CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19833/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calceal ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso lostudio della quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 88, èelettivamente domiciliataricorrentecontrocalce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensorecontroricorrenteAvverso la sentenza n. 1665 del 2023 della Corte d’appello di Roma,depositata il 21 aprile 2023 (RG 1987/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio;Numero registro generale 20631/2023Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 19833/2026Data pubblicazione 15/06/2026non si devono regolare le spese del presente giudizio: a fronte di unricorso notificato il 18 ottobre 2023, il controricorso è stato depositatosoltanto il 2 dicembre 2023, ben oltre il termine di quaranta giorniprescritto dall’art. 370, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ.,applicabile ratione temporis al caso di specie; P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Roma, 13 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -