CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19639/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/1985avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] FrancescaLoy che ha concluso chiedendo la reiezione dei due ricorsisentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e in qualità di sostitutoprocessuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestochiede l'accoglimento di entrambi i ricorsi, riportandosi alla memoria depositata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Roma haconfermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia irrogata dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri ai danni di [OSCURATO:PERSONA] eNicoletti [OSCURATO:PERSONA], responsabili di più fatti di reato, descritti al capo 1) dellarubrica e sanzionati ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990,realizzati in concorso tra loro oltre che con [OSCURATO:PERSONA], aggravati ai sensi delcomma 6 dello stesso articolo.Con la stessa sentenza è stata confermata la responsabilità del solo Spinelliquanto alla cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, punita ai sensidel quarto comma dell’art. 73 citato, descritta al capo 2).2. Interpongono autonomi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si adducono tre motivi di impugnazione.3.1. Con il primo motivo si contesta la qualificazione ascritta alle condotte direato attribuite al ricorrente, alla luce della modestia ponderale della sostanzaoggetto di cessione negli episodi apprezzati a sostegno della ritenutaresponsabilità e del portato meramente congetturale delle considerazioni spesenel risalire al complessivo volume di affari e al contesto criminale all’interno delquale tali condotte si sarebbero innestate.3.2. Con il secondo motivo si contesta l’applicazione dell’aggravante di cuiall’art. 73, comma 6, d.p.r. n. 309 del 1990 avuto riguardo in particolare alcontributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto in posizione apicale nel contestoconcorsuale descritto dall’imputazione, alla luce di una ricostruzione unitaria dellevicende contestate frutto di una lettura del tutto travisata delle emergenzeacquisite, in particolare con riguardo ai colloqui intercettati, che, nel loro tenoreoggettivo, non varrebbero a sostenere l’accusa prospettata.3.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta integrale difetto di motivazioneavuto riguardo alle attenuanti generiche, avendo la Corte del merito integralmentepretermesso i rilievi difensivi diretti ad emarginare le particolari condizioni di salutee l’impegno lavorativo assunto dall’imputato dopo le condotte a giudizio.3.4. Con l’ultimo motivo di ricorso si lamenta difetto di motivazione conriguardo al rilievo prospettato con l’appello inerente alla pena irrogata alricorrente, che andava determinata nel minimo alla luce delle considerazionicritiche proposte con il gravame, pretermesse dalla Corte del merito.4. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si adducono quattro motivi di ricorso.4.1. Con il primo si adduce vizio di motivazione e violazione di legge avutoriguardo alla valutazione delle emergenze probatorie apprezzate a sostegno delgiudizio di responsabilità.Il ragionamento seguito dai giudici del merito sarebbe congetturale, nonrispettoso del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio a fronte della incertezzainterpretativa offerta dal materiale indiziario acquisito.In particolare, si contesta il significato assegnato alle intercettazionivalorizzate a sostegno del coinvolgimento del ricorrente nei fatti di cessioneascritti allo [OSCURATO:PERSONA], a fronte di espressioni affatto chiare nel loro tenore letteralee in considerazione del fatto che mentre le condotte di cessione contestate vannodall’ottobre del 2019 al marzo del 2020, di contro la posizione del ricorrentesarebbe emersa sulla scena investigativa solo dal dicembre del 2019, rimanendodel tutto estraneo alla cessione di cui al capo 2.4.2. Con il secondo motivo si contesta la valutazione resa nell’escludere laconfigurazione del fatto in termini coerenti alla ipotesi di cui al comma 5 dell’art.73 citato.In particolare, la detta valutazione avrebbe dovuto riguardare gli specifici fattiascritti al ricorrente, certamente riconducibili alla ipotesi di reato rivendicata,evitando valutazioni complessive destinate ad assorbire fatti estranei allaposizione del [OSCURATO:PERSONA].4.3. Con il terzo motivo si contesta l’omessa valutazione resa con riguardo airilievi prospettati in relazione al mancato riconoscimento delle generiche, denegatemalgrado le rilevate condizioni di salute del ricorrente.4.4. L’ultimo motivo attinge la commisurazione della pena rispetto ai singoliaumenti apportati per la continuazione, privi di una puntuale e specificamotivazione.5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria ribadendo le ragioni diammissibilità e fondatezza dei motivi di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Giova premettere che i fatti contestati al capo 1) riguardano diverse cessionidi stupefacente operate direttamente da [OSCURATO:PERSONA] in favore di più cessionari.Trattasi di condotte ascritte al suddetto siccome realizzate in concorso conNicoletti e con altro imputato ([OSCURATO:PERSONA], che ha rinunziato all’appellooriginariamente proposto) e riguardano reati già coperti da giudicato quanto allaposizione di [OSCURATO:PERSONA].Secondo l’impostazione accusatoria, confermata dai giudici del merito condoppia valutazione conforme, le condotte in questione si incuneavano in uncontesto complessivo e unitario che vedeva [OSCURATO:PERSONA] agire quale terminale ultimodi una filiera produttiva che aveva come protagonisti anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dedicati all’approvvigionamento della sostanza ( cocaina) che l’altro concorrenteera tenuto a mettere sul mercato, rendendo poi conto, a fine giornata, degli incassiderivanti dall’attività di spaccio, all’evidenza riconducibile ad complessiva unaegida unitaria.Il quadro probatorio acquisito, ad avviso dei giudici del merito, avrebbe cosìfotografato una complessiva attività di narcotraffico di consistente rilievo, in gradodi garantire flussi finanziari in entrata affatto modesti (cfr pag 6 della sentenzagravata e il riferimento ai ventinovemila euro incassati nonchè pag. 5 quanto agliintroiti mensili di [OSCURATO:PERSONA]); attività criminale , questa, svolta con sistematicità emonitorata lungo un arco temporale non circoscritto (più di sei mesi) nel quale ilcontributo garantito da [OSCURATO:PERSONA] risultava di fatto esposto alle direttive degli altridue concorrenti (quanto alla determinazione dei prezzi e alla verifica dell’impegnomostrato nel collocare su piazza la sostanza), in particolare da [OSCURATO:PERSONA] ( si vedal’intercettazione del 23/12/19 riportata alla pagina 6).2.In questo contesto, emerge la inammissibilità dei rilievi prospettati con iprimi due motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e con i primi due motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA],cui si può dare una risposta unitaria.Le doglianze si risolvono in una lettura alternativa, frazionata e incompletadelle emergenze acquisite, non in grado di mettere in luce effettive e manifesteincongruenze rispetto alla logica valutativa privilegiata in sentenza dai giudici delmerito.2.1. In particolare, i ricorsi trascurano la genesi dell’indagine (si veda dallapagina 2 della sentenza di appello), destinata a disvelare il coinvolgimento diSpinelli in un complessivo contesto di spaccio confermato, in termini circostanziati,dal portato dei fatti descritti nei due capi di imputazione, coerenti alle emergenzeacquisite.Episodi, quelli descritti dalla rubrica, che hanno trovato conferma probatorianon solo negli esiti dell’attività di intercettazione ma anche in quella diosservazione oltre che nei sequestri realizzati in occasione dei diversi sviluppi diindagine, aspetti non affrontati con la dovuta specificità dai due ricorsi.2.2. Di certo, hanno assunto un rilievo decisivo i colloqui captati, estranei adincertezze interpretative e immuni a letture congetturali, soprattutto con riguardoa quelli nei quali [OSCURATO:PERSONA] (con la compagna [OSCURATO:PERSONA] e poi con CristianoAttenni), nel medesimo contesto temporale cristallizzato dalle cessioni copertedalla regiudicanda, dava conto del fatto che tale sua attività si inseriva in uncontesto eterodiretto, facendo capo a soggetti ai quali doveva rendere conto.Soggetti progressivamente identificati dapprima nella persona di [OSCURATO:PERSONA] e poi inNicoletti, identificato solo in un secondo momento (si vedano i riferimenti in talsenso contenuti dalla pagina 4, alle intercettazioni dell’8, del 10, del 13 e del 23novembre 2019, quest’ultima decisiva nell’inquadrare la posizione del ricorrente[OSCURATO:PERSONA]).Il tutto all’esito di un percorso valutativo e di una sintesi argomentativacoerentemente ancorati al dato valorizzato, senza dare conto di fratture logiche.2.3. Che, poi, i tre imputati agissero in una ottica unitaria e concorsuale ècircostanza plasticamente rappresentata dall’intercettazione del 10-11 marzo2020 ( riportata alla pagina 6) che, pacificamente, li vede tutti coinvolti e che dàconto dell’attività di spaccio che [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a realizzare nell’interessecomune: attività