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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 dicembre 1963

Cassazione n. 37153/2022

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1963 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro, investito ex art 310 cpp dall'atto di appello del PM, ha confermato il provvedimento con il quale il Gip del Tribunale di Castrovillari, aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di presidente di commissione esaminatrice, per il delitto di falso in atto pubblico, consistito nella falsa attestazione della presenza continuativa di uno dei componenti, nonostante questi si fosse assentato più volte. [OSCURATO:PERSONA] prima ed il Tribunale poi hanno ritenuto assenti le esigenze cautelari, ritenendo presenti i gravi indizi.

Avverso l'ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso il PM territoriale, articolando più doglianze di mancanza, illogicità di motivazione e di violazione dell'art 479 cp e dell'art 125 cpp, affermando, in particolare che le condotte e gli episodi contestati erano plurimi mentre sarebbe errata la valutazione di negligenza attribuita dal Tribunale all'indagato.

A seguito di istanza per la trattazione orale presentata dalla difesa è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG, drssa Passafiume, ha concluso per l'inammissibilità dell'impugnazione ed il difensore presente avvocato [OSCURATO:PERSONA], si è associato.

Il ricorso è inammissibile.

E' necessario premettere e ricordare che è inammissibile,per difetto di specificità "intrinseca" avuto riguardo alla sua struttura e formulazione, il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441).

Tanto premesso si osserva che le doglianze avanzate dal ricorrente sono formulate in modo talmente generico da destare un giustificato sconcerto, poiché nell'atto di impugnazione si deduce un vizio insussistente di mancanza di motivazione,che appare tutt'altro che assente, sostanziandosi in una critica completamente versata in fatto e, dunque, sterile, ad alcuni passaggi argomentativi della motivazione; per altro verso si ipotizza il mancato apprezzamento da parte del Giudice di elementi - la peculiarità del ruolo rivestito dall'indagato e la rilevanza del danno subito dall'amministrazione pubblica - il cui rilievo è stato implicitamente ma correttamente disatteso.

Infatti, quanto al ruolo dell'indagato, esso appare, nella fallace prospettiva dell'impugnante, ex sé ritenuto foriero di pericolo di recidiva mentre il danno per la pubblica amministrazione è solo evocato ma in alcun modo specificato in concreto ed il Tribunale li ha esattamente ritenuti ininfluenti al fine auspicato dal ricorrente.

Appare, inoltre, evidente l'erronea visione assunta dal PM territoriale , che sembra confondere il tema della gravità indiziaria circa i fatti-reato che - al livello indiziario necessario nella fase ed allo stato degli atti - il Giudice del merito cautelare ha giudicato dimostrato, con la presenza delle esigenze cautelari.In tal senso si osserva che l'atto di ricorso non fa che riproporre vanamente alcuni elementi di indagine che il Tribunale avrebbe trascurato, e non si avvede il ricorrente che gli stessi sono stati valutati come rilevanti quanto al primo profilo ed esattamente giudicati ininfluenti quanto al secondo.

Il Tribunale, infatti, ha dato rilievo al carattere circoscritto del fatto, limitato a condotte esauritesi nel giro di tre giorni, sottolineando, altresì, che gli allontanamenti di Pirillo dalla commissione di cui faceva parte, perlomeno in un primo tempo, potevano apparire giustificati agli occhi del presidente ora indagato.

L'argomentazione adoperata nel provvedimento impugnato appare in armonia con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo la quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.

Ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 11250 del 19/11/2018 Cc. (dep. 13/03/2019 )Rv. 277242. [OSCURATO:PERSONA] impugnante mostra di ignorare i suindicati principi, collegando in sostanza le presunte esigenze cautelari ex art 274 lett c) cpp esclusivamente alla funzione pubblica ricoperta dall'indagato, del quale neppure è menzionata la presenza di pregiudizi penali.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM Dichiara ina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1963 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro, investito ex art 310 cpp dall'atto di appello del PM, ha confermato il provvedimento con il quale il Gip del Tribunale di Castrovillari, aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di presidente di commissione esaminatrice, per il delitto di falso in atto pubblico, consistito nella falsa attestazione della presenza continuativa di uno dei componenti, nonostante questi si fosse assentato più volte. [OSCURATO:PERSONA] prima ed il Tribunale poi hanno ritenuto assenti le esigenze cautelari, ritenendo presenti i gravi indizi. Avverso l'ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso il PM territoriale, articolando più doglianze di mancanza, illogicità di motivazione e di violazione dell'art 479 cp e dell'art 125 cpp, affermando, in particolare che le condotte e gli episodi contestati erano plurimi mentre sarebbe errata la valutazione di negligenza attribuita dal Tribunale all'indagato. A seguito di istanza per la trattazione orale presentata dalla difesa è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG, drssa Passafiume, ha concluso per l'inammissibilità dell'impugnazione ed il difensore presente avvocato [OSCURATO:PERSONA], si è associato. Il ricorso è inammissibile. E' necessario premettere e ricordare che è inammissibile,per difetto di specificità "intrinseca" avuto riguardo alla sua struttura e formulazione, il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441). Tanto premesso si osserva che le doglianze avanzate dal ricorrente sono formulate in modo talmente generico da destare un giustificato sconcerto, poiché nell'atto di impugnazione si deduce un vizio insussistente di mancanza di motivazione,che appare tutt'altro che assente, sostanziandosi in una critica completamente versata in fatto e, dunque, sterile, ad alcuni passaggi argomentativi della motivazione; per altro verso si ipotizza il mancato apprezzamento da parte del Giudice di elementi - la peculiarità del ruolo rivestito dall'indagato e la rilevanza del danno subito dall'amministrazione pubblica - il cui rilievo è stato implicitamente ma correttamente disatteso. Infatti, quanto al ruolo dell'indagato, esso appare, nella fallace prospettiva dell'impugnante, ex sé ritenuto foriero di pericolo di recidiva mentre il danno per la pubblica amministrazione è solo evocato ma in alcun modo specificato in concreto ed il Tribunale li ha esattamente ritenuti ininfluenti al fine auspicato dal ricorrente. Appare, inoltre, evidente l'erronea visione assunta dal PM territoriale , che sembra confondere il tema della gravità indiziaria circa i fatti-reato che - al livello indiziario necessario nella fase ed allo stato degli atti - il Giudice del merito cautelare ha giudicato dimostrato, con la presenza delle esigenze cautelari.In tal senso si osserva che l'atto di ricorso non fa che riproporre vanamente alcuni elementi di indagine che il Tribunale avrebbe trascurato, e non si avvede il ricorrente che gli stessi sono stati valutati come rilevanti quanto al primo profilo ed esattamente giudicati ininfluenti quanto al secondo. Il Tribunale, infatti, ha dato rilievo al carattere circoscritto del fatto, limitato a condotte esauritesi nel giro di tre giorni, sottolineando, altresì, che gli allontanamenti di Pirillo dalla commissione di cui faceva parte, perlomeno in un primo tempo, potevano apparire giustificati agli occhi del presidente ora indagato. L'argomentazione adoperata nel provvedimento impugnato appare in armonia con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo la quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. Ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 11250 del 19/11/2018 Cc. (dep. 13/03/2019 )Rv. 277242. [OSCURATO:PERSONA] impugnante mostra di ignorare i suindicati principi, collegando in sostanza le presunte esigenze cautelari ex art 274 lett c) cpp esclusivamente alla funzione pubblica ricoperta dall'indagato, del quale neppure è menzionata la presenza di pregiudizi penali. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile. PQM Dichiara ina
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