CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 1976
Cassazione n. 38548/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/09/1976 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 17/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VICENZA, in data 17/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentata rapina, aggravata dall'uso di un'arma, e di lesioni personali aggravate. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui è stata esclusa la qualificazione del fatto come ipotesi di tentato furto aggravato, seguito da lesioni aggravate dall'uso di un'arma, in luogo del ravvisato tentativo di rapina impropria aggravata. Il ricorso è inammissibile perché reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello in ordine sia all'assenza di contestualità tra la condotta di sottrazione e la reazione aggressiva messa in atto ferendo con un coltello la persona offesa, sia alla finalità di quest'ultima azione (diretta non a assicurarsi il profitto o a conseguire l'impunità, ma volta a reagire alle ripetute percosse ricevute dalla persona offesa della tentata sottrazione) evidenziando la contraddittorietà degli elementi riguardanti la colluttazione ipotizzata dopo il tentativo di sottrazione. La Corte territoriale, con motivazione che non è contraddittoria né presenta aspetti di manifesta illogicità, ha apprezzato la successione degli eventi (la sottrazione non riuscita della bicicletta della vittima, per l'intervento del proprietario che sottraeva all'imputato la tronchese con cui stava recidendo la catena che assicurava il mezzo, l'aggressione fisica subita dall'imputato che, dopo essere stato raggiuto da pugni della persona offesa, impugnava con entrambe le mani due coltelli che aveva con sé, ferendo la vittima) e ha ravvisato nella reazione armata dell'imputato la finalità di sottrarsi al possibile fermo da parte della stessa vittima, con l'evidente finalità di conseguire l'impunità per il delitto commesso, sicché il profilo evidenziato dal ricorrente non risulta dirimente ai fini delle conclusioni raggiunte dalla decisione impugnata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA];ake Est