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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2021

Cassazione n. 41297/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 27/10/2020,che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce: violazione del diritto di difesa; difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa; erronea e falsa applicazione degli artt. 110, 628 cod.pen.; omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente. 1.11 Poiché la motivazione della sentenza è stata depositata nel termine di novanta giorni dalla lettura del dispositivo, avvenuta 27 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. il termine per l'impugnazione scadeva I'll marzo 2021, mentre il ricorso è stato depositato soltanto in data 16 aprile 2021; del tutto irrilevante sarebbe poi la comunicazione della sentenza avvenuta (secondo quanto esposto in ricorso) il 4 marzo 2021, posto che ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione deve essere attribuoto valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall'art. 585, comma 2, lett. a), b) e c) cod.proc.pen. 2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 27/10/2020,che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce: violazione del diritto di difesa; difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa; erronea e falsa applicazione degli artt. 110, 628 cod.pen.; omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente. 1.11 Poiché la motivazione della sentenza è stata depositata nel termine di novanta giorni dalla lettura del dispositivo, avvenuta 27 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. il termine per l'impugnazione scadeva I'll marzo 2021, mentre il ricorso è stato depositato soltanto in data 16 aprile 2021; del tutto irrilevante sarebbe poi la comunicazione della sentenza avvenuta (secondo quanto esposto in ricorso) il 4 marzo 2021, posto che ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione deve essere attribuoto valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall'art. 585, comma 2, lett. a), b) e c) cod.proc.pen. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 41297/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris