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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00186/2024

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ciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30259/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’AMICO (C.F.

DMCCCZ72M5F158R) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec e –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] – definizione agevolata N.30259/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 4258/05/22, depositata in data 10 maggio 2022.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 22 novembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2014, relativo a IRAP,che traeva origine da un PVC e con il quale si era ritenut a la natura commerciale della A. S. D. [OSCURATO:PERSONA] , co n determinazione del reddito di impresa e recupero di maggiori imposte; che l’avviso veniva notificato al contribuente quale legale rappresentante, nonché, come risulta dalla sentenza impugnata,quale «autore delle violazioni quale persona che aveva agito in nome e per conto dell’associazione responsabile ai sensi dell’art. 38 cod. civ.» e che nella sentenza impugnata si è dato atto della riunione in primo grado di altro ricorso promosso dai coobbligati in solido ex art. 38 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che la CTP di Ragusa, previa riunione dei ricorsi, ha dichiarato la definitività dell’accertamento nei confronti dell’associazione [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il ricorso fosse stato proposto dall’Incardona in proprio e non quale legale rappresentante dell’associazione; ha, poi, accolto parzialmente il ricorso presentato dagli associati Incardona, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rideterminando il reddito dell’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rideterminazione degli importi nei confronti degli obbligati e ha accolto integralmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; N.30259/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino che la CTR della Sicilia, con sentenza in data 10 maggio 2022, ha rigettato l’appello dell’associato Incardona , ritenendo che l’atto impositivo è stato correttamente motivato, stante la conoscenza dell’originario PVC da parte del ricorrente, ritenendo altresì corretta la metodologia analitico-induttiva utilizzata dall’Ufficio e ritenendo rilevanti la mancata iscrizione dell’A.S.D. al [OSCURATO:PERSONA] delle Associazioni e [OSCURATO:PERSONA], la mancata produzione del rendiconto finanziario e l’assenza di democraticità ; ha, poi, accertato il giudice di appello che l’associazio ne svolgeva attività economica tramite la gestione di tornei di poker tipo [OSCURATO:PERSONA] quali prendevano parte anche non associati, per i quali veniva richiesto il versamento di un corrispettivo e ha accertato lo svolgimento di attività professionale da parte dell’Incardona e degli altri associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando quanto all’Incardona la qualità di vicepresidente dell’associazione dall’8 settembre 2014; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorsol’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ. nella parte in cui il giudice di appello ha valutato le prove a carico del contribuente, ritenendo la motivazione illogica e priva di riscontro delle difese di parte contribuente, contestandosi, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’avviso di accertamento correttamente motivato, avendo dovuto l’Ufficio procedere alla produzione in giudizio del PVCe dei suoi allegati; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., error in iudicando in relazione all’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ritenendo che la sentenza abbia N.30259/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino violato il principio di competenza in relazione al periodo di imposta oggetto di accertamento. che con il terzo motivo si deduce violazione in relazione all’ « ar t. 360, comma 1° n. 5) C.P.C., in relazione all’art. 15 del D.lgs. n. 546/92 e D.M. 55/14.

