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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24958/2023

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ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa I'll novembre 2022 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 13 settembre 2022, ritenendo sussistenti nei loro confronti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. a), b), c), e), commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponevano ricorso per cassazione, depositando atti di impugnazione separati, con cui censuravano i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari legittimanti l'adozione del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

2. Osserva il Collegio che i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, risultando proposti dal difensore degli indagati senza l'osservanza dei termini stabiliti dalla legge, così come disciplinati dal combinato disposto degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Si consideri, in proposito, che l'ordinanza deliberata dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] 1'11 novembre 2022 veniva notificata agli interessati e al loro difensori di fiducia il 22 novembre 2022; mentre, il ricorso per cassazione degli indagati perveniva nella cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], senza l'osservanza dei termini prescritti dalla legge, il 21 dicembre 2022.

Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui: «In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo» (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167-01).

3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Si manda, infine, alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa I'll novembre 2022 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 13 settembre 2022, ritenendo sussistenti nei loro confronti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. a), b), c), e), commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponevano ricorso per cassazione, depositando atti di impugnazione separati, con cui censuravano i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari legittimanti l'adozione del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 2. Osserva il Collegio che i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, risultando proposti dal difensore degli indagati senza l'osservanza dei termini stabiliti dalla legge, così come disciplinati dal combinato disposto degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Si consideri, in proposito, che l'ordinanza deliberata dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] 1'11 novembre 2022 veniva notificata agli interessati e al loro difensori di fiducia il 22 novembre 2022; mentre, il ricorso per cassazione degli indagati perveniva nella cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], senza l'osservanza dei termini prescritti dalla legge, il 21 dicembre 2022. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui: «In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo» (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167-01). 3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Si manda, infine, alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter
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