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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12967/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7,7 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appe lo di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cu agli artt. 624bis, comma 1, 81 cpv., 56, 624 cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia violaz o le di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e precedente sentenza pas!;a1:a in giudicato - è manifestamente infondato non confrontandosi con la senteni a che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni della decisione (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 e l'espresso richiamo alla giurisprudenza di questa Corte n.30909/22) facendo applicazione di capretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità.

Considerato che il secondo motivo- con il quale il ricorrente deduce viola ione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidi'/ e - è manifestamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicaziore (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi della giurisprudenza di legittimità seci)ndo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla graviti dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il raDporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificande e ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdm ente inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno la commissione del reato "sub iudice"; Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazioi le di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena commisi rata in continuazione al reato di cui al capo b) dell'imputazione - è manifestamente infondato; i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della recici a di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pene lase, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per cieisi:uno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impinno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'e -itità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispe:tdto il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accei tati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia o x rato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; e tale onere argomentativo è si:ato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 6 della senti?.nza impugnata: [..]in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo mil limo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base Cc alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per I peato già giudicato/per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedi i ento Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c)n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti) delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7,7 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appe lo di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cu agli artt. 624bis, comma 1, 81 cpv., 56, 624 cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia violaz o le di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e precedente sentenza pas!;a1:a in giudicato - è manifestamente infondato non confrontandosi con la senteni a che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni della decisione (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 e l'espresso richiamo alla giurisprudenza di questa Corte n.30909/22) facendo applicazione di capretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Considerato che il secondo motivo- con il quale il ricorrente deduce viola ione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidi'/ e - è manifestamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicaziore (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi della giurisprudenza di legittimità seci)ndo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla graviti dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il raDporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificande e ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdm ente inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno la commissione del reato "sub iudice"; Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazioi le di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena commisi rata in continuazione al reato di cui al capo b) dell'imputazione - è manifestamente infondato; i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della recici a di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pene lase, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per cieisi:uno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impinno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'e -itità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispe:tdto il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accei tati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia o x rato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; e tale onere argomentativo è si:ato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 6 della senti?.nza impugnata: [..]in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo mil limo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base Cc alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per I peato già giudicato/per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedi i ento Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c)n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti) delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
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