CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 novembre 2021
Cassazione n. 09390/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8252-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 121 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - contraticorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 6240/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale rigettò la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], Turi e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di essere dichiarati proprietari d'una unità immobiliare; - la Corte d'appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, disattese l'impugnazione proposta dagli insoddisfatti attori; - [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di quattro motivi di doglianza e la controparte resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria; osserva 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia e violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Assume la Ferrazza che la Corte locale aveva errato a non tener conto di una scrittura datata 2/1/1981, giudicandola nulla sol perché sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e non anche dalla coniuge [OSCURATO:PERSONA] (parrebbe, sulla base delle non esaustive precisazioni della ricorrente, che dalla scrittura in parola fosse derivato il possesso Ric. 2021 n. 08252 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -2- "uti dominus" di parte attrice), senza tener conto della circostanza che i predetti coniugi versavano in regime di comunione legale dei beni. 2. Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 252 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; nonché dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Con il complesso censuratorio viene dedotta l'incapacità a testimoniare di [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, la inattendibilità del predetto teste. Costui, avendo ammesso di essere garante/fideiussore della sorella [OSCURATO:PERSONA], in favore della creditrice [OSCURATO:PERSONA], versava in conflitto d'interesse per "le evidenti conseguenze patrimoniali in suo danno che ne deriverebbero in caso di riconoscimento dell'acquisto a titolo originario". Era, inoltre, inattendibile, avendo riferito di circostanze che sarebbero avvenute quando lo stesso aveva solo nove anni. Più in generale, la Corte non aveva proceduto a comparare le discordanti dichiarazioni testimoniali addotte dalle parti. 3. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo che la sentenza impugnata, aveva confermato il rigetto dell.a subordinata domanda di restituzione di somme indebitamente incassate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], senza rispettare il principio di non contestazione. Dinanzi a una tale domanda la controparte non si era difesa nel merito, limitandosi ad eccepirne la tardività, ma una tale eccezione non era stata raccolta dai giudici. Considerato che il Collegio reputa non emergere evidenza decisoria. Ric. 2021 n. 08252 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -3- P.Q.M. rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18