CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05822/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iscritto al n. 129 /20 2 3 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata “ope legis” l’ indirizzo p.e.c. di quest’ultima; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Anna ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultima; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. in liquidazione; -intimati - avversola sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 3888 /20 2 2 , pubblicata il 12 ottobre 2022 ; n. 129/2023R.G. Cron. Rep. A.C.28ottobre 2 025 OGGETTO: IVA - Accertamento - Operazioni oggettivamente inesistenti - Amministratore di fatto. udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 ottobre2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.-In punto di fatto e limitando l ’ esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede,si osserva che l a vicenda concerne avvisi di accertamento emessi ai fini IVA per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, a carico di [OSCURATO:PERSONA]. L’attività accertativa traeva origine , in particolare, daun p.v.c. della Guardia di Finanza di Lecco che riscontrava una serie di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., formalmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto gestita da [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]. L’attività di verifica era stata a sua volta innescata dalle indagini penali svolte dal Nucleo di [OSCURATO:PERSONA]Finanziario di Milano su delega della locale Procura della Repubblica, nell’ambito del procedimento penale n. 35641/2017 per associazione per delinquere finalizzata all’usura, alle cd. frodi carosello e al riciclaggio. Il contribuente impugnava gli atti impositivi dinanzi alla CTP di Milano, deducendo: - illegittimità degli avvisi di accertamento, in quanto il p . v . c . non gli era stato notificato in qualità di asserito amministratore di fatto né egliera stato invitato a partecipare al contraddittorio mediante memorie; -illegittimità degli avvisi di accertamento, non essendo stato rispettato il termine di sessanta giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica previsto dallo Statuto del contribuente per consentire al soggetto sottoposto a verifica di controdedurre; - illegittimità degli avvisi di accertamento, avendo i verificatori esteso l’attività di controllo anche alle annualità 2015, 2016 e 2018, sebbene l’indagine penale fosse limitata ad ipotesi di reato commesse nel 2017; - nel merito, estraneità ai fatti contestati in sede fiscale, non avendo mai il [OSCURATO:PERSONA] amministrato la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., con la quale aveva solo rapporti commerciali tramite l’unica società a lui effettivamente riconducibile che era la [OSCURATO:SOCIETA].. Inoltre, il contribuente contestava che le intercettazioni dimostravano il suo coinvolgimento nella gestione delle società facenti parte del meccanismo della cd. frode carosello, trattandosi di conversazioni che riguardavano rapporti commerciali effettivamente esistenti. In ogni caso, essendosi svolte nel 2018, non potevano provare un suo coinvolgimento nella gestione di fatto della [OSCURATO:PERSONA] anche per le annualità pregresse. Lamentava che egli, non avendo accesso alla documentazione di tali società, non era in grado di fornire la prova dell’effettività delle operazioni. Sottolineava l’inattendibilità delle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato che Magnozziutilizzava la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. « per fare uscire soldi»dalle sue società, facendo presente di aver denunciato [OSCURATO:PERSONA] per calunnia. Evidenziava, infine, che il vero dominus del castello societario era [OSCURATO:PERSONA], come sarebbe stato confermato dai dichiaranti sentiti dalla Guardia di Finanza. Si costituiva in giudizio l’ amministrazione finanziaria ribadendo la legittimità degli avvisi di accertamento, poiché gli avvisi erano stati notificatiprima dei prescritti sessanta giorni, in ragione d ell a situazione di urgenza legata alla commissione di gravi illeciti tributari da parte del ricorrente e dei suoi complici. Nel merito, l’Agenzia delle Entrate richiamava puntualmente le intercettazioni telefoniche e ambientali dalle quali emergeva chiaramente che [OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole del meccanismo fraudolento costruito attraverso il dedalo di società di cui faceva parte la Brianza CartaS.r.l.s.. Quest’ultima era società priva di struttura amministrative, di beni strumentali e di capitali necessari per svolgere le attività commerciali che risultavano fatturate. Infine, l’amministrazione finanziaria pon eva in evidenza le plurime fonti dichiarative, oltre al propalante [OSCURATO:PERSONA], che concordemente indicavano in [OSCURATO:PERSONA] il dominus delle società, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.. Con la sentenza n. 2808/2021 del 9settembre 2021 la CTP di Milano respingeva tutti i ricorsi. I primi giudici rilevavano che dal p.v.c. emergeva la “pericolosità fiscale” del contribuente e della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. che giustificava l’urgenza nell’emissione dell’avviso di accertamento. Il p.v.c. era stato correttamente notificato a colui che al momento figurava come legale rappresentante della società ossia al sig. [OSCURATO:PERSONA]. E,in ogni caso, doveva essere considerata la circostanza che copia del p.v.c. era stata anche consegnata al [OSCURATO:PERSONA] come risultava dall’allegato 41 al p.v.c.. Nel merito, riteneva gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti dalla Guardia di Finanza a carico di [OSCURATO:PERSONA], raggiunto anche da ordinanza di misura cautelare personale del G.I.P.di Milano che ne aveva confermato il ruolo di regista del meccanismo fraudolento. 2.-Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, chiedendo alla CGT-2 Lombardia di pronunciarsi sulle medesime doglianze già formulate in primo grado, lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione, considerato che i primi giudici avevano riconosciuto l’esistenza di una “pericolosità fiscale” della società, sebbene essa non fosse mai stata sottoposta ad alcun controllo fino all’accesso dei verificatori. Nel merito, lamentava l’appellante che i giudici di prime cure non avevano considerato che il contenuto delle intercettazioni non era focalizzato unicamente sulla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. ma riguardava anche altre società con cui l’appellante intratteneva rapporti commerciali. Ribadiva che in ogni caso i primi giudici avevano dato eccessiva rilevanza all’ordinanza di custodia cautelare, trascurando che pendeva il giudizio per la verifica di quelle accuse. L’amministrazione finanziaria appellata resisteva con memoria. Disposta la riunione degli altri tre procedimenti concernenti gli altri tre atti impositivi, la CGT-2 Lombardia respingeva l’appello, così motivando: «Gli appelli del contribuente sono infondati e devono essere rigettati. Quanto alla doglianza relativa al mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla notifica del p.v.c., si condividono le conclusioni espresse dai primi giudici, del resto in linea con Sez. Un. 18184/2013, circa l’assenza di un obbligo in capo all’Amministrazione di motivare in merito alle ragioni di urgenza che giustificano la deroga, essendo l’Ufficio tenuto esclusivamente a motivare sui presupposti della pretesa tributaria. Le ragioni d’urgenza sono ravvisabili nel caso di specie a fronte di una frode carosello di carattere transnazionale di svariati milioni di euro, che vede la [OSCURATO:PERSONA] e altre società “cartiere” gestite dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità di promotore ed organizzatore. Deve al riguardo richiamarsi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato l’urgenza in presenza di reiterate violazioni che comportino l’obbligo di denuncia per reati tributari (Cass. n. 16478 e n. 2587 del 2014). Come sottolineato, inoltre, dall’Ufficio, nell’avviso di accertamento (pagg. 5-6) si dà inoltre atto che lo stesso è notificato in deroga al periodo di sospensione previsto dall’art. 157 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, a seguito dell’emergenza Covid, che espressamente prevede quali casi di “indifferibilità ed urgenza” le frodi fiscali. Dalla citata disposizione emergenziale si ricava che il pericolo nel ritardo dell’azione accertativa dell’Amministrazione finanziaria è considerato dallo stesso legislatore “in re ipsa” in presenza di frodi fiscali. Quanto alla notifica del pvc all’amministratore di fatto, deve ricordarsi che ai sensi dell’art. 33 dpr 633/73 l’atto conclusivo della verifica fiscale deve essere notificato al contribuente o a chi lo rappresenta. In caso di società la notifica spetta a colui che figura quale rappresentante legale e non anche all’amministratore di fatto che non ha alcun titolo giuridico a ricevere l’atto (cfr. Cass. Sent. n. 26536 del 23/11/2020; Cass. Sent. 25919 del 16.11.2020).In ogni caso deve ribadirsi anche in questa sede che, come risulta dalla pag. 41 del pvc, i verificatori consegnarono una copia del verbale conclusivo di verifica anche al [OSCURATO:PERSONA]. Infondata appare la doglianza in merito all’estensione della verifica ad annualità diverse da quella oggetto del procedimento penale, considerata la pacifica autonomia del procedimento tributario e della prodromica attività di verifica rispetto al processopenale che non ha ad oggetto annualità d’imposta, ma fatti di reato. Si evidenzia in ogni caso che l’autorizzazione conferita dal PM all’utilizzo dei dati e delle informazioni raccolti in sede penale non conteneva alcuna limitazione di ordine temporale. Quanto al merito, ritiene questa Corte di Giustizia che gli avvisi di accertamento siano fondati su un coacervo istruttorio di tipo documentale e dichiarativo che non risulta minimamente scalfito dalle doglianze dell’appellante. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. non aveva alcuna consistenza patrimoniale e finanziaria, né disponeva di una struttura amministrativa e logistica per poter effettuare le transazioni commerciali (vendita di partite di carta) riportate nelle fatture emessenelle annualità d’imposta oggetto di verifica. I testi sentiti dalla GdF. hanno tutti concordemente dichiarato che si trattava di una mera “cartiera” costituita al solo scopo di emettere fatture a giustificazione delle movimentazioni di denaro sui conti correnti. [OSCURATO:PERSONA], come tutte le altre società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], aveva sede presso lo studio del medesimo commercialista [OSCURATO:PERSONA]. Dall’esame delle fatture attive, si rileva inoltre che le stesse, oltre alla cessione di carta, riportano come oggetto della prestazione delle prestazioni di servizio (ricerca clienti, vendita traffico telefonico, etc.). Ma è dato inconfutabile che la società non aveva alcuna dotazione di personale, sicché è palese che non avrebbe potuto svolgere neppure dette attività complementari alla vendita di carta. Quanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di dominus della [OSCURATO:PERSONA], va sottolineato che le conversazioni telefoniche e ambientali hanno un’efficacia probatoria che va ben al di là del singolo e specifico contesto comunicativo, atteso che in esse [OSCURATO:PERSONA] dimostra di avere una conoscenza globale ed un controllo pieno del meccanismo fraudolento di cui la [OSCURATO:PERSONA] era un ingranaggio. Viene al riguardo citata, a titolo esemplificativo, la conversazione in auto, nella quale [OSCURATO:PERSONA] spiega come operano i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ZACOM al legale rappresentante di quest’ultima che dimostra di essere all’oscuro della relazione tra le due società, nonostante il suo ruolo di amministratore.Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato che le società erano in sostanza scatole vuote che servivano a [OSCURATO:PERSONA] per drenare denaro a suo favore, hanno trovato riscontro negli accertamenti bancari dai quali risultano svariati prelevamenti di denaro in contanti per importi considerevoli. Senza dimenticare un’altra fonte dichiarativa che conferma la versione dei fatti di [OSCURATO:PERSONA]. Ci si riferisce al teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva intrattenuto rapporti con le società gestite da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che in alcune occasioni le fatture a copertura delle movimentazioni bancarie venivano emesse direttamente dalla compagna del sig. [OSCURATO:PERSONA] (sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) negli uffici della N.T.S.srl (società di cui [OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante) a [OSCURATO:PERSONA], dove generalmente il sig. [OSCURATO:PERSONA] incontrava [OSCURATO:PERSONA] per consegnargli il denaro (pag. 21 PVC). E del resto, fu proprio [OSCURATO:PERSONA] a trasferire in Croazia il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo incapace di affrontare le pressioni dell’inchiesta in corso.». 3.- Avverso la predetta sentenza d’appello, il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Tale ricorso, oltre che all’Agenzia delle Entrate, è stato notificato anche a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. in liquidazione. 4.-L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. in liquidazione sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Deve, preliminarmente, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] proprio, per evidente difetto di legittimazione processuale di quest’ultimo al quale l’avviso di accertamento era stato notificato solo in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]. 2.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 e dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.. Sostiene, al riguardo, che la CGT-2 della Lombardia avrebbe ignora to completamente le risultanze probatorie derivanti dalle produzion i della difesa, con riguardo alladedotta illegittimità dell’avviso di accertamento, perché emesso prima della scadenza di 60(sessanta) giorni ed avrebbe affermato che l'urgenza era dettata dall'esistenza di «una frode carosello di carattere transnazionale», benché così non fosse. Non vi sarebbe, dunque, alcuna motivazione, valevole a giustificare l’urgenza del provvedimento, atteso che nessun accertamento concreto era stato eseguito a carico della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. e, soprattutto, non era stata fornita prova alcuna che l’odierno ricorrentene fosse l’amministratore di fatto, anche in ragione del fatto che,a carico di quest’ultimo, non si rinveniva alcuno degli indici sintomatici enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’individuazione di un amministratore di fatto. 3.-La censura presenta plurimi profili d’inammissibilità . Anzitutto, essa non si confront a con la motivazione della sentenza impugnata che, conformemente a quanto chiarito da Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013, Rv. 627474-01 [«In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento -termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio.»] e da Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 2587 del 5 febbraio 2014, Rv. 629354- 01[«In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la notifica dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ne determina l'illegittimità salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, riferite al contribuente ed al rapporto tributario controverso, il cui onere probatorio grava sull'amministrazione finanziaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, dichiarativa della nullità dell'atto impositivo, ritenendo le reiterate condotte penali tributarie del contribuente, unitamente alla sua asserita partecipazione ad una frode fiscale, una valida ragione d'urgenza ai fini dell'anticipazione della sua notifica).»], ha reputato ricorrente il requisito dell’urgenza nella sussistenza, con riguardo alla fattispecie concreta in esame, direiterate violazioni comportanti l’obbligo di denuncia per reati tributari, valevoli a configurare una frode carosello di svariati milioni di euro, che vedeva la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. e altre società cartiere gestite dall’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] qualità di promotore ed organizzatore. In secondo luogo, poi, il motivo si appunta sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle risultanze probatorie che hanno condotto a ravvisare, a carico del [OSCURATO:PERSONA] , la qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.. Trattasi, però, com’è evidente, di accertamenti in fatto il cui sindacato è precluso in sede di legittimità. Ed invero, allaricostruzione operata dalla Corte di merito, il ricorrente tenta di contrapporre una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in tema di ricorso percassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme). Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso e alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame degli elementi istruttori, come la scelta di quelliritenuti più idone i a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014). Del resto, questa Corte ha più volte affermato che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022). Peraltro, la censura deduce anche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.,una violazione dell’art. 132 c.p.c. per insufficiente motivazione sull'urgenza e sul ruolo di amministratore di fatto. All’uopo, deve evidenziarsi come, sebbene nella rubrica del motivo, la difesa del ricorrente faccia riferimento ad una illogicità della motivazione, la lettura e disamina relativa allo sviluppo argomentativo della censura rende piuttosto evidente come essa si appunti su un asserito difetto di sufficienza della motivazione della sentenza impugnata. Tuttavia, tale vizio non è più suscettibile di essere fatto valere in sede di legittimità, giacché, come chiarito da questa Corte regolatrice, «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.» [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022, Rv.664120-01; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, Rv.650880-01, secondo cui «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»]. In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, ha chiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operata dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv.629830-01). Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la CGT-2 Lombardiaha senz’altro motivato - sia pure in maniera sintetica - in relazione sia alle ragioni d’urgenza valevoli a giustificare la notificazione dell’atto impositivo senza l’osservanza del termine ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, sia alla sussistenza di un «coacervo» di elementi istruttori idonei a comprovare la qualifica di amministratore di fatto dell’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico- argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv. 629830). 4.-Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. n. 212 del 2000, per lesione del diritto di difesa (ancheex art. 24 Cost. ) e contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione, in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 ), c.p.c. e all’ art. 33 cpv. d .P.R. n. 633 del 1973. Si duole, al riguardo,della mancata notificazione del p.v.c. e della sua mancataconvocazione in sede di accertamento, con conseguente nullità dello stesso p.v.c., atto presupposto dell’ a vviso di a ccertamento impugnato. Censura la sentenza impugnata anche sotto il profilo della motivazione, evidenziando cheegli era estraneo alla società e, quindi, non poteva essere destinatario dell’atto impositivo,o ne era l’amministratore di fatto e, di conseguenza, doveva essere invitato alla verifica ericevere, poi,la notificazione del p . v . c . . 5.-La censura risulta inammissibile, poiché non si confronta, in modo alcuno,con la motivazione della sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui «L'amministratoredi fatto di una società di persone non è legittimato a ricevere la notificazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, perché l'atto impositivo deve essere consegnato alla persona che rappresenta l'ente secondo la legge, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c.; peraltro, l'amministratoredi fatto non può lamentare la lesione del proprio diritto di difesa per non aver ricevuto personalmente, da parte dell'ente impositore, la notificazione di un atto idoneo all'istaurazione delcontraddittorio preventivo, in quanto si deve ritenere che fosse comunque a conoscenza di ogni vicenda riguardante la società.» (Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 4823 del 16 febbraio 2023, Rv.666762-01; cfr., altresì, Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 5930 del 6 marzo 2025, Rv. 674137-01, secondo cui « In tema di accertamento, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, come disciplinato dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, notificati all'amministratore di fatto, è soddisfatto mediante rinvio per relationem al processo verbale di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché egli, ingerendosi nell'amministrazione ed esercitando i poteri propri inerenti alla gestione societaria, pur in difetto di una formale investitura, ha l'obbligo, al pari dell'amministratore di diritto, di conoscere l'andamento dell'intera attività sociale, ivi compresi gli atti impositivi emessi nei confronti dell'ente ed i relativi documenti giustificativi, al fine di reagire mediante impugnazione quando ritenuti illegittimi.»). Quantoalla motivazione, essa non risulta né contraddittoria né illogica, perché chiarisce che non v’era alcun obbligo di notificazione all’amministratore di fatto sulla base dellagià sopra citata giurisprudenza di questa Sezione ed evidenzia, altresì, come una copia del p.v.c. fosse stata consegnata, in ogni caso, anche all’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 6.- Con il terz o (e ultimo) motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 l. n. 212 del 2000 e 2697 c.c., in relazione all’onere della prova. Sostiene, al riguardo, che il processo penale pendente davanti al Tribunale di Milano riguardava solo contestazioni legate all’anno d’imposta 2017, mentre la G.d.F. aveva sottoposto a verifica la società anche in ordineagli anni 2015, 2016 e 2018, senza dunque ave r ne titolo. Aggiunge, inoltre, che l’amministrazione finanziariariterrebbe di aver dato prova, mediante indizi, della falsità oggettiva di alcune fatture della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. in forza del l’assenza di una sede operativa effettiva di quest’ultima, del l’omessa o parziale presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, dell’occultamento o distruzione della documentazione contabile, della mancanza di personale dipendente e di beni strumentali idonei a giustificare il fatturato documentato e «la pretesa subordinazione della figura del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] alle direttive impartite dai [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avendo come oggetto sociale il commercio all’ingrosso carta, cartone e articoli di cartoleria, con inconsuete ingenti movimentazioni finanziarie.» (cfr., all’uopo, l’ultimo capoverso di pag. 14 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità). Sostiene, altresì, che a fronte di tale quadro indiziario concernente l’inesistenza oggettiva delle operazioni, a carico del contribuente sarebbe spettato l’onere di provare l’oggettiva erroneità del rilievo e, quindi, i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria. Nondimeno, tale onere non poteva essere fatto gravare a carico dell’odierno ricorrente, giacché egli, quale estraneo alla società,non aveva accesso alla documentazione contabile e, quindi, non disponeva dei mezzi valevoli avincere la prova offerta dall’amministrazione finanziaria. 7.-Anche tale censura presenta plurimi profili d’inammissibilità . Ed invero, anzitutto essa attinge la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove e, dunque, tutti profili il cui sindacato è precluso in sede di giudizio di legittimità, alla stregua dei principi che sono stati già sopra ampiamente enucleati. In secondo luogo, essa non si confronta con la ratio decidendi contenuta nella motivazione della sentenza impugnata dalla quale emerge, in maniera piuttosto evidente, come : 1) la doglianza relativa all’estensione della verifica ad annualità diverse da quella oggetto del procedimento penale fosse del tutto infondata, stante la pacifica autonomia del procedimento tributario e della prodromica attività di verifica rispetto al processo penale che non ha ad oggetto annualità d’imposta, ma fattispeciecriminose; 2) a fronte della sussistenza di un «coacervo» di elementi istruttori (composti sia da documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, che da dichiarazioni fornite da terzi a quest’ultima e all’uopo verbalizzate, oltre che da intercettazioni telefoniche e ambientali) idonei a comprovare la qualifica di amministratore di fatto dell’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dalle quali era emerso come quest’ultimo avesse una conoscenza globale ed un controllo pieno del meccanismo fraudolento realizzato mediante la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., il predetto, lungi dal premurarsi di fornire elementi di prova di segno contrario rispetto a quelli addotti dall’amministrazione finanziaria, si era limitato, anche nel giudizio d’appello, a dolersi del fatto cheegli, essendo estraneo alla società sopra menzionata, non era in grado difornire la prova dell’effettività delle operazioni. 8.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, nei confronti di ciascuno dei controricorrenti. 9.- Con riguardo agli intimati, invece, non è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo i predetti svolto alcuna attività difensiva. 10.-Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per il resto, lo rigetta; condannail ricorrente al pagamento, in favore della controricorrenteAgenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 18.000 ,00 (euro diciottomila/00), oltre spese prenotate a debito. Condanna, altresì, il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in €. 18.000,00 (euro diciottomila/00) per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi