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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2025

Cassazione n. 21432/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16564-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 64/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/02/2023 R.G.N. 1090/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] feriale R.G.N.16564/2023 Cron.

Rep.

Ud.05/06/2025 RILEVATO che:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 905/2022 che, in accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore, attuale controricorrente, aveva riconosciuto la nullità delle clausole contenute nell’art. 31.5. del [OSCURATO:PERSONA] del 2012 e del 2016 nella parte in cui limitavano l’indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,90, nonché dell’art. 77 punto

2.4. del CCNL [OSCURATO:PERSONA] attività ferroviarie 2012 e 2016 laddove escludeva l’indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie; e, in conseguenza di tale accertamento di nullità di tali norme collettive, aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore del lavoratore della somma indicata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a settemotivi.

3. L’intimatoha resistito con controricorso.

4. Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato il 6.6.2024, ha proposto la definizione del ricorso per cassazione nel senso della sua manifesta infondatezza.

5. Con atto depositato telematicamente il 15 .7.2024, il difensore della ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.

6. Ilcontroricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO che:

1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale la società ricorrente ha depositato e notificato in data 21.3.2025 (al difensore del controricorrente)atto di rinuncia al r icorso ex art. 390 c.p.c.; atto che nella specie si appalesa regolare, essendo univocamente abdicativo e sottoscritto dall’indicato institore della ricorrente e dal difensore di quest’ultima;

2. ilcontroricorrente non ha inteso aderire a tale rinuncia;

3. deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art.391 c.p.c., perchéla rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n. 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015);

4. ex art. 391 c.p.c., in mancanza di accordo delle parti sul punto, le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico della rinunziante,nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza virtuale considerato che nell’analogo contenzioso pendente dinanzi a questa Corte la rinunciante è rimasta soccombente, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario;

5. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensore del controricorrente.

Così deciso in Romanell’a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16564-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 64/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/02/2023 R.G.N. 1090/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] feriale R.G.N.16564/2023 Cron. Rep. Ud.05/06/2025 RILEVATO che: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 905/2022 che, in accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore, attuale controricorrente, aveva riconosciuto la nullità delle clausole contenute nell’art. 31.5. del [OSCURATO:PERSONA] del 2012 e del 2016 nella parte in cui limitavano l’indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,90, nonché dell’art. 77 punto 2.4. del CCNL [OSCURATO:PERSONA] attività ferroviarie 2012 e 2016 laddove escludeva l’indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie; e, in conseguenza di tale accertamento di nullità di tali norme collettive, aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore del lavoratore della somma indicata, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a settemotivi. 3. L’intimatoha resistito con controricorso. 4. Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato il 6.6.2024, ha proposto la definizione del ricorso per cassazione nel senso della sua manifesta infondatezza. 5. Con atto depositato telematicamente il 15 .7.2024, il difensore della ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. 6. Ilcontroricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO che: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale la società ricorrente ha depositato e notificato in data 21.3.2025 (al difensore del controricorrente)atto di rinuncia al r icorso ex art. 390 c.p.c.; atto che nella specie si appalesa regolare, essendo univocamente abdicativo e sottoscritto dall’indicato institore della ricorrente e dal difensore di quest’ultima; 2. ilcontroricorrente non ha inteso aderire a tale rinuncia; 3. deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art.391 c.p.c., perchéla rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n. 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015); 4. ex art. 391 c.p.c., in mancanza di accordo delle parti sul punto, le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico della rinunziante,nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza virtuale considerato che nell’analogo contenzioso pendente dinanzi a questa Corte la rinunciante è rimasta soccombente, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario; 5. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensore del controricorrente. Così deciso in Romanell’a
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