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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 1986

Cassazione n. 22133/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/1986 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste. considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. è aspecifico.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità del fatto e del valore significativo del danno arrecato alla persona offesa e dei recenti e specifici precedenti penali del ricorrente (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] íkstensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/1986 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste. considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. è aspecifico. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità del fatto e del valore significativo del danno arrecato alla persona offesa e dei recenti e specifici precedenti penali del ricorrente (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] íkstensor
Sentenza Cassazione n. 22133/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris