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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09049/2024

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sul ricorso iscritto al n. 15278/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato in ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma al largo della Fontanella di Borghese n. 84 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 11352/2015 depositata il 14 dicembre 2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per conto dell’Agenzia delle Entrate, all’esito del controllo secondo procedure automatizzate della dichiarazione dei redditi presentata dalla società fallita in bonis in relazione all’anno d’imposta 2006.

A fondamento del ricorso deduceva che la cartella era stata notificata oltre il termine fissato a pena di decadenza dall’art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973.

Con sentenza n. 6881/2014, resa nel contraddittorio dell’agente della riscossione e dell’Agenzia delle Entrate, l’adìta Commissione accoglieva il ricorso, annullando l’atto esattivo impugnato.

L’appello successivamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. veniva respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania con sentenza n. 11352/2015 depositata il 14 dicembre 2015.

Rilevava il giudice regionale: - che la cartella in questione era stata notificata al curatore fallimentare il 17 novembre 2011, oltre il termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 1, comma 5-bis, lettera a), D.L. n. 106 del 2005, convertito in L. n. 156 del 2005, scaduto il 31 dicembre 2010; - che dovevano ritenersi «estranee alla fattispecie» le norme in tema di interruzione del processo invocate a sostegno dell’esperito gravame, poiché «la notifica della cartella e(ra) stata effettuata a fallimento già dichiarato, correttamente al curatore, e il ricorso di primo grado e (ra) stato introdotto dalla curatela».

Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 e 25 D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art.2945 c.c. e degli artt. 43 e 51 L.F.. 1.1 A sostegno dell’esperito gravame di legittimità si deduce quanto appresso: -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione era stata cancellata dal registro delle imprese fin dal 2 febbraio 2010, sicchè l’eventuale notificazione della cartella effettuata nei suoi confronti dopo quella data sarebbe risultata affetta da nullità; -qualora il debitore sia dichiarato fallito, il credito erariale deve essere fatto valere in sede concorsuale, stante il divieto di azioni esecutive individuali posto dall’art. 51 L.F.: in tal caso, spetta al concessionario chiedere, sulla base del ruolo, l’ammissione del credito al passivo della procedura per conto dell’Agenzia delle Entrate (ammissione che, ove sorgano contestazioni circa la pretesa dell’[OSCURATO:PERSONA], andrà disposta con riserva); -conseguentemente, nel caso di specie, la notificazione della cartella non costituiva un adempimento necessario, ma assolveva la mera funzione di informare il curatore fallimentare della pretesa erariale derivante dalla iscrizione a ruolo, nulla essendo viceversa precluso in merito alla insinuazione al passivo fallimentare ed alle attività conseguenti : ciò in quanto, una volta subentrata la procedura fallimentare, le attività di riscossione coattiva esattoriale, delle quali la cartella esattoriale rappresenta l’inizio, devono essere sospese, né possono esserne intraprese di nuove, subentrando le attività proprie della procedura fallimentare ; -risulta errata la ricostruzione operata dai giudici della CTR della Campania nel dare rilevanza determinante alla norma di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/73, senza valutarne la necessaria lettura in combinato disposto con le norme di cui all’art. 87 del medesimo decreto, nonché agli artt. 51 della legge fallimentare e 2495 del codice civile, i quali, letti in combinato disposto, determinano una estensione dei termini decadenziali e prescrizionali che, lungi dall’essere meramente dilatoria, è resa necessaria ai fini della individuazione corretta del soggetto legittimato a ricevere la notifica predetta e, successivamente, in sede di formazione del passivo fallimentare, a rispondere del debito medesimo ; -alla luce di quanto precede, il giudice d’appello avrebbe, al più, potuto dichiarare inefficace la cartella esattoriale ai fini della eventuale riscossione coattiva del credito, ma non certamente nulla la stessa .

2. L’esame del motivo innanzi riassunto rimane assorbito dal rilievo officioso dell’originaria improponibilità della domanda del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, ovvero quella di annullamento della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per debiti tributari della società fallita in bonis. 2.1 Valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni. 2.2 I crediti concorsuali, compresi quelli di natura tributaria, sono sottoposti al rito dell’accertamento del passivo, ex artt. 92 e ss.

L.F..

Anche quando la sussistenza e la misura del credito sono accertate altrove, la domanda di ammissione al passivo va in ogni caso proposta in sede concorsuale e spetta pur sempre al giudice fallimentare stabilire se il credito è opponibile alla massa e assistito da cause legittime di prelazione. 2.3 In argomento, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che, qualora la domanda di insinuazione presentata in àmbito fallimentare abbia ad oggetto un credito tributario, ai fini del suo buon esito non si richiede necessariamente la preventiva notificazione della cartella di pagamento al curatore o al fallito «in bonis» (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 4126/2012, Cass. n. 14693/2017, Cass. n. 2732/2019, Cass. n. 32998/2019, Cass. n. 23809/2020, Cass. n. 6846/2021). 2.3.1 Al riguardo, è stato osservato: -che, a mente dell’art. 87, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, «se il debitore… è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura»; -che, a fronte del chiaro tenore letterale della norma citata, non si comprenderebbe per quale ragione il concessionario dovrebbe ritenersi gravato dell’onere di notificare la cartella al curatore; onere che non potrebbe comunque legittimarlo alla riscossione coattiva del credito nei confronti del fallimento e che avrebbe, pertanto, la sola funzione di informareil curatore della pretesa erariale derivante dall’avvenuta iscrizione a ruolo del tributo, ovvero la medesimafunzione assolta mediante il deposito della domanda di insinuazione contenente l’estratto del ruolo (cfr. Cass.n. 13087/2018, Cass. n. 3876/2015). 2.3.2 È stato, inoltre, posto in evidenza che non appare convincente la contraria opinione sostenuta da una parte della dottrina, secondo la quale la notificazione della cartella di pagamento rappresenterebbe un adempimento necessario quando il ruolo funga, oltre che da strumento di riscossione, anche da atto di imposizione, come tipicamente accade proprio in caso di procedimento di controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bisD.P.R. n. 600 del 1973.

A questa tesi si è efficacemente replicato che la dichiarazione presentata dal contribuente esaurisce da sola la fattispecie dell’accertamento dell’obbligazione tributaria e, in caso di inadempimento, costituisce di per sè titolo per la riscossione dell’imposta liquidata sulla scorta dei dati desunti dalla dichiarazione stessa (cfr. Cass. n. 3609/2016, Cass. n. 6846/2021).

Coerentemente con tale impostazione, si è affermato che l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento emessa in sèguito a liquidazione effettuata secondo procedure automatizzate può essere assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione del contribuente (cfr. Cass. n. 38119/2022, Cass. n. 23632/2022, Cass. n. 16517/2021, Cass. n. 7536/2020).

3. I rilievi innanzi svolti dimostrano che nessun interesse aveva il curatore del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ad impugnare la cartella di pagamento di cui trattasi , sul presupposto dell’inosservanza del termine decadenziale fissato dall’art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973, dal momento che l’eventuale annullamento dell’atto non avrebbe comunque impedito all’[OSCURATO:PERSONA] o all’agente della riscossione di presentare domanda di insinuazione al passivo del credito tributario iscritto a ruolo (cfr. Cass. n. 6846/2021, riguardante una fattispecie analoga). 3.1 L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, secondo periodo, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta.

4. Ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c., deve provvedersi in ordine alle spese dell’intero processo. 4.1 Valutato l’esito complessivo della lite, ritiene la Corte che debba disporsi la compensazione integrale delle spese dei due gradi di merito fra tutte le parti e pronunciarsi la condanna del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

Si rammenta, in proposito, che la compensazione delle spese di un grado del processo, non collidendo con il principio dell’infrazionabilità della soccombenza, ben può coesistere con la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi (cfr. Cass. n. 7146/2017). 4.2 Nessuna statuizione sulle spese del grado di legittimità va adottata nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza perché la causa non poteva essere proposta; compensa interamente fra tutte le parti le spese dei due gradi di merito e condanna il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore, a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.100 euro, oltre al rimborso forfettario delle spese genera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 15278/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato in ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma al largo della Fontanella di Borghese n. 84 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 11352/2015 depositata il 14 dicembre 2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per conto dell’Agenzia delle Entrate, all’esito del controllo secondo procedure automatizzate della dichiarazione dei redditi presentata dalla società fallita in bonis in relazione all’anno d’imposta 2006. A fondamento del ricorso deduceva che la cartella era stata notificata oltre il termine fissato a pena di decadenza dall’art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973. Con sentenza n. 6881/2014, resa nel contraddittorio dell’agente della riscossione e dell’Agenzia delle Entrate, l’adìta Commissione accoglieva il ricorso, annullando l’atto esattivo impugnato. L’appello successivamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. veniva respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania con sentenza n. 11352/2015 depositata il 14 dicembre 2015. Rilevava il giudice regionale: - che la cartella in questione era stata notificata al curatore fallimentare il 17 novembre 2011, oltre il termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 1, comma 5-bis, lettera a), D.L. n. 106 del 2005, convertito in L. n. 156 del 2005, scaduto il 31 dicembre 2010; - che dovevano ritenersi «estranee alla fattispecie» le norme in tema di interruzione del processo invocate a sostegno dell’esperito gravame, poiché «la notifica della cartella e(ra) stata effettuata a fallimento già dichiarato, correttamente al curatore, e il ricorso di primo grado e (ra) stato introdotto dalla curatela». Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 e 25 D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art.2945 c.c. e degli artt. 43 e 51 L.F.. 1.1 A sostegno dell’esperito gravame di legittimità si deduce quanto appresso: -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione era stata cancellata dal registro delle imprese fin dal 2 febbraio 2010, sicchè l’eventuale notificazione della cartella effettuata nei suoi confronti dopo quella data sarebbe risultata affetta da nullità; -qualora il debitore sia dichiarato fallito, il credito erariale deve essere fatto valere in sede concorsuale, stante il divieto di azioni esecutive individuali posto dall’art. 51 L.F.: in tal caso, spetta al concessionario chiedere, sulla base del ruolo, l’ammissione del credito al passivo della procedura per conto dell’Agenzia delle Entrate (ammissione che, ove sorgano contestazioni circa la pretesa dell’[OSCURATO:PERSONA], andrà disposta con riserva); -conseguentemente, nel caso di specie, la notificazione della cartella non costituiva un adempimento necessario, ma assolveva la mera funzione di informare il curatore fallimentare della pretesa erariale derivante dalla iscrizione a ruolo, nulla essendo viceversa precluso in merito alla insinuazione al passivo fallimentare ed alle attività conseguenti : ciò in quanto, una volta subentrata la procedura fallimentare, le attività di riscossione coattiva esattoriale, delle quali la cartella esattoriale rappresenta l’inizio, devono essere sospese, né possono esserne intraprese di nuove, subentrando le attività proprie della procedura fallimentare ; -risulta errata la ricostruzione operata dai giudici della CTR della Campania nel dare rilevanza determinante alla norma di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/73, senza valutarne la necessaria lettura in combinato disposto con le norme di cui all’art. 87 del medesimo decreto, nonché agli artt. 51 della legge fallimentare e 2495 del codice civile, i quali, letti in combinato disposto, determinano una estensione dei termini decadenziali e prescrizionali che, lungi dall’essere meramente dilatoria, è resa necessaria ai fini della individuazione corretta del soggetto legittimato a ricevere la notifica predetta e, successivamente, in sede di formazione del passivo fallimentare, a rispondere del debito medesimo ; -alla luce di quanto precede, il giudice d’appello avrebbe, al più, potuto dichiarare inefficace la cartella esattoriale ai fini della eventuale riscossione coattiva del credito, ma non certamente nulla la stessa . 2. L’esame del motivo innanzi riassunto rimane assorbito dal rilievo officioso dell’originaria improponibilità della domanda del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, ovvero quella di annullamento della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per debiti tributari della società fallita in bonis. 2.1 Valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni. 2.2 I crediti concorsuali, compresi quelli di natura tributaria, sono sottoposti al rito dell’accertamento del passivo, ex artt. 92 e ss. L.F.. Anche quando la sussistenza e la misura del credito sono accertate altrove, la domanda di ammissione al passivo va in ogni caso proposta in sede concorsuale e spetta pur sempre al giudice fallimentare stabilire se il credito è opponibile alla massa e assistito da cause legittime di prelazione. 2.3 In argomento, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che, qualora la domanda di insinuazione presentata in àmbito fallimentare abbia ad oggetto un credito tributario, ai fini del suo buon esito non si richiede necessariamente la preventiva notificazione della cartella di pagamento al curatore o al fallito «in bonis» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4126/2012, Cass. n. 14693/2017, Cass. n. 2732/2019, Cass. n. 32998/2019, Cass. n. 23809/2020, Cass. n. 6846/2021). 2.3.1 Al riguardo, è stato osservato: -che, a mente dell’art. 87, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, «se il debitore… è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura»; -che, a fronte del chiaro tenore letterale della norma citata, non si comprenderebbe per quale ragione il concessionario dovrebbe ritenersi gravato dell’onere di notificare la cartella al curatore; onere che non potrebbe comunque legittimarlo alla riscossione coattiva del credito nei confronti del fallimento e che avrebbe, pertanto, la sola funzione di informareil curatore della pretesa erariale derivante dall’avvenuta iscrizione a ruolo del tributo, ovvero la medesimafunzione assolta mediante il deposito della domanda di insinuazione contenente l’estratto del ruolo (cfr. Cass.n. 13087/2018, Cass. n. 3876/2015). 2.3.2 È stato, inoltre, posto in evidenza che non appare convincente la contraria opinione sostenuta da una parte della dottrina, secondo la quale la notificazione della cartella di pagamento rappresenterebbe un adempimento necessario quando il ruolo funga, oltre che da strumento di riscossione, anche da atto di imposizione, come tipicamente accade proprio in caso di procedimento di controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bisD.P.R. n. 600 del 1973. A questa tesi si è efficacemente replicato che la dichiarazione presentata dal contribuente esaurisce da sola la fattispecie dell’accertamento dell’obbligazione tributaria e, in caso di inadempimento, costituisce di per sè titolo per la riscossione dell’imposta liquidata sulla scorta dei dati desunti dalla dichiarazione stessa (cfr. Cass. n. 3609/2016, Cass. n. 6846/2021). Coerentemente con tale impostazione, si è affermato che l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento emessa in sèguito a liquidazione effettuata secondo procedure automatizzate può essere assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione del contribuente (cfr. Cass. n. 38119/2022, Cass. n. 23632/2022, Cass. n. 16517/2021, Cass. n. 7536/2020). 3. I rilievi innanzi svolti dimostrano che nessun interesse aveva il curatore del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ad impugnare la cartella di pagamento di cui trattasi , sul presupposto dell’inosservanza del termine decadenziale fissato dall’art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973, dal momento che l’eventuale annullamento dell’atto non avrebbe comunque impedito all’[OSCURATO:PERSONA] o all’agente della riscossione di presentare domanda di insinuazione al passivo del credito tributario iscritto a ruolo (cfr. Cass. n. 6846/2021, riguardante una fattispecie analoga). 3.1 L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, secondo periodo, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. 4. Ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c., deve provvedersi in ordine alle spese dell’intero processo. 4.1 Valutato l’esito complessivo della lite, ritiene la Corte che debba disporsi la compensazione integrale delle spese dei due gradi di merito fra tutte le parti e pronunciarsi la condanna del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. Si rammenta, in proposito, che la compensazione delle spese di un grado del processo, non collidendo con il principio dell’infrazionabilità della soccombenza, ben può coesistere con la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi (cfr. Cass. n. 7146/2017). 4.2 Nessuna statuizione sulle spese del grado di legittimità va adottata nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza perché la causa non poteva essere proposta; compensa interamente fra tutte le parti le spese dei due gradi di merito e condanna il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore, a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.100 euro, oltre al rimborso forfettario delle spese genera
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