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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14984/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 del TRIBUNALE di TARANTO Lolato avvi Ile par—t3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40960/24 Presicci [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 385, 582 e 585 cod. pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame della causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 del TRIBUNALE di TARANTO Lolato avvi Ile par—t3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40960/24 Presicci [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 385, 582 e 585 cod. pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame della causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31
Sentenza Cassazione n. 14984/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris