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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 dicembre 2025

Cassazione n. 01312/2026

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. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]Oro n. 206, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2944/2018, depositata in data 8 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento n.

TK031201243/2012, relativo ad Ires, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2006, deducendo, per Oggetto: Avviso di accertamento – Ordinanza interlocutoria –Rinvio a nuovo ruolo. quanto risulta dal ricorso per cassazione, la nullità dell’atto per carenza di motivazione, in quanto nello stesso era richiamata una segnalazione dell’Agenzia delle entrate –Direzione regionale del Veneto, che, però, non risultava allegata in copia all’avviso, nonché la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, che avrebbe dovuto essere esercitato non oltre il 31/12/2011, mentre l’avviso di accertamento era stato notificato il 27/12/2012.

La CTP accoglieva il ricorso con condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese giudiziali.

2. L’appello proposto dall’Ufficio veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che rigettava il ricorso originario.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a dieci motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato che:

1. Preliminarmente occorre rilevare che l’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stato dapprima comunicato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della [OSCURATO:SOCIETA]., ma, non essendo tale comunicazione andata a buon fine, in quanto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava non più iscritta nel Reginde a seguito della sua cancellazione dall’albo degli avvocati, l’avviso è stato comunicato a mezzo pec alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. in data 30/09/2025.

Sussistono, però, fondati dubbi in ordine all’attuale esistenza della società contribuente, e dunque alla validità della predetta comunicazione, posto che dagli atti del proc. n. 25275/2023 R.G., in cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto la riunione al proc. n. 5273/2019 R.G. trattato all’odierna adunanza camerale, risulta che la predetta società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30/11/2017.

2. Appare, quindi, opportuno disporre rinvio del presente giudizio a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di verificare, tramite visura camerale, se la [OSCURATO:SOCIETA]. risulti estinta e, in caso di esito positivo di tale accertamento, di comunicare l’avviso di adunanza camerale ai soci della società contribuente presso la residenza risultante dalla predetta visura.

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria di verificare, tramite visura camerale, se la [OSCURATO:SOCIETA]. risulti estinta e, in caso di esito positivo di tale accertamento, di comunicare l’avviso di adunanza camerale ai soci della società contribuente presso la residenza risultante dalla predetta visura.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]Oro n. 206, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2944/2018, depositata in data 8 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento n. TK031201243/2012, relativo ad Ires, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2006, deducendo, per Oggetto: Avviso di accertamento – Ordinanza interlocutoria –Rinvio a nuovo ruolo. quanto risulta dal ricorso per cassazione, la nullità dell’atto per carenza di motivazione, in quanto nello stesso era richiamata una segnalazione dell’Agenzia delle entrate –Direzione regionale del Veneto, che, però, non risultava allegata in copia all’avviso, nonché la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, che avrebbe dovuto essere esercitato non oltre il 31/12/2011, mentre l’avviso di accertamento era stato notificato il 27/12/2012. La CTP accoglieva il ricorso con condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese giudiziali. 2. L’appello proposto dall’Ufficio veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che rigettava il ricorso originario. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a dieci motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Preliminarmente occorre rilevare che l’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stato dapprima comunicato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della [OSCURATO:SOCIETA]., ma, non essendo tale comunicazione andata a buon fine, in quanto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava non più iscritta nel Reginde a seguito della sua cancellazione dall’albo degli avvocati, l’avviso è stato comunicato a mezzo pec alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. in data 30/09/2025. Sussistono, però, fondati dubbi in ordine all’attuale esistenza della società contribuente, e dunque alla validità della predetta comunicazione, posto che dagli atti del proc. n. 25275/2023 R.G., in cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto la riunione al proc. n. 5273/2019 R.G. trattato all’odierna adunanza camerale, risulta che la predetta società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30/11/2017. 2. Appare, quindi, opportuno disporre rinvio del presente giudizio a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di verificare, tramite visura camerale, se la [OSCURATO:SOCIETA]. risulti estinta e, in caso di esito positivo di tale accertamento, di comunicare l’avviso di adunanza camerale ai soci della società contribuente presso la residenza risultante dalla predetta visura. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria di verificare, tramite visura camerale, se la [OSCURATO:SOCIETA]. risulti estinta e, in caso di esito positivo di tale accertamento, di comunicare l’avviso di adunanza camerale ai soci della società contribuente presso la residenza risultante dalla predetta visura. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] L
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