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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 1985

Cassazione n. 46323/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1985 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I 36-25238/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità; gli stessi non risultano peraltro previamente dedotti innanzi al giudice della impugnazione nel merito.

1.1. Inammissibili, giacché non previamente rappresentati nel merito al giudice di appello, sono i primi motivi spesi nell'interesse del ricorrente (tesi a qualificare il fatto di rapina come delitto di ragion fattasi, privo peraltro di qualsivoglia addentellato istruttorio) ed anche i secondi (in tema di riconoscimento della responsabilità); tanto in violazione dell'esplicito divieto posto sul punto dal comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221; Sez. 2, n. 29707, dle 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773).

Detti motivi appaiono comunque assolutamente generici, oltre che manifestamente infondati nei contenuti, del tutto dissonanti rispetto alle emergenze probatorie acquisite e valutate nel merito.

1.2. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

1.3. Del pari è a dirsi quanto a negazione delle circostanze innominate ed alla stimata dosimetria della pena.

Le prime sono state escluse, ritenendo del tutto ininfluente la confessione intervenuta all'esito dell'arresto in flagranza, allorquando gli elementi di fatto erano incontrovertibilmente acquisiti al patrimonio di conoscenza spendibile nel processo.

Né sussistono, argomenta la Corte di merito, altri elementi favorevolmente valutabili in tal senso.

La sanzione risulta pure, argomenta ancora la Corte, misurata secondo legittimi e congruenti parametri normativi, talché non sono apprezzabili vizi di argomentazione o violazioni di legge.

2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dì elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuna delle ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. '7 Il Consigliere estensore Il esiden e Massimo.

Perro i Luig cchio UAD.,(24/ DEPOS4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1985 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I 36-25238/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità; gli stessi non risultano peraltro previamente dedotti innanzi al giudice della impugnazione nel merito. 1.1. Inammissibili, giacché non previamente rappresentati nel merito al giudice di appello, sono i primi motivi spesi nell'interesse del ricorrente (tesi a qualificare il fatto di rapina come delitto di ragion fattasi, privo peraltro di qualsivoglia addentellato istruttorio) ed anche i secondi (in tema di riconoscimento della responsabilità); tanto in violazione dell'esplicito divieto posto sul punto dal comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221; Sez. 2, n. 29707, dle 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773). Detti motivi appaiono comunque assolutamente generici, oltre che manifestamente infondati nei contenuti, del tutto dissonanti rispetto alle emergenze probatorie acquisite e valutate nel merito. 1.2. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.3. Del pari è a dirsi quanto a negazione delle circostanze innominate ed alla stimata dosimetria della pena. Le prime sono state escluse, ritenendo del tutto ininfluente la confessione intervenuta all'esito dell'arresto in flagranza, allorquando gli elementi di fatto erano incontrovertibilmente acquisiti al patrimonio di conoscenza spendibile nel processo. Né sussistono, argomenta la Corte di merito, altri elementi favorevolmente valutabili in tal senso. La sanzione risulta pure, argomenta ancora la Corte, misurata secondo legittimi e congruenti parametri normativi, talché non sono apprezzabili vizi di argomentazione o violazioni di legge. 2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dì elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuna delle ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. '7 Il Consigliere estensore Il esiden e Massimo. Perro i Luig cchio UAD.,(24/ DEPOS4
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