CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 1964
Cassazione n. 10186/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/03/1964 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con il primo motivo, la manifesta illogicità motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi costitutivi del reato contestato e, con il secondo motivo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella prospettazione di una diversa lettura degli elementi probatori acquisiti, non consentita nel giudizio di legittimità; Rilevato, peraltro, che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello ha congruamente e diffusamente motivato le ragioni poste a fondamento della conferma della sentenza di condanna di primo grado e ha argomentato la mancata applicazione delle attenuanti generiche in ragione delle modalità, particolarmente aggressive e offensive, della commissione del fatto e dei numerosi precedenti penali riportati dal ricorrente; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell/a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2