CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15972/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1843/2021 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 26.02.2021;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA],La controversia trae origine dall’avviso d’accertamento notificato allasocietà ora ricorrente per l’anno d’imposta 2013, con cui furono rideterminatil’Iva, l’Irap e l’Ires. Al socio unico, nonché amministratore della società,RGN 18890/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 18829 0/2021Numero sezionale 3320/2026Numero di raccolta generale 15972/2026Data pubblicazione 24/05/2026Tretola Giuseppe, fu notificato l’avviso d’accertamento con cui furideterminato, per il medesimo anno, l’Irpef, in ragione dei maggiori redditidi partecipazione, che l’amministrazione finanziaria ritenne essere statioccultamente percepiti dal socio unico.Seguì il contenzioso, promosso con due distinti ricorsi dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Benevento, che, previa loro riunione,con sentenza n. 310/2019 li respinse.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania rigettò gli appelli.Il sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore della societàha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi,cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.In prossimità dell’adunanza parte ricorrente ha depositato memoria edocumentazione relativa alla definizione agevolata delle posizioni fiscali, aisensi dell’art. 1, l. 29 dicembre 2022, n. 197.Nell’adunanza camerale del 17 aprile 2026 la causa è stata trattata edecisa sulla base della documentazione allegata dalla difesa dei ricorrenti.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame di un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.Con il secondo motivo si dolgono della violazione e falsa applicazionedell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Con il terzo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art.32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, nonché della l. n. 28/1999, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Deve tuttavia preliminarmente avvertirsi che dall’esame delladocumentazione allegata, che attesta la regolarità della domanda e deiversamenti eseguiti, si evince l’adesione dei ricorrenti alla definizioneagevolata di cui all’art. 1, commi 231 e ss, l. n. 198 del 2022 (cd.rottamazione quater), con richiesta di estinzione del giudizio.Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio dilegittimità, posto che con l’art. 12-bis, d.l. n. 84 del 2025, inserito in sededi conversione dalla l. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondoRGN 18890/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 18839 0/2021Numero sezionale 3320/2026Numero di raccolta generale 15972/2026Data pubblicazione 24/05/2026periodo, comma 236, dell'art. 1, l. n. 197 del 2022, si interpreta nel sensoche, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione sirealizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute el'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da partedel debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nelgiudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazionedell’esito alla domanda dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e delladocumentazione attestante il versamento della prima o unica rata.Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, il giorno 17 aprile 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 18890/2021Consigliere rel. Federici