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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 18373/2026

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igliere [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVAZIONE Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è stato depositato, a mezzo pec, il 13/03/2026, oltre il termine di gg. 45 previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., scadente il 12/03/2026; Ritenuto che, pertanto, il ricorso è inammissibile con declaratoria de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che sì stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore Il/[OSCURATO:PERSONA] apozzi cleprile [OSCURATO:PERSONA] 2 1 MAG 2026 [OSCURATO:PERSONA] I0 GIUDIZIARI Dott.ss G ppina Cirimele 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVAZIONE Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è stato depositato, a mezzo pec, il 13/03/2026, oltre il termine di gg. 45 previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., scadente il 12/03/2026; Ritenuto che, pertanto, il ricorso è inammissibile con declaratoria de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che sì stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore Il/[OSCURATO:PERSONA] apozzi cleprile [OSCURATO:PERSONA] 2 1 MAG 2026 [OSCURATO:PERSONA] I0 GIUDIZIARI Dott.ss G ppina Cirimele 2
Sentenza Cassazione n. 18373/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris