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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46367/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000, avendo il giudice errato nel non valorizzare l'inidoneità della dichiarazione ad indurre in errore l'organo accertatore in quanto la plusvalenza era stato correttamente indicata nella prima dichiarazione del 2006; Considerato che il motivo è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e motivazione non manifestamente illogica; ed invero, va in primo luogo osservato che a nulla rileva l'inidoneità ingannatoria evidenziata dal ricorrente, essendo orientamento consolidato che, in tema di reati tributari, i principi giurisprudenziali in materia di falso innocuo o grossolano non trovano applicazione in relazione alla fattispecie di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto l'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti nella dichiarazione annuale, da cui discende il non corretto calcolo dell'imposta e la sua mancata corresponsione, non richiede alcun carattere ingannatorio, essendo sufficiente che sia stata posta in essere al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 3, n. 8969 del 07/11/2019, dep. 05/03/2020, Cesina, Rv. 278634-01); in secondo luogo, ai fini della sussistenza del dolo la sentenza ha non illogicamente ricavato la certa consapevolezza della necessità di dichiarare la plusvalenza dal corretto inserimento della quota annuale della stessa nella dichiarazione del 2006 e la reiterazione dell'omissione registratasi negli anni d'imposta successivi in rapporto alla significativa entità dell'importo sottratto ad imposizione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000, avendo il giudice errato nel non valorizzare l'inidoneità della dichiarazione ad indurre in errore l'organo accertatore in quanto la plusvalenza era stato correttamente indicata nella prima dichiarazione del 2006; Considerato che il motivo è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e motivazione non manifestamente illogica; ed invero, va in primo luogo osservato che a nulla rileva l'inidoneità ingannatoria evidenziata dal ricorrente, essendo orientamento consolidato che, in tema di reati tributari, i principi giurisprudenziali in materia di falso innocuo o grossolano non trovano applicazione in relazione alla fattispecie di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto l'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti nella dichiarazione annuale, da cui discende il non corretto calcolo dell'imposta e la sua mancata corresponsione, non richiede alcun carattere ingannatorio, essendo sufficiente che sia stata posta in essere al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 3, n. 8969 del 07/11/2019, dep. 05/03/2020, Cesina, Rv. 278634-01); in secondo luogo, ai fini della sussistenza del dolo la sentenza ha non illogicamente ricavato la certa consapevolezza della necessità di dichiarare la plusvalenza dal corretto inserimento della quota annuale della stessa nella dichiarazione del 2006 e la reiterazione dell'omissione registratasi negli anni d'imposta successivi in rapporto alla significativa entità dell'importo sottratto ad imposizione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobr
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