Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21133/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito e che, pertanto, non sono specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata.

Il giudice di appello (pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata) ha richiamato circostanze in fatto (con le quali il ricorrente non si confronta) ritenute tali da escludere il carattere irrisorio dell'offesa arrecata, in conformità del principio di diritto secondo cui la causa di esclusione per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen, è applicabile a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alle "modalità della condotta" e alla "esiguità del danno o del pericolo" risulti caratterizzata da una offensività minima ( sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731; Sez. 6 n- 40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv 279311). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito e che, pertanto, non sono specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata. Il giudice di appello (pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata) ha richiamato circostanze in fatto (con le quali il ricorrente non si confronta) ritenute tali da escludere il carattere irrisorio dell'offesa arrecata, in conformità del principio di diritto secondo cui la causa di esclusione per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen, è applicabile a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alle "modalità della condotta" e alla "esiguità del danno o del pericolo" risulti caratterizzata da una offensività minima ( sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731; Sez. 6 n- 40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv 279311). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 21133/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris