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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2021

Cassazione n. 31496/2021

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- ORDINANZA sul ricorso 9398/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via G. B. [OSCURATO:PERSONA] n.20/b, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro Comune di Vivaro .Romano, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5821/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Con citazione davanti al Tribunale di Tivoli i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano vedersi riconoscere il risarcimento dei danni da occupazione usurpativa del terreno di loro proprietà da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 2043 cc, oltre interessi e rivalutazione.

Con sentenza 348 del 2/3/2010 il Tribunale di Tivoli liquidò la somma di euro 30.740,19 oltre interessi e spese a titolo di risarcimento dei danni da occupazione usurpativa del terreno di loro proprietà.

La Corte di Appello di Roma, su impugnazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza impugnata, ridusse l'importo dovuto ad euro 8.925,00 escludendo la natura edificabile del fondo del quale aveva accertato la natura agricola.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e memoria.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano omessa contraddittoria ed insufficiente motivazione in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.5 cpc, in quanto la Corte di Appello non ha tenuto in considerazione la integrazione finale data dai chiarimenti del CTU nella determinazione del valore riducendo la somma dovuta a titolo di risarcimento senza chiarire i criteri cui si è riportata e senza adeguatamente motivare la decisione.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art.55 DPR 327 del 2001 ed art. 1 convenzione CEDU in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto la Corte di Appello ha escluso la natura edificabile del fondo del quale aveva accertato la natura agricola.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine ad entrambi i motivi.

I ricorrenti affermano infatti la natura edificabile del terreno di cui è causa sulla base della destinazione urbanistica dell'area secondo il piano regolatore approvato nel 2005.

Al contrario il giudice ha ritenuto la destinazione dell'area a servizi a causa della presenza di fatto sul terreno di un manufatto, in particolare un serbatoio idrico risalente all'anno 1995, la cui esistenza renderebbe di fatto impossibile edificare.

Tuttavia, a tal riguardo, occorre considerare che il risarcimento spettante deve essere parametrato alla situazione di diritto esistente al momento dell'esproprio e non alla situazione di fatto.

In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto per entrambi i motivi, cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 21/5/2021.

DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ORDINANZA sul ricorso 9398/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via G. B. [OSCURATO:PERSONA] n.20/b, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro Comune di Vivaro .Romano, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5821/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Con citazione davanti al Tribunale di Tivoli i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano vedersi riconoscere il risarcimento dei danni da occupazione usurpativa del terreno di loro proprietà da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 2043 cc, oltre interessi e rivalutazione. Con sentenza 348 del 2/3/2010 il Tribunale di Tivoli liquidò la somma di euro 30.740,19 oltre interessi e spese a titolo di risarcimento dei danni da occupazione usurpativa del terreno di loro proprietà. La Corte di Appello di Roma, su impugnazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza impugnata, ridusse l'importo dovuto ad euro 8.925,00 escludendo la natura edificabile del fondo del quale aveva accertato la natura agricola. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e memoria. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano omessa contraddittoria ed insufficiente motivazione in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.5 cpc, in quanto la Corte di Appello non ha tenuto in considerazione la integrazione finale data dai chiarimenti del CTU nella determinazione del valore riducendo la somma dovuta a titolo di risarcimento senza chiarire i criteri cui si è riportata e senza adeguatamente motivare la decisione. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art.55 DPR 327 del 2001 ed art. 1 convenzione CEDU in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto la Corte di Appello ha escluso la natura edificabile del fondo del quale aveva accertato la natura agricola. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine ad entrambi i motivi. I ricorrenti affermano infatti la natura edificabile del terreno di cui è causa sulla base della destinazione urbanistica dell'area secondo il piano regolatore approvato nel 2005. Al contrario il giudice ha ritenuto la destinazione dell'area a servizi a causa della presenza di fatto sul terreno di un manufatto, in particolare un serbatoio idrico risalente all'anno 1995, la cui esistenza renderebbe di fatto impossibile edificare. Tuttavia, a tal riguardo, occorre considerare che il risarcimento spettante deve essere parametrato alla situazione di diritto esistente al momento dell'esproprio e non alla situazione di fatto. In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto per entrambi i motivi, cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 21/5/2021. DEPOSITATO
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