CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02604/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINO; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza a mezzo della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'unificazione sotto il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., dei plurimi reati di rapina, commessi in Torino nell'anno 2023 e giudicati mediante due sentenze (sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 17/10/2023, parzialmente riformata dalla Corte di appello e passata in giudicato il 12/06/2024; sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 02/05/2024, confermata dalla Corte di appello e passata in giudicato in data 07/03/2025). 2. Ricorre per cassazione l'interessato, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione, laddove il Giudice dell'esecuzione ha escluso il riconoscimento del vincolo della continuazione, non considerando l'identità strutturale ravvisabile tra i fatti, commessi nello stesso contesto territoriale e in tempi tra loro ravvicinati. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi addotti. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta - ad opera del giudice dell'esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui "ridiscussione" è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità. Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità; da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delifitricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i iti ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08