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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 1950

Cassazione n. 07468/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nonché le conclusioni scritte trasmesse nell'interesse della Ferrante, con la quale si chiede il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza del 12 giugno 2023, con la quale il Tribunale di Torino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di diffamazione, per tardività della querela, presentata dalla persona offesa solo in data 28 luglio 2020, sebbene avesse riferito di avere appreso del contenuto dell'email diffamatoria già in data 19 marzo 2020.

Il ricorrente invoca la sospensione del decorso del termine per proporre querela quale prevista, per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il giorno 11 maggio 2020, dall'art. 221 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla

I. 17 luglio 2020, n. 77.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché conclusioni scritte nell'interesse della Ferrante, con le quali si insiste per il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso è fondato, dal momento che, assumendo proprio i dati indicati nella sentenza impugnata e sopra riportati, il termine di tre mesi previsto dall'art. 124 cod. pen., decorrente dal 19 marzo 2020, data della trasmissione del messaggio di posta elettronica e di conoscenza da parte della persona offesa, non era destinato a scadere il 19 luglio 2020, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 83, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (periodo aggiunto dall'art. 221 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), "per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale".

Alla luce dei sessantaquattro giorni di sospensione, la querela presentata in data 28 luglio 2020 deve ritenersi tempestiva.

4. Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Torino per il g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nonché le conclusioni scritte trasmesse nell'interesse della Ferrante, con la quale si chiede il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza del 12 giugno 2023, con la quale il Tribunale di Torino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di diffamazione, per tardività della querela, presentata dalla persona offesa solo in data 28 luglio 2020, sebbene avesse riferito di avere appreso del contenuto dell'email diffamatoria già in data 19 marzo 2020. Il ricorrente invoca la sospensione del decorso del termine per proporre querela quale prevista, per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il giorno 11 maggio 2020, dall'art. 221 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla I. 17 luglio 2020, n. 77. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché conclusioni scritte nell'interesse della Ferrante, con le quali si insiste per il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso è fondato, dal momento che, assumendo proprio i dati indicati nella sentenza impugnata e sopra riportati, il termine di tre mesi previsto dall'art. 124 cod. pen., decorrente dal 19 marzo 2020, data della trasmissione del messaggio di posta elettronica e di conoscenza da parte della persona offesa, non era destinato a scadere il 19 luglio 2020, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 83, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (periodo aggiunto dall'art. 221 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), "per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale". Alla luce dei sessantaquattro giorni di sospensione, la querela presentata in data 28 luglio 2020 deve ritenersi tempestiva. 4. Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Torino per il g
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