in quel preciso ambito temporale messa in crisi dal mancatofunzionamento dei cellullari che fungevano da momento di contatto con i possibiliacquirenti, tanto da mettere in discussione i possibili incassi, aspettoconcordemente rivendicato dagli altri due concorrenti.2.4. Ne emerge, in definitiva, un quadro fattuale che smentisce integralmentei rilievi critici prospettati dai ricorrenti con i primi due motivi dei rispettivi ricorsiperché:a) conforta adeguatamente l’ipotesi accusatoria della complessiva riferibilitàanche a [OSCURATO:PERSONA] delle cessioni ascritte a [OSCURATO:PERSONA], descritte al capo 1);b) legittima l’applicazione dell’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, unavolta inquadrate le dette condotte all’interno della comune attività di detenzione espaccio realizzata dai due ricorrenti in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], ferma laposizione di maggior rilievo ascritta a [OSCURATO:PERSONA];c) supporta la qualificazione data alle dette condotte, considerato ilcomplessivo giro di affari, per capacità di smercio e a monte diapprovvigionamento nel quale risultavano inserite, con sistematicità, le cessioniriscontrate, alla luce degli ingenti guadagni garantiti dall’attività di spaccio, il tuttoin grado di rassegnare una offensività non minima dell’azione illecita incontestazione, all’evidenza incompatibile con l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art.73 citato.3. È manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Per quanto succintamente, la Corte del merito ha giustificato il discostamentodal minimo edittale per il fatto più grave (da sei a sette anni di reclusione) facendoleva sulla personalità criminale del ricorrente, già gravato anche da un precedentespecifico.Indicazione, questa, che integrata, tanto implicitamente quantoevidentemente, dall’oggettivo disvalore della condotta, da adeguato conto dellarelativa valutazione di merito, ponendo il relativo giudizio al riparo da viziprospettabili in questa sede, vieppiù considerando l’entità del discostamento dalminimo edittale.4. Vero è, infine, che la sentenza non offre risposte ai temi riguardantil’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche - aspetto sollecitato dalladifesa di entrambi gli imputati-, e alla assenza di una analitica indicazione quantoai singoli aumenti apportati a titolo di continuazione per i fatti descritti al capo 1)della rubrica, rilievo critico formulato nell’interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], anche conriferimento al correlato difetto di motivazione.Vi è, tuttavia, che i motivi di gravame proposti su tali temi erano all’evidenzaaspecifici rispetto all’argomentare reso dal primo giudice.4.1. Gli appelli dei due imputati, infatti, non mettevano adeguatamente indiscussione le sintetiche ma assorbenti considerazioni spese dal Giudicedell’udienza preliminare di Velletri nel negare le attenuanti atipiche, alla luce delrilevante disvalore delle condotte a giudizio, tali da esaurire gli oneri giustificatividella relativa, discrezionale, valutazione di merito.4.2. Avuto riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio irrogato al [OSCURATO:PERSONA],indistinto tra pena base per il reato più grave e aumenti apportati a titolo dicontinuazione, il rilievo addotto con l’appello non teneva conto delle specificazionirese dal primo giudice con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e ai modestissimiapporti integrativi di pena indicati per quest’ultimo per i numerosi e comuni fattiavvinti dalla continuazione ( tre mesi complessivi alla luce di diverse condottericonducibili al primo comma dell’art. 73 citato); aumenti così modesti che, inquanto tali, non meritavano particolari approfondimenti argomentativi.La sostanziale sovrapposizione tra le due posizioni, in coerenza, più cheadeguatamente consentiva di comprendere il portato degli aumenti irrogati a titolodi continuazione per il detto ricorrente, atteso che il trattamento dei due imputatirisultava differenziato nell’esito finale complessivo (nove anni complessivi direclusione ridotti per il rito a fronte di otto), più gravoso per [OSCURATO:PERSONA] solo inragione della posizione concorsuale qualificata ascritta a quest’ultimo, destinataad incidere a monte prima del computo da rendere ex art 81 cpv cod. pen..4.3. Ne emerge, in coerenza, la complessiva inammissibilità delle censurepretermesse che questa Corte può dichiarare ora per allora.E tanto rende indifferente al fine il silenzio prestato su tali punti dalla sentenzaimpugnata.5. Alla inammissibilità dei ricorsi seguono le pronunce di cui all’art 616,comma 1, cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]