod. pen.), con conseguente applicazione della regola di cui all'art. 200 cod. pen.; dunque, pur risalendo i fatti a epoca anteriore a quella in cui l'originario art. 260 comma 4 bis è stato i. introdotto, legittimamente è stata disposta la confisca patrimoniale in questione, essendo questa regolata dalla normativa vigente al tempo della sua applicazione. Osservato, pertanto, che, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 30768/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris