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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42097/2021

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha documentato l'intervenuta transazione con le parti civili [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Palermo, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala in composizione monocratica 111/7/2018 appellata da [OSCURATO:PERSONA] e dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA]- seppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche, ad anni uno di reclusione, pena già condizionalmente sospesa sin dal primo grado; rideterminava nella somma di 40.000 euro ciascuno la provvisionale in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rideterminava nella somma di 8000 euro, oltre IVA, CPA, rimborso forfetario come previsto ex lege e spese documentate, con esclusione della spesa relativa al com- penso del consulente tecnico di parte, le spese processuali relative al primo grado di giudizio sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e nella somma di 4000 euro, oltre IVA, CPA, rim- borso forfetario, come previsto ex lege, e le spese documentate, le spese proces- suali relative al primo grado di giudizio sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Condannava l'appellante alla rifusione delle spese processuali relative al grado di giudizio sostenute dalle predette parti civili, liquidate nella somma complessiva di 3000 euro, oltre IVA, CPA, rimborso forfetario come previsto ex lege, e spese documentate.

Il giudice di appello confermava nel resto la sentenza di primo grado con la quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] con colpa consistita nel tenere una velocità di marcia superiore a quella consentita (59 km/h anziché 50 km/h), nel non avere regolato la velocità in relazione all'orario notturno ed alle condizioni meteorologiche e nel non avere conservato il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza specialmente l'arresto tempestivo del veicolo nel suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, evento morte cagionato urtando contro il ciclomotore condotto da [OSCURATO:PERSONA]- vanni, che era a terra, ed investendo [OSCURATO:PERSONA] al quale procurava un poli- trauma con fratture maxillo facciali e toraciche dal quale derivava la morte di Sta- bile Giovanni sopravvenuta in Cefalù il 19 giugno 2014, mentre il sinistro avvenne in Castelvetrano il 31 ottobre 2012; La dichiarazione di penale responsabilità si è fondata sulle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], sugli elementi confermativi emergenti dagli esiti delle perizie svolte in dibattimento dall'ing. [OSCURATO:PERSONA]Orso e dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]- tura Spagnolo e sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], assistente capo della [OSCURATO:PERSONA] davanti alla cui sede avvenne l'investimento.

Rispetto alla dinamica del sinistro, avvenuto, alle ore 19,30 circa del 31 otto- bre 2012, i giudici di merito hanno ritenuto che l'automobile dell'imputato urtò prima contro il ciclomotore della vittima, che era in terra, e, poi investì [OSCURATO:PERSONA], che era in terra dopo essere scivolato dal ciclomotore, mezzo che viag- giava in direzione opposta al veicolo investitore e che aveva invaso la corsia di pertinenza dell'automobilista; le lesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA], compiuta- mente accertate dal perito [OSCURATO:PERSONA] in termini di assoluta compa- tibilità con l'investimento, furono cagionate dall'arrotamento, prima, e dal trasci- namento, poi, del corpo di [OSCURATO:PERSONA]; questi riportò gravi fratture al volto ed al torace, fu ricoverato con prognosi riservata che fu sciolta dopo alcuni mesi lasciando, però, la vittima in uno stato di coma che si protrasse ininterrottamente fino al 19 giugno 2014, giorno in cui intervenne la morte.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il [OSCURATO:PERSONA], deducendo quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., vizio di motivazione sub specie di avvenuto travisamento di un dato probatorio essenziale, che avrebbe determinato un grave vizio della motivazione, nonché di mancato vaglio dei motivi di appello.

Viene riportata in ricorso l'interpretazione resa dall'impugnata sentenza sulla deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla contestualità della caduta e dell'investimento della vittima.

Il ricorrente ritiene che il tenore della testimonianza sia stato alterato, omet- tendo di valutare che l'ispettore Accardo riferiva di tre rumori e non di due.

Verrebbe omesso che il primo rumore della caduta del ciclomotore precedeva di pochi secondi gli altri due suoni provocati dall'autovettura che impattava con il ciclomotore e con il corpo.

L'omissione del dato che consentiva di parametrare gli eventi, avrebbe deter- minato l'errato convincimento di esclusione della contestualità tra la caduta e l'in- vestimento, alterando la verità dei fatti.

A sostegno della propria tesi il ricorrente riporta l'interpretazione della stessa testimonianza resa nella sentenza di primo grado, dove si evincerebbe che l'inve- stimento avveniva dopo pochi secondi dalla caduta.La corte di appello avrebbe omesso di accertare il momento della caduta, avvenuta pochi secondi prima, come se il corpo potesse trovarsi da tempo indefi- nito sul selciato.

La sentenza impugnata si sarebbe limitata a evidenziare la circostanza incon- testata che il corpo si trovasse sull'asfalto, senza chiarire il momento della caduta.

Né verrebbe offerta risposta sul punto ai motivi di gravame.

Vengono riportate le dichiarazioni dell'imputato per evidenziare l'erroneo uti- lizzo delle stesse, da parte della Corte distrettuale, per confermare che la vittima fosse già a terra quando veniva travolta, mentre, in realtà, tali dichiarazioni con- fermavano la quasi contestualità tra caduta e investimento.

Si richiama, poi, la relazione di servizio acquisita agli atti del giudizio dalla quale emergerebbe l'inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], presentatosi, tra l'al- tro, dopo otto mesi, su sollecitazione delle persone offese a seguito della richiesta di archiviazione del P.M.

Si lamenta la mancata motivazione sulle ragioni che hanno indotto la corte di appello a ravvisare univocità nella lettura delle dichiarazioni del Ricca e dell'Ac- cardo e la mancata risposta ai motivi di appello sul punto.

Si richiamano gli argomenti portati all'attenzione della corte di appello per evidenziare l'inconciliabilità delle dichiarazioni del Ricca con gli elementi spazio- temporali forniti dall'Accardo.

Si precisa di non richiedere, in questa sede, una rivisitazione del dato fattuale, ma esclusivamente la verifica della congruità esplicativa della sentenza impugnata rispetto alle doglianze difensive.

Ci si duole dell'illogicità della sentenza anche laddove afferma, in relazione ai motivi di appello, che la perizia dell'ing.

D'Orso non era fondata sulle dichiarazioni del Ricca, mentre successivamente la stessa sentenza impugnata riporta la consi- derazione del perito relativa all'impossibilità di escludere la contestualità tra im- patto e caduta, in mancanza delle dichiarazioni del Ricca.

Tale ultima affermazione sarebbe in evidente contrasto con l'assunto degli stessi giudici sulla possibilità dell'impalcatura accusatoria di prescindere dalla te- stimonianza di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente precisa di non aver mai contestato che lo Stabile fosse riverso al suolo al momento dell'investimento.

La contestazione verte sull'inevitabilità dell'evento per contestualità tra caduta a investimento.

Si lamenta il mancato vaglio della testimonianza del Ricca, soprattutto in con- siderazione del fatto che in assenza di tale testimonianza il P.M. aveva richiesto l'archiviazione, sulla base delle conclusioni del proprio consulente.

Si rileva che la contestualità temporale tra caduta e investimento, confermata dalla testimonianza dell'Accardo, che determina l'inevitabilità dell'evento, sarebbe esclusa unicamente sulla base degli elementi illogici, resi dalla deposizione del Ricca, e degli elementi travisati della relazione di servizio dell'Accardo.

Si richiama il principio affermati da questa Corte sulla generale imprevedibi- bilità di un ostacolo incontrato sulla linea di marcia.

Si aggiunge che la corte di appello non chiarisce il concetto di eccezionalità e imprevedibilità dell'ostacolo incontrato dall'autovettura sulla sua traiettoria, rap- presentato dal corpo che appariva come una massa oscura sull'asfalto.

Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] seppe Ferro, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, segnalando l'interve- nuta transazione tra le parti civili costitute e la [OSCURATO:PERSONA] (come da quietanze che allega) rilevando che ciò determina, conseguentemente, la estromissione delle prime dal processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Fondata appare la doglianza relativa all'illogicità della motivazione della sentenza impugnata e al mancato riscontro di numerosi temi proposti ai giudici di appello con l'atto di gravame nel merito da parte dell'imputato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.

2. La prova dei fatti, come esplicita il giudice di primo grado a pag. 4 della propria pronuncia indicandolo in grassetto e sottolineandolo, è stata desunta dalla "descrizione del sinistro fornita dal teste [OSCURATO:PERSONA], unico testimone oculare della vicenda mortale" e dai "molteplici dati probatori di conferma della predetta ricostruzione testimoniale emergenti dalle prove orali, documentali e tecniche ac- quisite nel corso del dibattimento".

Dunque, centrale, per esplicito riconoscimento dei giudicanti, è stata la testi- monianza resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di essersi trovato a procedere sulla via Tagliata con senso di marcia inverso a quello del veicolo inve- stitore, testimone oculare che, come viene ricordato a pag. 6 della sentenza di primo grado, è stato rintracciato solo su iniziativa assunta dal fratello della vittima [OSCURATO:PERSONA] l'estate dopo i fatti, mentre della sua presenza non v'è traccia nei rilievi di polizia giudiziaria immediatamente susseguenti al fatto, circostanze que- ste che devono indurre a valutarne l'attendibilità del portato testimoniale con un rigore che non pare essere stato adoperato dai giudici di merito.L'incidente stradale mortale avvenne a Castelvetrano il 31/10/2012, alle ore 19,30, in una serata di pioggia, e in esso rimasero coinvolti la vittima [OSCURATO:PERSONA]- vanni (già riversa a terra sulla sede stradale al momento dell'impatto accanto al ciclomotore Aprilia mod.

Amico 50 targato 2T6VB da lui condotto) e l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] condotta nell'occasione proprio dall'odierno ricor- rente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riferiva di avere avuto modo di scorgere la presenza fissa della vittima sulla rete stradale, dapprima a circa 100 metri di distanza (nei pressi del negozio "Nati" che il perito ing.

D'Orso attesterà trovarsi a cha 140 metri dal luogo del presumibile impatto), credendo trattarsi di un tronco d'albero, e poi a circa 40 metri di distanza, notando distintamente che si trattava di un uomo ri- verso terra che agitava un braccio come a chiedere aiuto.

Pacificamente il veicolo investitore condotto dall'imputato procedeva sulla via Tagliata con senso di marcia dalla periferia verso il centro di Castelvetrano ed investì dapprima il ciclomotore della vittima (già riverso a terra sulla fiancata de- stra) con lo spigolo anteriore destro (distante dal ciglio del marciapiede di destra di circa m. 3,60) - avendo già un assetto deviato da destra verso sinistra - e, di seguito, il conducente del ciclomotore, pure riverso a terra in una posizione più avanzata, sormontandone il corpo e trascinandolo per alcuni metri, imprimendogli un leggero moto di roto-traslazione in senso orario, fino alla posizione finale in cui veniva rinvenuto dai verbalizzanti; il veicolo investitore ultimava la sua corsa fino alla posizione di quiete finale sita davanti all'ingresso del vicino comando di polizia stradale.

Ancora il teste [OSCURATO:PERSONA] precisava di aver visto l'impatto, ad una di- stanza di circa dieci metri, di aver altresì notato il conducente del veicolo investi- tore provare a sterzare alla sua sinistra poco prima dell'impatto, senza riuscire a scongiurarlo, ed affermava che se la vittima si fosse trovata riversa sulla propria carreggiata sarebbe riuscito ad evitare di colliderla avendo già dal primo avvista- mento ridotto la velocità e procedendo sostanzialmente "a passo d'uomo" dopo aver capito trattarsi della sagoma di un uomo (una volta giunto a circa 40 metri di distanza).

A giustificazione del fatto di non essersi presentato subito a raccontare i fatti il Ricca ha riferito infine di essersi fermato per prestare soccorso, ma di essere stato subito dopo invitato ad allontanarsi dagli agenti della [OSCURATO:PERSONA], inter- venuti nell'immediatezza dai locali del comando ubicato proprio di fronte al luogo del sinistro, i quali, a suo dire, evidentemente non avevano compreso trattarsi di un testimone oculare del sinistro.

In proposito, la sentenza di primo grado (cfr. pag. 10) dà conto che il teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA], escusso all'udienza de1118 luglio 2016, ha riferito che all'incrocio c'era un'autovettura di colore grigio, di media cilindrata, il cui condu- cente è stato invitato ad allontanarsi.

Nulla dice, tuttavia, la sentenza, circa il fatto che si trattasse proprio del Ricca o se questi viaggiasse a bordo di un'auto grigia di media cilindrata.

Ma soprattutto nessuno dei due giudici di merito spiega come mai, ammesso che sia stato invitato ad allontanarsi dal luogo dei fatti, il Ricca non si sia presen- tato spontaneamente nei giorni successivi, magari agli stessi uffici della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai quali avvenne l'incidente, per raccontare quanto aveva visto.

E nemmeno spiegano come il teste sia stato rintracciato dai familiari della vittima se il suo nome non compariva negli atti d'indagine.

3. Decisivi ai fini dell'odierno decidere sono taluni temi, su cui si era articola- tamente speso l'atto di appello (cfr. atto di appello del 22/1/2019 a firma degli avv. [OSCURATO:PERSONA] J. E Paladino), e che, invece, non sono sviluppati sufficientemente -o lo sono in maniera contraddittoria rispetto alla sentenza di primo grado- nella sen- tenza impugnata.

Il primo tema è quello della velocità cui procedeva l'autovettura investitrice.

E' pur vero che la contestazione del profilo di colpa specifica di cui all'art. 141 cod. strada non necessita che sia individuata la specifica velocità di marcia, ma reputa sufficiente che si proceda ad una velocità non adeguata rispetto alle con- dizioni di tempo e di luogo in cui il mezzo si trovava a circolare (pioveva, come detto, si era di sera e perciò, come legge a pag. 8 della sentenza di primo grado "le condizioni climatiche erano certamente avverse, ma non assolutamente im- provvise od eccezionali da escludere del tutto la visibilità".

Ciò anche perché - va qui ribadito- Je,n tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la cau- sazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di con- dotta stabilite dall'art. 141 cod. strada (così la recente Sez. 4, n. 7093 del 27/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280549 che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo).

L'art. 141 cod. strada impone al conducente di un veicolo di regolare la ve- locità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni al-tra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza 7 \f e prevede inoltre che il conducente deve conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicu- rezza, specialmente l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità.

E questa Corte di legittimità ha anche chiarito che l'obbligo di moderare ade- guatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condi- zioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali im- prudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/4/2017, Luciano, Rv. 270176, che ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza "in loco" di apposito sottopassaggio).

Ed è anche vero che, nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa - vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità - il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini arit- metici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale (cfr. Sez. 4, n. 8526 del 13/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262449, in una fattispecie in cui l'im- putato aveva mantenuto una velocità prossima, per difetto, al limite vigente nel tratto stradale interessato dal sinistro, valutata, tuttavia, non adeguata in consi- derazione della scarsa visibilità notturna, della prossimità sia alle strisce pedonali sia all'intersezione con altra strada nonché della presenza a bordo del motociclo da lui condotto di un passeggero privo di casco).

Tuttavia, anche per valutare se la velocità sia o meno adeguata, occorre in qualche modo individuare quella a cui il veicolo procedeva.

Ebbene, la sentenza ci descrive una velocità accertata, dal perito D'Orso non inferiore ai 46-47 km/h.

La impugnata, tuttavia, sul punto appare contraddittoria ed illogica - e per- tanto si palesa fondata la doglianza del ricorrente sul punto - laddove prima a pag. 4 afferma che "la perizia redatta dall'ing. [OSCURATO:PERSONA]Orso non si fonda affatto sulle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA]..."e poi alla successiva pag. 5 afferma "in dibattimento il perito ha ribadito.., che senza le dichiarazioni di Ricca non avrebbe potuto spingersi ad escludere la contestualità tra l'impatto e la caduta".

4. Orbene, pare chiaro che, per la valutazione della congruità o meno di una tale velocità su un tratto di strada rettilineo, occorre valutare da quale momento in poi l'ostacolo sulla strada si palesò all'odierno ricorrente.Si è detto del portato testimoniale del Ricca, ma, anche per la particolarità di un teste che si palesa poco prima dell'archiviazione della notitia criminis ed a molti mesi dai fatti, occorre confrontare con particolare rigore quel ricordo con le altre prove assunte nel processo.

La tesi difensiva è, ab initio, fondata sull'affermazione, da parte dell'imputato che il ciclomotore e il suo passeggero vennero a cadergli davanti, provenienti dall'opposto senso di marcia, quasi simultaneamente all'impatto.

L'imputato ha dichiarato, infatti, che non si era avveduto della presenza degli ostacoli sulla carreggiata se non allorchè era giunto a circa 1-2 metri di distanza ed aveva cercato inutilmente di sterzare alla propria sinistra.

Ed è perciò che, al di là del ricordo del Ricca, centrale nel presente processo è la valutazione della testimonianza dell'assistente capo della P.S.

Accardo.

A proposito di quella scrive il giudice di primo grado: "La ricostruzione fornita dal Ricca ha trovato riscontro, come detto, in vari elementi di prova acquisiti al processo.

Un primo elemento di conferma può rinvenirsi nella relazione di servizio dell'Ass.

Capo della [OSCURATO:PERSONA], prodotta in giudizio dalla difesa dell'imputato con il consenso delle parti, atteso che dalla stessa emerge come il verbalizzante, trovandosi all'interno dell'attigua stazione di [OSCURATO:PERSONA], in- tento ad equipaggiare l'autovettura per uscire in servizio, aveva nell'occasione sentito due distinti suoni: il primo, riferibile chiaramente alla caduta del dclomo- tore condotta dallo Stabile, somigliante ad una sorta di scivolata ed, il secondo suono, dopo pochi secondi, ripetuto due volte in rapida successione, all'evidenza compatibile con l'investimento in tumultuoso susseguirsi dapprima del ciclomotore e poi della vittima".

Al di là che più che di "suoni" occorrerebbe parlare di "rumori", termine più correttamente usato nell'annotazione di servizio in questione, la difesa dell'odierno ricorrente aveva fondatamente posto l'accento (cfr. pag. 7 dell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma degli avv. [OSCURATO:PERSONA]

3. e Paladino) sul fatto che la testimonianza dell'Accardi, più che con il ricordo del Ricca (che racconta di una vittima già da un bel po' di tempo a terra, visto che egli ebbe a vederla già da lontano, scambiandola per un tronco d'albero) con la ricostruzione difensiva, fondata sull'affermazione dell'imputato di una vittima che gli era caduta davanti nell'immediatezza del suo sopraggiungere.

Il punto è dirimente in termini di prevedibilità dell'evento e di responsabilità dell'imputato.

Ebbene, sullo stesso la Corte territoriale risponde che: "// teste [OSCURATO:PERSONA], assistente capo della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla cui sede di Castelvetrano av- venne il sinistro, ha riferito di avere sentito, mentre era nel garage intento con i colleghi a prepararsi per uscire in servizio, un rumore...

Due rumori, si possono dividere in due fasi, due rumori, il primo un boato e poi subito dopo qualche istante, tipo come se fosse tipo da trascinamento, insomma qualcosa del genere (il richiamo è a pag. 6 della trascrizione dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il teste ha an- che riferito che nel momento in cui sentì i rumori stava piovendo e che, subito dopo l'uscita dal garage, cominciò a piovere più forte tanto che scoppiarono i tom- bini e la strada si allagò.