Error in judicando», per non avere il giudice di appello indicato i criteri di liquidazione delle spese del primo e secondo grado di giudizio (benché siano state liquidate le sole spese del giudizio di appello), tenuto conto della riduzione tariffaria di cui all’art. 15 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; che il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo a termini dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022; che, come risulta dall’istanza del ricorrente in data 5 ottobre 2022 e dalla documentazione allegata, l’istanza risulta presentata non dal ricorrente ma daComitini Dario e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diversa intimazione di pagamento; che, come risulta dalla sentenza impugnata, tali soggetti sono coobbligatidel ricorrente, già associati della A. S. D. [OSCURATO:PERSONA], il cui autonomo ricorso (compreso l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) era stato originariamente riunito in primo grado e deciso simultaneamente; che appare, pertanto, opportuno interloquir e con il controricorrente, per verificare se – stante il disposto dell’art. 1, comma 202, l. n. 197/2022– vi è tuttora interesse alla decisione ; P. Q. M. La Corte dispone che il controricorrente comunichi, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, se ha interesse alla decisione e dis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30259/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’AMICO (C.F. DMCCCZ72M5F158R) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec e –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] – definizione agevolata N.30259/22 R.G. Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 4258/05/22, depositata in data 10 maggio 2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 22 novembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2014, relativo a IRAP,che traeva origine da un PVC e con il quale si era ritenut a la natura commerciale della A. S. D. [OSCURATO:PERSONA] , co n determinazione del reddito di impresa e recupero di maggiori imposte; che l’avviso veniva notificato al contribuente quale legale rappresentante, nonché, come risulta dalla sentenza impugnata,quale «autore delle violazioni quale persona che aveva agito in nome e per conto dell’associazione responsabile ai sensi dell’art. 38 cod. civ.» e che nella sentenza impugnata si è dato atto della riunione in primo grado di altro ricorso promosso dai coobbligati in solido ex art. 38 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che la CTP di Ragusa, previa riunione dei ricorsi, ha dichiarato la definitività dell’accertamento nei confronti dell’associazione [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il ricorso fosse stato proposto dall’Incardona in proprio e non quale legale rappresentante dell’associazione; ha, poi, accolto parzialmente il ricorso presentato dagli associati Incardona, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rideterminando il reddito dell’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rideterminazione degli importi nei confronti degli obbligati e ha accolto integralmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; N.30259/22 R.G. Est. F. D’Aquino che la CTR della Sicilia, con sentenza in data 10 maggio 2022, ha rigettato l’appello dell’associato Incardona , ritenendo che l’atto impositivo è stato correttamente motivato, stante la conoscenza dell’originario PVC da parte del ricorrente, ritenendo altresì corretta la metodologia analitico-induttiva utilizzata dall’Ufficio e ritenendo rilevanti la mancata iscrizione dell’A.S.D. al [OSCURATO:PERSONA] delle Associazioni e [OSCURATO:PERSONA], la mancata produzione del rendiconto finanziario e l’assenza di democraticità ; ha, poi, accertato il giudice di appello che l’associazio ne svolgeva attività economica tramite la gestione di tornei di poker tipo [OSCURATO:PERSONA] quali prendevano parte anche non associati, per i quali veniva richiesto il versamento di un corrispettivo e ha accertato lo svolgimento di attività professionale da parte dell’Incardona e degli altri associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando quanto all’Incardona la qualità di vicepresidente dell’associazione dall’8 settembre 2014; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorsol’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ. nella parte in cui il giudice di appello ha valutato le prove a carico del contribuente, ritenendo la motivazione illogica e priva di riscontro delle difese di parte contribuente, contestandosi, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’avviso di accertamento correttamente motivato, avendo dovuto l’Ufficio procedere alla produzione in giudizio del PVCe dei suoi allegati; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., error in iudicando in relazione all’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ritenendo che la sentenza abbia N.30259/22 R.G. Est. F. D’Aquino violato il principio di competenza in relazione al periodo di imposta oggetto di accertamento. che con il terzo motivo si deduce violazione in relazione all’ « ar t. 360, comma 1° n. 5) C.P.C., in relazione all’art. 15 del D.lgs. n. 546/92 e D.M. 55/14. Error in judicando», per non avere il giudice di appello indicato i criteri di liquidazione delle spese del primo e secondo grado di giudizio (benché siano state liquidate le sole spese del giudizio di appello), tenuto conto della riduzione tariffaria di cui all’art. 15 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; che il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo a termini dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022; che, come risulta dall’istanza del ricorrente in data 5 ottobre 2022 e dalla documentazione allegata, l’istanza risulta presentata non dal ricorrente ma daComitini Dario e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diversa intimazione di pagamento; che, come risulta dalla sentenza impugnata, tali soggetti sono coobbligatidel ricorrente, già associati della A. S. D. [OSCURATO:PERSONA], il cui autonomo ricorso (compreso l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) era stato originariamente riunito in primo grado e deciso simultaneamente; che appare, pertanto, opportuno interloquir e con il controricorrente, per verificare se – stante il disposto dell’art. 1, comma 202, l. n. 197/2022– vi è tuttora interesse alla decisione ; P. Q. M. La Corte dispone che il controricorrente comunichi, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, se ha interesse alla decisione e dis
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