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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 22702/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/1/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria del difensore del ricorrente; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza delle addotte censure, ribadite con la memoria difensiva pervenuta dopo la fissazione dell'odierna udienza, che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha esaminato le deduzioni difensive pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado in relazione al reato di resistenza sulla scorta di una motivazione completa sul punto dell'elemento psicologico del reato, evincibile dalla concreta dinamica dell'azione oppositiva dell'imputato descritta nella sentenza impugnata con richiamo alle dichiarazioni dei verbalizzanti ed alle risultanze dell'annotazione di Polizia giudiziaria e che ha disatteso la richiesta di applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. facendo corretta applicazione dei principi giuridici in materia stante la incompletezza del risarcimento, comunque valorizzato ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere rel ore • esidente [OSCURATO:PERSONA] G. no [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/1/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria del difensore del ricorrente; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza delle addotte censure, ribadite con la memoria difensiva pervenuta dopo la fissazione dell'odierna udienza, che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha esaminato le deduzioni difensive pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado in relazione al reato di resistenza sulla scorta di una motivazione completa sul punto dell'elemento psicologico del reato, evincibile dalla concreta dinamica dell'azione oppositiva dell'imputato descritta nella sentenza impugnata con richiamo alle dichiarazioni dei verbalizzanti ed alle risultanze dell'annotazione di Polizia giudiziaria e che ha disatteso la richiesta di applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. facendo corretta applicazione dei principi giuridici in materia stante la incompletezza del risarcimento, comunque valorizzato ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere rel ore • esidente [OSCURATO:PERSONA] G. no [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22702/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris