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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 1960

Cassazione n. 46416/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/02/1960 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, che contesta la correttezza della motivazione posta /base dell'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omessa presentazione della dichiarazione Irpef con evasione della predetta imposta per C

64. 918,08, è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice del merito con argomenti giuridici corretti in diritto là dove la corte territoriale ha argomentato la prova del superamento della soglia di punibilità sulla scorta della documentazione rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato (fatture di vendita) da cui ha calcolato l'ammontare del reddito e la relativa imposta evasa, deducendo i costi riscontrati per C 750,00, in assenza di ulteriori allegazioni di costi, motivazione corretta in diritto (Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Rv. 284554 - 01 secondo cui i costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l'08 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/02/1960 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, che contesta la correttezza della motivazione posta /base dell'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omessa presentazione della dichiarazione Irpef con evasione della predetta imposta per C 64. 918,08, è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice del merito con argomenti giuridici corretti in diritto là dove la corte territoriale ha argomentato la prova del superamento della soglia di punibilità sulla scorta della documentazione rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato (fatture di vendita) da cui ha calcolato l'ammontare del reddito e la relativa imposta evasa, deducendo i costi riscontrati per C 750,00, in assenza di ulteriori allegazioni di costi, motivazione corretta in diritto (Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Rv. 284554 - 01 secondo cui i costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'08 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46416/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris