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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 40646/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/1)7/1967 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA" dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MICC0'...I; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il -icorrente denunzia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è inedito poiché la causa di non punibilità non risulta richiesta in appello; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché il giudice d'appello non è tenuto a motivare il mancato accoglimento dei motivi dedol:ti con l'atto d'appello qualora siano generici o aspecifici (Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022 Rv. 283268); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. — Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/1)7/1967 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA" dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MICC0'...I; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il -icorrente denunzia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è inedito poiché la causa di non punibilità non risulta richiesta in appello; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché il giudice d'appello non è tenuto a motivare il mancato accoglimento dei motivi dedol:ti con l'atto d'appello qualora siano generici o aspecifici (Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022 Rv. 283268); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. — Così deciso
Sentenza Cassazione n. 40646/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris