CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 1989
Cassazione n. 24446/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1989 avverso l'ordinanza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è generico in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata ma si limita a contestare le ragioni poste a fondamento della revoca del beneficio senza neanche indicarle. Non è dunque consentito al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato che postula quanto meno l'individuazione dei rilievi mossi avverso il provvedimento oggetto di verifica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.