CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32029/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto in abitazione considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di escludere la recidiva ovvero stimare prevalete la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e concedere le circostanze attenuanti generiche - è inammissibile in quanto in parte qua era inammissibile l'atto di appello poiché del tutto generico (atteso che non si affidava e enunciati essertivi) e tale inammissibilità va qui rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente 1• inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricors P.Q.M