CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 1970
Cassazione n. 06670/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/11/1970 avverso la sentenza del 15/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con sentenza del 15 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di un anno, dieci mesi e 3.600 euro di multa in relazione al reato di cui alla rubrica imputativa; l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto alla luce degli «approfondimenti tecnici» compiuti sulla pistola rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, con conseguente esclusione dell'applicabilità della norma incriminatrice il ricorso vede su motivo non consentito, giacché, a norma dell'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; ritenuto che: la disposizione processuale citata deve intendersi, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, nel senso che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 e altre conformi precedenti); dalla stessa esposizione contenuta nel ricorso non risultano ricorrere le condizioni che consentono la proposizione del motivo di ricorso; considerato che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'ad. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm