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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 21199/2026

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afe, il Tribunale di Torino ha applicato al ricorrente la penaconcordata tra le parti, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., in relazione a duereati di danneggiamento aggravato.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, soggetto non piùlegittimato dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno2017 n. 103.E’ ininfluente, sulla individuazione dell’imputato quale soggetto che ha personalmenteproposto il ricorso, la circostanza che la sua firma risulti autenticata dal difensore (Sez. 5,n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, A., Rv. 289362-01).2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delleAmmende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nelladeterminazione della causa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso, il 07/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
afe, il Tribunale di Torino ha applicato al ricorrente la penaconcordata tra le parti, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., in relazione a duereati di danneggiamento aggravato.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, soggetto non piùlegittimato dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno2017 n. 103.E’ ininfluente, sulla individuazione dell’imputato quale soggetto che ha personalmenteproposto il ricorso, la circostanza che la sua firma risulti autenticata dal difensore (Sez. 5,n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, A., Rv. 289362-01).2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delleAmmende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nelladeterminazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso, il 07/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21199/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris