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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 13359/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6166/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, via Albalonga 40 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep.

N. 80111, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per mandato in calce al controricorso, -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5432/2017 depositata il23/08/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 20.7.2015 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il figlio [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Roma per ottenerne la condanna al pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 936 comma 2° c.c. deducendo che aveva acquistato un appezzamento di terreno con destinazione agricola, sito in Favignana, intestandone la nuda proprietà al convenuto e riservandone l'usufrutto alla moglie [OSCURATO:PERSONA], e che, una volta ottenuta la concessione edilizia a nome del nudo proprietario, aveva proceduto a sue spese alla realizzazione di un magazzino rurale, poi ampliato e condonato con mutamento di destinazione d’uso in abitazione, e che il figlio, che non gli aveva mai rimborsato alcunché, era tenuto a corrispondergli l'indennizzo in misura pari all'aumento di valore recato al fondo (€ 200.000,00), od in subordine nella misura pari al valore dei materiali ed al prezzo della manodopera impiegati nella realizzazione ed ampliamento dell'opera (€ 70.238,00).

Si costituiva nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA], che sosteneva che la domanda di indennizzo andava rivolta nei confronti dell'usufruttuaria [OSCURATO:PERSONA], che aveva permesso l'esecuzione delle opere che avevano alterato la destinazione economica del bene, e previa autorizzazione del Giudice, la chiamava in causa affinché, in ipotesi di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], lo tenesse indenne dalle pretese dell'attore e fosse condannata alla demolizione dell'immobile, per il quale egli non aveva interesse.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva il rigetto delle domande contro di lei avanzate.

Con la sentenza n. 22932/09 del 19.9/9.11.2009 il Tribunale di Roma, ritenendo che la domanda di pagamento dell'indennizzo ex art. 936 cod. civ. potesse essere rivolta contro il proprietario e non contro il nudo proprietario in presenza di un usufruttuario, perché il nudo proprietario non era beneficiario dei miglioramenti derivati dalla realizzazione dell'immobile sul suolo, dichiarava improponibile la domanda di indennizzo di [OSCURATO:PERSONA] e compensava tra le parti le spese processuali senza ammettere le prove testimoniali articolate dall'attore.

A seguito di rituale impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 6791 depositata il 23 agosto 2017, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, sia pure con una diversa motivazione, compensando le spese processuali di secondo grado.

Il giudice d'appello, infatti, diversamente dal Tribunale di Roma, riteneva che l’art. 936 cod. civ. fosse applicabile anche nei confronti del nudo proprietario e non solo del proprietario, ma respingeva ugualmente la domanda di indennizzo di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la documentazione prodotta in prime cure fosse carente sotto il profilo probatorio, rinvenendosi in atti due fatture emesse da un professionista, intestate ad [OSCURATO:PERSONA], un elenco di spese sottoscritto dall’appellante, un preventivo di lavori con sottoscrizione illeggibile, due ricevute di pagamento ed alcuni buoni di consegna di materiale edile.

Contro la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha notificato il controricorso anche a [OSCURATO:PERSONA], deceduta nelle more del giudizio, ed a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore per [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA].. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 936 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto la Corte d’appello di Roma, dopo aver riconosciuto che le opere eseguite dal terzo [OSCURATO:PERSONA] sul fondo di Favignana oggetto di nuda proprietà (ora proprietà piena dopo il decesso dell'usufruttuaria [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA] avevano determinato un incremento di valore del diritto reale di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe poi erroneamente preteso una dettagliata prova delle suddette opere e del loro costo anziché liquidare anche d'ufficio l’indennizzo dovuto all'appellante.

Col secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell’art. 115 c.p.c., della mancata applicazione del principio di non contestazione e del mancato utilizzo di norme di comune esperienza, nonché dell’art. 116 c.p.c. sulla valutazione delle prove, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi di non contestazione, del fatto notorio e dell’utilizzo di norme di comune esperienza, né si sarebbe avvalsa dei poteri officiosi del giudice, pur trattandosi di accertare il quantum dell’indennità sicuramente spettante ed accertabile eventualmente disponendo una consulenza tecnica d’ufficio.

I due motivi, che possono essere delibati congiuntamente, riguardando il medesimo thema decidendum, sono fondati.

Secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, a norma dell'art. 936 cod. civ., l'obbligo di pagamento dell'indennizzo posto a carico del proprietario del fondo sorge dall'esercizio del diritto di ritenzione delle opere fatte dal terzo conmateriali propri, che si verifica automaticamente per la scadenza del termine di sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.

Pertanto, tale obbligo, così come il diritto all'indennizzo da parte del terzo, quali effetti dell'avvenuta incorporazione, non vengono meno ove il terzo nonprovi il “ quantum ” in relazione ad entrambi i parametri entro i quali la scelta medesima può operare, ossia il valoredei materiali e prezzo della mano d'opera, oppure l’aumento divalore ar recato al fondo. (Cass. n. 5420 dell'8 marzo 2011; Cass. n. 50 dell’8 gennaio 1996).

Nella specie, la Corte d’appello di Roma ha testualmente affermato “Né può condividersi la conclusione cui giunge il Tribunale, secondo cui il nudo proprietario non tragga diretto beneficio dalla realizzazione di un’opera sul proprio fondo da parte di un terzo con materiali propri: la costruzione che [OSCURATO:PERSONA] sostiene avere realizzato sul terreno di proprietà del figlio, infatti, certamente va ad incidere sul valore della nuda proprietà di cui l’appellato è titolare e ne determina un incremento”, ed a maggior ragione [OSCURATO:PERSONA], una volta deceduta in corso di causa la madre usufruttuaria [OSCURATO:PERSONA], con conseguente titolarità da parte sua della proprietà piena, ha ricevuto un incremento al valore del suo fondo di Favignana per effetto della realizzazione da parte del padre e ad esclusive spese dello stesso di una villetta.

Di conseguenza, una volta accertato l’an dell’indennizzo – sulla scorta del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe più potuto chiedere la rimozione, essendo decorso il termine semestrale per la scelta fra ritenzione e rimozione – la Corte d’appello avrebbe dovuto quantificarne il valore, considerata l’esistenza in atti di un principio di prova documentale che il giudice di merito avrebbe potuto integrare, ricorrendo ai poteri officiosi (consulenza tecnica percipiente e giuramento suppletorio).

A tale proposito, questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che allorquando al proprietario non è o non è più consentito proporre domanda di rimozione delle opere, è il terzo ad avere sempre diritto ad un indennizzo a fronte del vantaggio economico da detta costruzione o manufatto derivato al proprietario del fondo, vantaggio che è prioritario ed assorbente rispetto al danno dal medesimo eventualmente subito ed incompatibile con la relativa pretesa risarcitoria (Cass. n. 26595 del 30 settembre 2021; Cass. n. 3523 del 9 febbraio 2017).

La sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, dovrà rivalutare la vicenda processuale alla luce dei principi sopra esposti e provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6166/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, via Albalonga 40 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. N. 80111, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per mandato in calce al controricorso, -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5432/2017 depositata il23/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 20.7.2015 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il figlio [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Roma per ottenerne la condanna al pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 936 comma 2° c.c. deducendo che aveva acquistato un appezzamento di terreno con destinazione agricola, sito in Favignana, intestandone la nuda proprietà al convenuto e riservandone l'usufrutto alla moglie [OSCURATO:PERSONA], e che, una volta ottenuta la concessione edilizia a nome del nudo proprietario, aveva proceduto a sue spese alla realizzazione di un magazzino rurale, poi ampliato e condonato con mutamento di destinazione d’uso in abitazione, e che il figlio, che non gli aveva mai rimborsato alcunché, era tenuto a corrispondergli l'indennizzo in misura pari all'aumento di valore recato al fondo (€ 200.000,00), od in subordine nella misura pari al valore dei materiali ed al prezzo della manodopera impiegati nella realizzazione ed ampliamento dell'opera (€ 70.238,00). Si costituiva nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA], che sosteneva che la domanda di indennizzo andava rivolta nei confronti dell'usufruttuaria [OSCURATO:PERSONA], che aveva permesso l'esecuzione delle opere che avevano alterato la destinazione economica del bene, e previa autorizzazione del Giudice, la chiamava in causa affinché, in ipotesi di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], lo tenesse indenne dalle pretese dell'attore e fosse condannata alla demolizione dell'immobile, per il quale egli non aveva interesse. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva il rigetto delle domande contro di lei avanzate. Con la sentenza n. 22932/09 del 19.9/9.11.2009 il Tribunale di Roma, ritenendo che la domanda di pagamento dell'indennizzo ex art. 936 cod. civ. potesse essere rivolta contro il proprietario e non contro il nudo proprietario in presenza di un usufruttuario, perché il nudo proprietario non era beneficiario dei miglioramenti derivati dalla realizzazione dell'immobile sul suolo, dichiarava improponibile la domanda di indennizzo di [OSCURATO:PERSONA] e compensava tra le parti le spese processuali senza ammettere le prove testimoniali articolate dall'attore. A seguito di rituale impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 6791 depositata il 23 agosto 2017, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, sia pure con una diversa motivazione, compensando le spese processuali di secondo grado. Il giudice d'appello, infatti, diversamente dal Tribunale di Roma, riteneva che l’art. 936 cod. civ. fosse applicabile anche nei confronti del nudo proprietario e non solo del proprietario, ma respingeva ugualmente la domanda di indennizzo di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la documentazione prodotta in prime cure fosse carente sotto il profilo probatorio, rinvenendosi in atti due fatture emesse da un professionista, intestate ad [OSCURATO:PERSONA], un elenco di spese sottoscritto dall’appellante, un preventivo di lavori con sottoscrizione illeggibile, due ricevute di pagamento ed alcuni buoni di consegna di materiale edile. Contro la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha notificato il controricorso anche a [OSCURATO:PERSONA], deceduta nelle more del giudizio, ed a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore per [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA].. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 936 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto la Corte d’appello di Roma, dopo aver riconosciuto che le opere eseguite dal terzo [OSCURATO:PERSONA] sul fondo di Favignana oggetto di nuda proprietà (ora proprietà piena dopo il decesso dell'usufruttuaria [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA] avevano determinato un incremento di valore del diritto reale di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe poi erroneamente preteso una dettagliata prova delle suddette opere e del loro costo anziché liquidare anche d'ufficio l’indennizzo dovuto all'appellante. Col secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell’art. 115 c.p.c., della mancata applicazione del principio di non contestazione e del mancato utilizzo di norme di comune esperienza, nonché dell’art. 116 c.p.c. sulla valutazione delle prove, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi di non contestazione, del fatto notorio e dell’utilizzo di norme di comune esperienza, né si sarebbe avvalsa dei poteri officiosi del giudice, pur trattandosi di accertare il quantum dell’indennità sicuramente spettante ed accertabile eventualmente disponendo una consulenza tecnica d’ufficio. I due motivi, che possono essere delibati congiuntamente, riguardando il medesimo thema decidendum, sono fondati. Secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, a norma dell'art. 936 cod. civ., l'obbligo di pagamento dell'indennizzo posto a carico del proprietario del fondo sorge dall'esercizio del diritto di ritenzione delle opere fatte dal terzo conmateriali propri, che si verifica automaticamente per la scadenza del termine di sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione. Pertanto, tale obbligo, così come il diritto all'indennizzo da parte del terzo, quali effetti dell'avvenuta incorporazione, non vengono meno ove il terzo nonprovi il “ quantum ” in relazione ad entrambi i parametri entro i quali la scelta medesima può operare, ossia il valoredei materiali e prezzo della mano d'opera, oppure l’aumento divalore ar recato al fondo. (Cass. n. 5420 dell'8 marzo 2011; Cass. n. 50 dell’8 gennaio 1996). Nella specie, la Corte d’appello di Roma ha testualmente affermato “Né può condividersi la conclusione cui giunge il Tribunale, secondo cui il nudo proprietario non tragga diretto beneficio dalla realizzazione di un’opera sul proprio fondo da parte di un terzo con materiali propri: la costruzione che [OSCURATO:PERSONA] sostiene avere realizzato sul terreno di proprietà del figlio, infatti, certamente va ad incidere sul valore della nuda proprietà di cui l’appellato è titolare e ne determina un incremento”, ed a maggior ragione [OSCURATO:PERSONA], una volta deceduta in corso di causa la madre usufruttuaria [OSCURATO:PERSONA], con conseguente titolarità da parte sua della proprietà piena, ha ricevuto un incremento al valore del suo fondo di Favignana per effetto della realizzazione da parte del padre e ad esclusive spese dello stesso di una villetta. Di conseguenza, una volta accertato l’an dell’indennizzo – sulla scorta del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe più potuto chiedere la rimozione, essendo decorso il termine semestrale per la scelta fra ritenzione e rimozione – la Corte d’appello avrebbe dovuto quantificarne il valore, considerata l’esistenza in atti di un principio di prova documentale che il giudice di merito avrebbe potuto integrare, ricorrendo ai poteri officiosi (consulenza tecnica percipiente e giuramento suppletorio). A tale proposito, questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che allorquando al proprietario non è o non è più consentito proporre domanda di rimozione delle opere, è il terzo ad avere sempre diritto ad un indennizzo a fronte del vantaggio economico da detta costruzione o manufatto derivato al proprietario del fondo, vantaggio che è prioritario ed assorbente rispetto al danno dal medesimo eventualmente subito ed incompatibile con la relativa pretesa risarcitoria (Cass. n. 26595 del 30 settembre 2021; Cass. n. 3523 del 9 febbraio 2017). La sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, dovrà rivalutare la vicenda processuale alla luce dei principi sopra esposti e provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appell
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