Orbene, i due rumori riferiti dal teste, succedutisi a breve distanza l'uno dall'altro, corrispondono al primo impatto contro il ciclomotore ed al successivo investimento della vittima e detti rumori, percepiti in maniera distinta dal teste Accardo valgono a contrastare proprio l'assunto difensivo secondo il quale la vittima del sinistro ed il suo ciclomotore finirono in terra mentre stava passando l'appellante il quale, pur marciando a velocità molto ridotta, non aveva perciò po- tuto evitare l'impatto contro quegli ostacoli che si erano posti improvvisamente e, quindi, inevitabilmente sulla sua direzione di marcia.

In sintesi, le dichiarazioni del teste Accardo, piuttosto che dimostrare la contestualità tra la caduta in terra ed il doppio investimento, costituiscono un elemento di conferma alla riferita presenza in terra sia del ciclomotore che del suo conducente al momento dell'investi- mento...".

Sul punto, tuttavia è fondata la doglianza dell'odierno ricorrente.

La Corte territoriale dice cose diverse rispetto alla sentenza primo grado ed a quanto riportato nell'annotazione di servizio del 31/10/2012 a firma dell'Accardo, ove si legge di tre e non di due rumori.

Scrive l'Accardo che: "in data 31 ottobre 2012 veniva comandato in servizio di vigilanza stradale con turno 19,00/01,00 unitamente al pari qualifica [OSCURATO:PERSONA] ed all'[OSCURATO:PERSONA].

Durante a fase di preparazione del veicolo, che aveva luogo verso le ore 19,20 circa all'interno del garage, udiva uno stridio simile ad un rotolamento di un oggetto di plastica.

Con stupore volgeva Io sguardo verso i colleghi per vedere se loro avessero capito di che cosa si trattasse quando a distanza di pochi secondi udiva un altro rumore, ripetuto veloce- mente due volte, questa volta simile a qualcosa 'calpestata da un veicolo.

Intuito che si 1 trattava di qualcosa di anomalo proveniente dall'esterno usciva per strada.

A quel punto notava un corpo al centro della sede stradale ed immediatamente si avvicinava per sincerarsi delle condizioni.

La persona a terra si presentava in gravi condizioni, pertanto veniva immediatamente informato il personale del 118 il quale giunto sul posto prestavano le prime cure e ne disponevano il trasporto al pronto soccorso.

Mentre nella circostanza imperversava un violento temporale, si proce- deva con la messa in sicurezza della zona del sinistro e a far defluire il traffico veicolare" (così l'annotazione di P.G. acquisita agli atti con il consenso delle parti e dunque pienamente utilizzabile). lo Con l'esatto dato dei tre rumori, il primo a distanza secondo l'Accardo di "pochi secondi" rispetto agli altri due, dovrà allora confrontarsi il giudice del rinvio.

Perché, diversamente da quanto sostiene la sentenza impugnata, si tratta di un dato che mette in discussione l'attendibilità di quanto dichiarato dal teste Ricca e pare corroborare la versione difensiva di una quasi contestualità tra la caduta del ciclomotore e i due impatti dell'auto investitrice, prima con il ciclomotore stesso e poi con il suo conducente.

5. La sentenza impugnata, infine, non opera una corretta valutazione della prova scientifica.

Costituisce ius receptum di questa Corte il principio che , in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, pro- spettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene con- divisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera con- grua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una diffe- rente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; conf.

Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907; Sez. 4, n. 7591 del 20/5/1989, Rv.181382).

Con le diverse tesi espresse da periti e consulenti, ancorché sollecitata sul punto dall'atto di gravame nel merito, il provvedimento impugnato non si con- fronta.

Come ricorda il ricorrente, nel corso delle indagini preliminari, il PM proce- dente aveva disposto una prima consulenza tecnica affidata al dr. [OSCURATO:PERSONA]- netto).

Quest'ultimo -come ricorda il ricorrente- non disponendo della deposizione del Ricca (a quel tempo non emersa), aveva escluso ogni possibile responsabilità dell'indagato, basandosi essenzialmente sugli elementi cronologici forniti dall'assi- stente capo della [OSCURATO:PERSONA], vero e proprio teste de audito.

I rumori percepiti da quel teste, come detto, indicavano la quasi immediatezza tra la caduta a terra del ciclomotorista e l'impatto con la sopravveniente autovettura di [OSCURATO:PERSONA]- scia; di talché, alla velocità stimata di quest'ultima in 45/50 Kmh, il conducente, senza sua colpa, giammai avrebbe potuto evitare l'impatto. i l Aggiungeva il consulente che, anche qualora l'autovettura avesse proceduto ad una velocità inferiore l'evento si sarebbe tuttavia verificato.

Precisava il Simo- netto che: "Per potere addebitare anche una minima responsabilità all'indagato nella causazione dell'evento sarebbe bastato conoscere a quale distanza trovavasi l'autovettura da questo condotta quando il ciclomotore è caduto sulla pavimenta- zione" (così a pag. 53 della relazione Simonetto come indicato in ricorso)..

Dopo le dichiarazioni rese dal Ricca il PM nominava un secondo C.T. che indi- cava nella sua relazione come la ricostruzione del sinistro da lui operata muovesse dalla premessa fissata dalla deposizione di Ricca, in stridente contrasto con la suc- cessione dei rumori percepita da Accardo che la vittima fosse riversa a terra am- piamente prima del sopraggiungere dell'auto investitrice.

Veniva poi operata una complessa e articolata istruzione dibattimentale nel corso della quale, oltre gli assunti dei già citati consulenti tecnici del P.M. (Simo- netto e Saladino), si sono confrontate le opposte conclusioni dei consulenti di parte: Arch. [OSCURATO:PERSONA] e poi ing.

Spampinato, per le parti civili, prof.[OSCURATO:PERSONA], per l'imputato.

E, a fronte di quelle il tribunale non ha potuto che disporre una perizia d'ufficio, affidandola all'ing. [OSCURATO:PERSONA]Orso.

A ben vedere, però, tutte i rilievi tecnici successivi alla consulenza tecnica del Simonetto non riscontrano le dichiarazioni rese dal Ricca, ma partono da quelle.

Ed allora prima di ogni altra considerazione il giudice del rinvio dovrà rivalu- tare tali dichiarazioni -anche eventualmente escutendo nuovamente tale teste con i poteri officiosi che gli riserva l'art. 603 cod. proc. pen. - alla luce di quelle, cer- tamente attendibili, vista la provenienza da un pubblico uffi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha documentato l'intervenuta transazione con le parti civili [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala in composizione monocratica 111/7/2018 appellata da [OSCURATO:PERSONA] e dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA]- seppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche, ad anni uno di reclusione, pena già condizionalmente sospesa sin dal primo grado; rideterminava nella somma di 40.000 euro ciascuno la provvisionale in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rideterminava nella somma di 8000 euro, oltre IVA, CPA, rimborso forfetario come previsto ex lege e spese documentate, con esclusione della spesa relativa al com- penso del consulente tecnico di parte, le spese processuali relative al primo grado di giudizio sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e nella somma di 4000 euro, oltre IVA, CPA, rim- borso forfetario, come previsto ex lege, e le spese documentate, le spese proces- suali relative al primo grado di giudizio sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Condannava l'appellante alla rifusione delle spese processuali relative al grado di giudizio sostenute dalle predette parti civili, liquidate nella somma complessiva di 3000 euro, oltre IVA, CPA, rimborso forfetario come previsto ex lege, e spese documentate. Il giudice di appello confermava nel resto la sentenza di primo grado con la quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] con colpa consistita nel tenere una velocità di marcia superiore a quella consentita (59 km/h anziché 50 km/h), nel non avere regolato la velocità in relazione all'orario notturno ed alle condizioni meteorologiche e nel non avere conservato il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza specialmente l'arresto tempestivo del veicolo nel suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, evento morte cagionato urtando contro il ciclomotore condotto da [OSCURATO:PERSONA]- vanni, che era a terra, ed investendo [OSCURATO:PERSONA] al quale procurava un poli- trauma con fratture maxillo facciali e toraciche dal quale derivava la morte di Sta- bile Giovanni sopravvenuta in Cefalù il 19 giugno 2014, mentre il sinistro avvenne in Castelvetrano il 31 ottobre 2012; La dichiarazione di penale responsabilità si è fondata sulle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], sugli elementi confermativi emergenti dagli esiti delle perizie svolte in dibattimento dall'ing. [OSCURATO:PERSONA]Orso e dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]- tura Spagnolo e sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], assistente capo della [OSCURATO:PERSONA] davanti alla cui sede avvenne l'investimento. Rispetto alla dinamica del sinistro, avvenuto, alle ore 19,30 circa del 31 otto- bre 2012, i giudici di merito hanno ritenuto che l'automobile dell'imputato urtò prima contro il ciclomotore della vittima, che era in terra, e, poi investì [OSCURATO:PERSONA], che era in terra dopo essere scivolato dal ciclomotore, mezzo che viag- giava in direzione opposta al veicolo investitore e che aveva invaso la corsia di pertinenza dell'automobilista; le lesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA], compiuta- mente accertate dal perito [OSCURATO:PERSONA] in termini di assoluta compa- tibilità con l'investimento, furono cagionate dall'arrotamento, prima, e dal trasci- namento, poi, del corpo di [OSCURATO:PERSONA]; questi riportò gravi fratture al volto ed al torace, fu ricoverato con prognosi riservata che fu sciolta dopo alcuni mesi lasciando, però, la vittima in uno stato di coma che si protrasse ininterrottamente fino al 19 giugno 2014, giorno in cui intervenne la morte. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il [OSCURATO:PERSONA], deducendo quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., vizio di motivazione sub specie di avvenuto travisamento di un dato probatorio essenziale, che avrebbe determinato un grave vizio della motivazione, nonché di mancato vaglio dei motivi di appello. Viene riportata in ricorso l'interpretazione resa dall'impugnata sentenza sulla deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla contestualità della caduta e dell'investimento della vittima. Il ricorrente ritiene che il tenore della testimonianza sia stato alterato, omet- tendo di valutare che l'ispettore Accardo riferiva di tre rumori e non di due. Verrebbe omesso che il primo rumore della caduta del ciclomotore precedeva di pochi secondi gli altri due suoni provocati dall'autovettura che impattava con il ciclomotore e con il corpo. L'omissione del dato che consentiva di parametrare gli eventi, avrebbe deter- minato l'errato convincimento di esclusione della contestualità tra la caduta e l'in- vestimento, alterando la verità dei fatti. A sostegno della propria tesi il ricorrente riporta l'interpretazione della stessa testimonianza resa nella sentenza di primo grado, dove si evincerebbe che l'inve- stimento avveniva dopo pochi secondi dalla caduta.La corte di appello avrebbe omesso di accertare il momento della caduta, avvenuta pochi secondi prima, come se il corpo potesse trovarsi da tempo indefi- nito sul selciato. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a evidenziare la circostanza incon- testata che il corpo si trovasse sull'asfalto, senza chiarire il momento della caduta. Né verrebbe offerta risposta sul punto ai motivi di gravame. Vengono riportate le dichiarazioni dell'imputato per evidenziare l'erroneo uti- lizzo delle stesse, da parte della Corte distrettuale, per confermare che la vittima fosse già a terra quando veniva travolta, mentre, in realtà, tali dichiarazioni con- fermavano la quasi contestualità tra caduta e investimento. Si richiama, poi, la relazione di servizio acquisita agli atti del giudizio dalla quale emergerebbe l'inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], presentatosi, tra l'al- tro, dopo otto mesi, su sollecitazione delle persone offese a seguito della richiesta di archiviazione del P.M. Si lamenta la mancata motivazione sulle ragioni che hanno indotto la corte di appello a ravvisare univocità nella lettura delle dichiarazioni del Ricca e dell'Ac- cardo e la mancata risposta ai motivi di appello sul punto. Si richiamano gli argomenti portati all'attenzione della corte di appello per evidenziare l'inconciliabilità delle dichiarazioni del Ricca con gli elementi spazio- temporali forniti dall'Accardo. Si precisa di non richiedere, in questa sede, una rivisitazione del dato fattuale, ma esclusivamente la verifica della congruità esplicativa della sentenza impugnata rispetto alle doglianze difensive. Ci si duole dell'illogicità della sentenza anche laddove afferma, in relazione ai motivi di appello, che la perizia dell'ing. D'Orso non era fondata sulle dichiarazioni del Ricca, mentre successivamente la stessa sentenza impugnata riporta la consi- derazione del perito relativa all'impossibilità di escludere la contestualità tra im- patto e caduta, in mancanza delle dichiarazioni del Ricca. Tale ultima affermazione sarebbe in evidente contrasto con l'assunto degli stessi giudici sulla possibilità dell'impalcatura accusatoria di prescindere dalla te- stimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente precisa di non aver mai contestato che lo Stabile fosse riverso al suolo al momento dell'investimento. La contestazione verte sull'inevitabilità dell'evento per contestualità tra caduta a investimento. Si lamenta il mancato vaglio della testimonianza del Ricca, soprattutto in con- siderazione del fatto che in assenza di tale testimonianza il P.M. aveva richiesto l'archiviazione, sulla base delle conclusioni del proprio consulente. Si rileva che la contestualità temporale tra caduta e investimento, confermata dalla testimonianza dell'Accardo, che determina l'inevitabilità dell'evento, sarebbe esclusa unicamente sulla base degli elementi illogici, resi dalla deposizione del Ricca, e degli elementi travisati della relazione di servizio dell'Accardo. Si richiama il principio affermati da questa Corte sulla generale imprevedibi- bilità di un ostacolo incontrato sulla linea di marcia. Si aggiunge che la corte di appello non chiarisce il concetto di eccezionalità e imprevedibilità dell'ostacolo incontrato dall'autovettura sulla sua traiettoria, rap- presentato dal corpo che appariva come una massa oscura sull'asfalto. Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] seppe Ferro, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, segnalando l'interve- nuta transazione tra le parti civili costitute e la [OSCURATO:PERSONA] (come da quietanze che allega) rilevando che ciò determina, conseguentemente, la estromissione delle prime dal processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Fondata appare la doglianza relativa all'illogicità della motivazione della sentenza impugnata e al mancato riscontro di numerosi temi proposti ai giudici di appello con l'atto di gravame nel merito da parte dell'imputato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio. 2. La prova dei fatti, come esplicita il giudice di primo grado a pag. 4 della propria pronuncia indicandolo in grassetto e sottolineandolo, è stata desunta dalla "descrizione del sinistro fornita dal teste [OSCURATO:PERSONA], unico testimone oculare della vicenda mortale" e dai "molteplici dati probatori di conferma della predetta ricostruzione testimoniale emergenti dalle prove orali, documentali e tecniche ac- quisite nel corso del dibattimento". Dunque, centrale, per esplicito riconoscimento dei giudicanti, è stata la testi- monianza resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di essersi trovato a procedere sulla via Tagliata con senso di marcia inverso a quello del veicolo inve- stitore, testimone oculare che, come viene ricordato a pag. 6 della sentenza di primo grado, è stato rintracciato solo su iniziativa assunta dal fratello della vittima [OSCURATO:PERSONA] l'estate dopo i fatti, mentre della sua presenza non v'è traccia nei rilievi di polizia giudiziaria immediatamente susseguenti al fatto, circostanze que- ste che devono indurre a valutarne l'attendibilità del portato testimoniale con un rigore che non pare essere stato adoperato dai giudici di merito.L'incidente stradale mortale avvenne a Castelvetrano il 31/10/2012, alle ore 19,30, in una serata di pioggia, e in esso rimasero coinvolti la vittima [OSCURATO:PERSONA]- vanni (già riversa a terra sulla sede stradale al momento dell'impatto accanto al ciclomotore Aprilia mod. Amico 50 targato 2T6VB da lui condotto) e l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] condotta nell'occasione proprio dall'odierno ricor- rente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riferiva di avere avuto modo di scorgere la presenza fissa della vittima sulla rete stradale, dapprima a circa 100 metri di distanza (nei pressi del negozio "Nati" che il perito ing. D'Orso attesterà trovarsi a cha 140 metri dal luogo del presumibile impatto), credendo trattarsi di un tronco d'albero, e poi a circa 40 metri di distanza, notando distintamente che si trattava di un uomo ri- verso terra che agitava un braccio come a chiedere aiuto. Pacificamente il veicolo investitore condotto dall'imputato procedeva sulla via Tagliata con senso di marcia dalla periferia verso il centro di Castelvetrano ed investì dapprima il ciclomotore della vittima (già riverso a terra sulla fiancata de- stra) con lo spigolo anteriore destro (distante dal ciglio del marciapiede di destra di circa m. 3,60) - avendo già un assetto deviato da destra verso sinistra - e, di seguito, il conducente del ciclomotore, pure riverso a terra in una posizione più avanzata, sormontandone il corpo e trascinandolo per alcuni metri, imprimendogli un leggero moto di roto-traslazione in senso orario, fino alla posizione finale in cui veniva rinvenuto dai verbalizzanti; il veicolo investitore ultimava la sua corsa fino alla posizione di quiete finale sita davanti all'ingresso del vicino comando di polizia stradale. Ancora il teste [OSCURATO:PERSONA] precisava di aver visto l'impatto, ad una di- stanza di circa dieci metri, di aver altresì notato il conducente del veicolo investi- tore provare a sterzare alla sua sinistra poco prima dell'impatto, senza riuscire a scongiurarlo, ed affermava che se la vittima si fosse trovata riversa sulla propria carreggiata sarebbe riuscito ad evitare di colliderla avendo già dal primo avvista- mento ridotto la velocità e procedendo sostanzialmente "a passo d'uomo" dopo aver capito trattarsi della sagoma di un uomo (una volta giunto a circa 40 metri di distanza). A giustificazione del fatto di non essersi presentato subito a raccontare i fatti il Ricca ha riferito infine di essersi fermato per prestare soccorso, ma di essere stato subito dopo invitato ad allontanarsi dagli agenti della [OSCURATO:PERSONA], inter- venuti nell'immediatezza dai locali del comando ubicato proprio di fronte al luogo del sinistro, i quali, a suo dire, evidentemente non avevano compreso trattarsi di un testimone oculare del sinistro. In proposito, la sentenza di primo grado (cfr. pag. 10) dà conto che il teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA], escusso all'udienza de1118 luglio 2016, ha riferito che all'incrocio c'era un'autovettura di colore grigio, di media cilindrata, il cui condu- cente è stato invitato ad allontanarsi. Nulla dice, tuttavia, la sentenza, circa il fatto che si trattasse proprio del Ricca o se questi viaggiasse a bordo di un'auto grigia di media cilindrata. Ma soprattutto nessuno dei due giudici di merito spiega come mai, ammesso che sia stato invitato ad allontanarsi dal luogo dei fatti, il Ricca non si sia presen- tato spontaneamente nei giorni successivi, magari agli stessi uffici della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai quali avvenne l'incidente, per raccontare quanto aveva visto. E nemmeno spiegano come il teste sia stato rintracciato dai familiari della vittima se il suo nome non compariva negli atti d'indagine. 3. Decisivi ai fini dell'odierno decidere sono taluni temi, su cui si era articola- tamente speso l'atto di appello (cfr. atto di appello del 22/1/2019 a firma degli avv. [OSCURATO:PERSONA] J. E Paladino), e che, invece, non sono sviluppati sufficientemente -o lo sono in maniera contraddittoria rispetto alla sentenza di primo grado- nella sen- tenza impugnata. Il primo tema è quello della velocità cui procedeva l'autovettura investitrice. E' pur vero che la contestazione del profilo di colpa specifica di cui all'art. 141 cod. strada non necessita che sia individuata la specifica velocità di marcia, ma reputa sufficiente che si proceda ad una velocità non adeguata rispetto alle con- dizioni di tempo e di luogo in cui il mezzo si trovava a circolare (pioveva, come detto, si era di sera e perciò, come legge a pag. 8 della sentenza di primo grado "le condizioni climatiche erano certamente avverse, ma non assolutamente im- provvise od eccezionali da escludere del tutto la visibilità". Ciò anche perché - va qui ribadito- Je,n tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la cau- sazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di con- dotta stabilite dall'art. 141 cod. strada (così la recente Sez. 4, n. 7093 del 27/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280549 che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo). L'art. 141 cod. strada impone al conducente di un veicolo di regolare la ve- locità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni al-tra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza 7 \f e prevede inoltre che il conducente deve conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicu- rezza, specialmente l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità. E questa Corte di legittimità ha anche chiarito che l'obbligo di moderare ade- guatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condi- zioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali im- prudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/4/2017, Luciano, Rv. 270176, che ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza "in loco" di apposito sottopassaggio). Ed è anche vero che, nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa - vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità - il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini arit- metici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale (cfr. Sez. 4, n. 8526 del 13/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262449, in una fattispecie in cui l'im- putato aveva mantenuto una velocità prossima, per difetto, al limite vigente nel tratto stradale interessato dal sinistro, valutata, tuttavia, non adeguata in consi- derazione della scarsa visibilità notturna, della prossimità sia alle strisce pedonali sia all'intersezione con altra strada nonché della presenza a bordo del motociclo da lui condotto di un passeggero privo di casco). Tuttavia, anche per valutare se la velocità sia o meno adeguata, occorre in qualche modo individuare quella a cui il veicolo procedeva. Ebbene, la sentenza ci descrive una velocità accertata, dal perito D'Orso non inferiore ai 46-47 km/h. La impugnata, tuttavia, sul punto appare contraddittoria ed illogica - e per- tanto si palesa fondata la doglianza del ricorrente sul punto - laddove prima a pag. 4 afferma che "la perizia redatta dall'ing. [OSCURATO:PERSONA]Orso non si fonda affatto sulle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA]..."e poi alla successiva pag. 5 afferma "in dibattimento il perito ha ribadito.., che senza le dichiarazioni di Ricca non avrebbe potuto spingersi ad escludere la contestualità tra l'impatto e la caduta". 4. Orbene, pare chiaro che, per la valutazione della congruità o meno di una tale velocità su un tratto di strada rettilineo, occorre valutare da quale momento in poi l'ostacolo sulla strada si palesò all'odierno ricorrente.Si è detto del portato testimoniale del Ricca, ma, anche per la particolarità di un teste che si palesa poco prima dell'archiviazione della notitia criminis ed a molti mesi dai fatti, occorre confrontare con particolare rigore quel ricordo con le altre prove assunte nel processo. La tesi difensiva è, ab initio, fondata sull'affermazione, da parte dell'imputato che il ciclomotore e il suo passeggero vennero a cadergli davanti, provenienti dall'opposto senso di marcia, quasi simultaneamente all'impatto. L'imputato ha dichiarato, infatti, che non si era avveduto della presenza degli ostacoli sulla carreggiata se non allorchè era giunto a circa 1-2 metri di distanza ed aveva cercato inutilmente di sterzare alla propria sinistra. Ed è perciò che, al di là del ricordo del Ricca, centrale nel presente processo è la valutazione della testimonianza dell'assistente capo della P.S. Accardo. A proposito di quella scrive il giudice di primo grado: "La ricostruzione fornita dal Ricca ha trovato riscontro, come detto, in vari elementi di prova acquisiti al processo. Un primo elemento di conferma può rinvenirsi nella relazione di servizio dell'Ass. Capo della [OSCURATO:PERSONA], prodotta in giudizio dalla difesa dell'imputato con il consenso delle parti, atteso che dalla stessa emerge come il verbalizzante, trovandosi all'interno dell'attigua stazione di [OSCURATO:PERSONA], in- tento ad equipaggiare l'autovettura per uscire in servizio, aveva nell'occasione sentito due distinti suoni: il primo, riferibile chiaramente alla caduta del dclomo- tore condotta dallo Stabile, somigliante ad una sorta di scivolata ed, il secondo suono, dopo pochi secondi, ripetuto due volte in rapida successione, all'evidenza compatibile con l'investimento in tumultuoso susseguirsi dapprima del ciclomotore e poi della vittima". Al di là che più che di "suoni" occorrerebbe parlare di "rumori", termine più correttamente usato nell'annotazione di servizio in questione, la difesa dell'odierno ricorrente aveva fondatamente posto l'accento (cfr. pag. 7 dell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma degli avv. [OSCURATO:PERSONA] 3. e Paladino) sul fatto che la testimonianza dell'Accardi, più che con il ricordo del Ricca (che racconta di una vittima già da un bel po' di tempo a terra, visto che egli ebbe a vederla già da lontano, scambiandola per un tronco d'albero) con la ricostruzione difensiva, fondata sull'affermazione dell'imputato di una vittima che gli era caduta davanti nell'immediatezza del suo sopraggiungere. Il punto è dirimente in termini di prevedibilità dell'evento e di responsabilità dell'imputato. Ebbene, sullo stesso la Corte territoriale risponde che: "// teste [OSCURATO:PERSONA], assistente capo della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla cui sede di Castelvetrano av- venne il sinistro, ha riferito di avere sentito, mentre era nel garage intento con i colleghi a prepararsi per uscire in servizio, un rumore... Due rumori, si possono dividere in due fasi, due rumori, il primo un boato e poi subito dopo qualche istante, tipo come se fosse tipo da trascinamento, insomma qualcosa del genere (il richiamo è a pag. 6 della trascrizione dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il teste ha an- che riferito che nel momento in cui sentì i rumori stava piovendo e che, subito dopo l'uscita dal garage, cominciò a piovere più forte tanto che scoppiarono i tom- bini e la strada si allagò. Orbene, i due rumori riferiti dal teste, succedutisi a breve distanza l'uno dall'altro, corrispondono al primo impatto contro il ciclomotore ed al successivo investimento della vittima e detti rumori, percepiti in maniera distinta dal teste Accardo valgono a contrastare proprio l'assunto difensivo secondo il quale la vittima del sinistro ed il suo ciclomotore finirono in terra mentre stava passando l'appellante il quale, pur marciando a velocità molto ridotta, non aveva perciò po- tuto evitare l'impatto contro quegli ostacoli che si erano posti improvvisamente e, quindi, inevitabilmente sulla sua direzione di marcia. In sintesi, le dichiarazioni del teste Accardo, piuttosto che dimostrare la contestualità tra la caduta in terra ed il doppio investimento, costituiscono un elemento di conferma alla riferita presenza in terra sia del ciclomotore che del suo conducente al momento dell'investi- mento...". Sul punto, tuttavia è fondata la doglianza dell'odierno ricorrente. La Corte territoriale dice cose diverse rispetto alla sentenza primo grado ed a quanto riportato nell'annotazione di servizio del 31/10/2012 a firma dell'Accardo, ove si legge di tre e non di due rumori. Scrive l'Accardo che: "in data 31 ottobre 2012 veniva comandato in servizio di vigilanza stradale con turno 19,00/01,00 unitamente al pari qualifica [OSCURATO:PERSONA] ed all'[OSCURATO:PERSONA]. Durante a fase di preparazione del veicolo, che aveva luogo verso le ore 19,20 circa all'interno del garage, udiva uno stridio simile ad un rotolamento di un oggetto di plastica. Con stupore volgeva Io sguardo verso i colleghi per vedere se loro avessero capito di che cosa si trattasse quando a distanza di pochi secondi udiva un altro rumore, ripetuto veloce- mente due volte, questa volta simile a qualcosa 'calpestata da un veicolo. Intuito che si 1 trattava di qualcosa di anomalo proveniente dall'esterno usciva per strada. A quel punto notava un corpo al centro della sede stradale ed immediatamente si avvicinava per sincerarsi delle condizioni. La persona a terra si presentava in gravi condizioni, pertanto veniva immediatamente informato il personale del 118 il quale giunto sul posto prestavano le prime cure e ne disponevano il trasporto al pronto soccorso. Mentre nella circostanza imperversava un violento temporale, si proce- deva con la messa in sicurezza della zona del sinistro e a far defluire il traffico veicolare" (così l'annotazione di P.G. acquisita agli atti con il consenso delle parti e dunque pienamente utilizzabile). lo Con l'esatto dato dei tre rumori, il primo a distanza secondo l'Accardo di "pochi secondi" rispetto agli altri due, dovrà allora confrontarsi il giudice del rinvio. Perché, diversamente da quanto sostiene la sentenza impugnata, si tratta di un dato che mette in discussione l'attendibilità di quanto dichiarato dal teste Ricca e pare corroborare la versione difensiva di una quasi contestualità tra la caduta del ciclomotore e i due impatti dell'auto investitrice, prima con il ciclomotore stesso e poi con il suo conducente. 5. La sentenza impugnata, infine, non opera una corretta valutazione della prova scientifica. Costituisce ius receptum di questa Corte il principio che , in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, pro- spettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene con- divisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera con- grua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una diffe- rente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; conf. Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907; Sez. 4, n. 7591 del 20/5/1989, Rv.181382). Con le diverse tesi espresse da periti e consulenti, ancorché sollecitata sul punto dall'atto di gravame nel merito, il provvedimento impugnato non si con- fronta. Come ricorda il ricorrente, nel corso delle indagini preliminari, il PM proce- dente aveva disposto una prima consulenza tecnica affidata al dr. [OSCURATO:PERSONA]- netto). Quest'ultimo -come ricorda il ricorrente- non disponendo della deposizione del Ricca (a quel tempo non emersa), aveva escluso ogni possibile responsabilità dell'indagato, basandosi essenzialmente sugli elementi cronologici forniti dall'assi- stente capo della [OSCURATO:PERSONA], vero e proprio teste de audito. I rumori percepiti da quel teste, come detto, indicavano la quasi immediatezza tra la caduta a terra del ciclomotorista e l'impatto con la sopravveniente autovettura di [OSCURATO:PERSONA]- scia; di talché, alla velocità stimata di quest'ultima in 45/50 Kmh, il conducente, senza sua colpa, giammai avrebbe potuto evitare l'impatto. i l Aggiungeva il consulente che, anche qualora l'autovettura avesse proceduto ad una velocità inferiore l'evento si sarebbe tuttavia verificato. Precisava il Simo- netto che: "Per potere addebitare anche una minima responsabilità all'indagato nella causazione dell'evento sarebbe bastato conoscere a quale distanza trovavasi l'autovettura da questo condotta quando il ciclomotore è caduto sulla pavimenta- zione" (così a pag. 53 della relazione Simonetto come indicato in ricorso).. Dopo le dichiarazioni rese dal Ricca il PM nominava un secondo C.T. che indi- cava nella sua relazione come la ricostruzione del sinistro da lui operata muovesse dalla premessa fissata dalla deposizione di Ricca, in stridente contrasto con la suc- cessione dei rumori percepita da Accardo che la vittima fosse riversa a terra am- piamente prima del sopraggiungere dell'auto investitrice. Veniva poi operata una complessa e articolata istruzione dibattimentale nel corso della quale, oltre gli assunti dei già citati consulenti tecnici del P.M. (Simo- netto e Saladino), si sono confrontate le opposte conclusioni dei consulenti di parte: Arch. [OSCURATO:PERSONA] e poi ing. Spampinato, per le parti civili, prof.[OSCURATO:PERSONA], per l'imputato. E, a fronte di quelle il tribunale non ha potuto che disporre una perizia d'ufficio, affidandola all'ing. [OSCURATO:PERSONA]Orso. A ben vedere, però, tutte i rilievi tecnici successivi alla consulenza tecnica del Simonetto non riscontrano le dichiarazioni rese dal Ricca, ma partono da quelle. Ed allora prima di ogni altra considerazione il giudice del rinvio dovrà rivalu- tare tali dichiarazioni -anche eventualmente escutendo nuovamente tale teste con i poteri officiosi che gli riserva l'art. 603 cod. proc. pen. - alla luce di quelle, cer- tamente attendibili, vista la provenienza da un pubblico uffi
Sentenza Cassazione n. 42097/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris