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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28105/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna del 19 luglio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e conseguenti vizi motivazionali sul punto, anche in considerazione della mancata applicazione della scrinninante ex art. 52 cod. pen., è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato arciomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, RV. 216260); - che il ricorso è altresì generico e meramente reiterativo, perché fondato su argomenti che riproducono profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame e, pertanto, aspecifici e non correlati alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata (vedi pagg. 2 e 3); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna del 19 luglio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e conseguenti vizi motivazionali sul punto, anche in considerazione della mancata applicazione della scrinninante ex art. 52 cod. pen., è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato arciomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, RV. 216260); - che il ricorso è altresì generico e meramente reiterativo, perché fondato su argomenti che riproducono profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame e, pertanto, aspecifici e non correlati alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata (vedi pagg. 2 e 3); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 28105/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris