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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29987/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 16/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo avverso il provvedimento di rigetto di istanza di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, condannato all'ergastolo.

Il Tribunale ha fondato il proprio provvedimento ritenendo dirimente la relazione di sintesi aggiornata al 4 luglio 2012, nella quale l' equipe proponeva, per il Furnari, la prosecuzione del percorso intramurario senza prevedere l'avvio di una esperienza premiale in quanto mancava, allo stato, una revisione delle condotte illecite poste in essere e necessitando il caso di un approfondimento sotto il profilo psicologico. 2.

Avverso la predetta ordinanza il detenuto, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione deducendo, violazione di legge del provvedimento impugnato in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e contestuale vizio di motivazione nell'individuazione e valutazione dei presupposti per la concessione del permesso premio.

In particolare, egli censura il fatto che il Tribunale di sorveglianza ha ignorato del tutto gli elementi positivi allegati dalla difesa ed ha fondato la decisione su una valutazione oltremodo risalente nel tempo senza, peraltro, dare seguito alle istanze istruttorie fornendo, quindi, una motivazione carente sotto il profilo motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Deve ricordarsi che in tema di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità alla luce del contributo argonnentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, anche d'ufficio a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 21336 del 22/06/2020, Rv. 279394 - 01).Orbene, nel caso in esame, il reclamo del detenuto è stato respinto sulla base di una relazione di sintesi risalente a poco meno di dieci anni prima della ordinanza impugnata e senza che il Tribunale di sorveglianza abbia richiesto al carcere dove è ristretto l'odierno ricorrente un aggiornamento dell'andamento dell'attività di osservazione e trattamento, tanto più necessaria visto il lunghissimo periodo trascorso dalla stesura della relazione di sintesi sopra indicata.

La decisione impugnata, quindi, risulta viziata sotto il profilo della motivazione in quanto basata su elementi certamente non più attuali e, quindi, senza elementi aggiornati circa gli eventuali progressi trattamentali del detenuto ai fini dell'ammissione al beneficio richiesto.

4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio alla luce dei rilievi sopra riportati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 16/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo avverso il provvedimento di rigetto di istanza di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, condannato all'ergastolo. Il Tribunale ha fondato il proprio provvedimento ritenendo dirimente la relazione di sintesi aggiornata al 4 luglio 2012, nella quale l' equipe proponeva, per il Furnari, la prosecuzione del percorso intramurario senza prevedere l'avvio di una esperienza premiale in quanto mancava, allo stato, una revisione delle condotte illecite poste in essere e necessitando il caso di un approfondimento sotto il profilo psicologico. 2. Avverso la predetta ordinanza il detenuto, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione deducendo, violazione di legge del provvedimento impugnato in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e contestuale vizio di motivazione nell'individuazione e valutazione dei presupposti per la concessione del permesso premio. In particolare, egli censura il fatto che il Tribunale di sorveglianza ha ignorato del tutto gli elementi positivi allegati dalla difesa ed ha fondato la decisione su una valutazione oltremodo risalente nel tempo senza, peraltro, dare seguito alle istanze istruttorie fornendo, quindi, una motivazione carente sotto il profilo motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Deve ricordarsi che in tema di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità alla luce del contributo argonnentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, anche d'ufficio a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 21336 del 22/06/2020, Rv. 279394 - 01).Orbene, nel caso in esame, il reclamo del detenuto è stato respinto sulla base di una relazione di sintesi risalente a poco meno di dieci anni prima della ordinanza impugnata e senza che il Tribunale di sorveglianza abbia richiesto al carcere dove è ristretto l'odierno ricorrente un aggiornamento dell'andamento dell'attività di osservazione e trattamento, tanto più necessaria visto il lunghissimo periodo trascorso dalla stesura della relazione di sintesi sopra indicata. La decisione impugnata, quindi, risulta viziata sotto il profilo della motivazione in quanto basata su elementi certamente non più attuali e, quindi, senza elementi aggiornati circa gli eventuali progressi trattamentali del detenuto ai fini dell'ammissione al beneficio richiesto. 4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio alla luce dei rilievi sopra riportati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
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