CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 23781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione resa in primo grado e ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di frutto aggravato in concorso; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola due autonomi motivi di ricorso, riferito, l'uno, all'asserito vizio di motivazione della sentenza, nella parte in cui avrebbe escluso il consenso dell'avente diritto, e, l'altro, alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., insistendo, con note del 27 aprile 2022, per l'accoglimento del ricorso; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto non indica chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e comunque è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso riguardante la mancata concessione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato giacché la pena edittale massima prevista preclude l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità; - che il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Presidente ste,Tr p. TATA 2 0 aSU