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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27885/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5544/24 - [OSCURATO:PERSONA] • Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo dell'atto di appello e comunque manifestamente infondato.

In particolare, l'unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Sul punto, tuttavia, H ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà conto della complessiva gravità del fatto - desunta dalle circostanze di tempo e di luogo in cui è stata posta in essere l'evasione non -, che è ostativa al beneficio richiesto.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5544/24 - [OSCURATO:PERSONA] • Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo dell'atto di appello e comunque manifestamente infondato. In particolare, l'unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Sul punto, tuttavia, H ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà conto della complessiva gravità del fatto - desunta dalle circostanze di tempo e di luogo in cui è stata posta in essere l'evasione non -, che è ostativa al beneficio richiesto. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 27885/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris