CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20384/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 del TRIBUNALE di ORISTANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Oristano, con sentenza del 4 Dicembre 2020, condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento aggravato alla pena di un mese di reclusione ed euro cento di multa, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria.2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari che deduce violazione di legge assumendo non poteva essere disposta la sostituzione della pena detentiva in quanto l' imputato era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di ammenda e avendo commesso in fatti in questione in data 6 aprile 2013 vale a dire entro tre anni dalla precedente condanna sicchè alla luce di quanto disposto dall' art. 59 L. 689/1981 non poteva beneficiare della disposta sostituzione. 3. Ha depositato memoria il difensore dell'imputato il quale ha rilevato che, sulla scorta della normativa vigente all' epoca dei fatti, non era prevista l'applicazione di una pena pecuniaria e che, quindi, i giudici di merito avevano erroneamente applicato al Turku, accanto a quella detentiva, anche la pena pecuniaria di C 100 di multa, pena pecuniaria non prevista e da ritenere, quindi, illegale per effetto dell'errata applicazione dell'art. 635 co.2 n. 3 c.p. nel testo ratione temporis vigente. Assume che tale profilo di illegalità della pena inflitta dal Tribunale di Oristano precedeva, da un punto di vista logico, quello lamentato dal Procuratore Generale e relativo all'errata applicazione dell'art. 53 della legge 689/1981. Rileva che l'illegalità della pena nella specie inflitta al condannato poteva essere rilevata d'ufficio dalla Suprema Corte investita dal ricorso del Procuratore Generale, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati. 2. Risulta che il Tribunale Oristano, con la sentenza impugnata, ha disposto la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria della specie corrispondente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al fatto per il quale si procede commesso in data 6 aprile 2013, in violazione della preclusione espressamente prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 59, comma 1, dal momento che, come rilevato dall' ufficio impugnante, l' imputato era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di ammenda ed aveva commesso i fatti in questione in data 6 aprile 2013, vale a dire entro tre anni dalla precedente condanna. Tale disposizione, quanto alle condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, stabilisce che la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o piu sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. Deve, pure, tenersi conto che, come dedotto dalla difesa l'imputato, allo stesso è stata irrogata oltre alla detentiva, anche la pena pecuniaria di C 100,00 di multa, pena pecuniaria non prevista dalla normativa vigente e da ritenere, quindi, illegale in quanto sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente, profilo rilevabile in questa sede in cui è, comunque, in discussione il complessivo trattamento sanzionatorio da irrogare. Pertanto, la sentenza in esame deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria nonché relativamente alla condanna dell'imputato alla pena della multa di euro 100,00, statuizioni che vanno eliminate con rideterminazione della pena in mesi uno di reclusione. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nonché alla condanna alla pena della multa di euro 100,00 statuizioni che elimina. Determina la pena complessiva i