CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44609/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrttte le conclusioni del PG I Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ricorre avverso l'ordinanza de15 ottobre 2021 del G.i.p. del Tribunale di Catania che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di evasione, ai sensi degli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 385 cod. pen., giudicati all'esito di giudizio abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Catania con sentenza del 18 febbraio 2016, definitiva il 10 maggio 2017; 2) al reato dì violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, giudicato dal Tribunale di Catania con sentenza del 27 aprile 2015, definitiva il 29 luglio 2015; 3) al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, giudicato all'esito di giudizio abbreviato dalla Corte di appello dì Catania con sentenza del 21 gennaio 2015, definitiva il 7 aprile 2015. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver evidenziato la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni cinque, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 21.333,00 di multa, così quantificata: pena base per i reati sub 1 dì anni sette, mesi otto di reclusione ed euro 28.000,00 dì multa, aumentata per la continuazione con il reato sub 2 di mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, ulteriormente aumentata per la continuazione con il reato sub 3 di mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, diminuita di un terzo per la scelta del rito. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 442, 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione, in ordine ai medesimi reati sub 1, avrebbe erroneamente applicato due volte la diminuzione dì un terzo dì pena per la scelta del rito abbreviato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per ì reati separatamente giudicati sulla base dei criterì dettati dalla stessa norma. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satellite che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375). In altri termini, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazìone della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto ad effettuare. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha qualificato quale pena più grave quella già stabilita per entrambi i reati sub 1, senza specificare quale di essi debba ritenersi il più grave. Così facendo, il giudice dell'esecuzione non ha reso possibile comprendere quali siano stati i passaggi da lui seguiti nella rideterminazione della pena finale, anche considerando l'errore di diritto lamentato dal ricorrente. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha già avuto modo di chiarire che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati c.d. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547), e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888). Nel caso in esame, come ha correttamente rilevato dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha erroneamente applicato un'ulteriore diminuzione di pena di un terzo sulla pena di anni sette, mesi otto ed euro 28.000,00 di multa di cui ai reati sub 1, già diminuita di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, ha applicato la diminuzione di un terzo di pena anche per il reato sub 2, giudicato con rito ordinario. 2. In forza di quanto sopra, la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le inda