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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19219/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.15624/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, (già [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione) domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] nr. 6551 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -controricorrente- avverso la sentenza nr.294/2019 della Corte d’Appello di Firenze depositata in data 7/2/2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/4/ 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La soc.

SO.CO.PEL.srl convenne in giudizio la Banca CR Pisa per sentir accertare che la correntista non era debitrice nei confronti della Cassa di Risparmio di Pisa della somma di € 118.140,41 e per sentir condannare quest’ultima alla restituzione delle somme maggiormente corrisposte e al risarcimento dei danni per effetto della illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi e dei tassi di interesse ultralegali, non espressamente concordati per iscritto, e per l’addebito di commissione bancarie non espressamente concordate in relazione a due rapporti di conto corrente; 2 Il Tribunale di Pisa, accertata l’illegittimità dell’applicazione degli interessi anatocistici, decurtò il credito della Banca, dalle maggiori somme addebitate a titolo anatocismo (€ 4.432,90) e lo rideterminò nella somma di € 113.707,61. 3 Sul gravame di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (nuova denominazione della SO.CO.PEL.srl ), la Corte di Appello di Firenze ha respinto l’appello rilevando : a) che gli interessi, le commissioni e le spese erano state espressamente previste anche nella loro quantificazione dall’art. 7 del contratto, espressamente sottoscritto dal correntista ex art 1341 e 1342 cc, con il richiamo al foglio informativo allegato da considerarsi parte integrante del contratto che il correntista avrebbe dovuto produrre; b) che, con riferimento alle commissioni e alle spese, la censura dell’appellante di omessa o immotivata pronuncia sul punto era infondata e, quindi, una motivazione esisteva, c) che il giudice di primo grado aveva applicato la capitalizzazione annuale proprio come richiesto dall’attore in atto di citazione essendo inammissibile ogni modifica della originaria domanda; d) che correttamente il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di ripetizione della somma di € 4.423,90 in quanto la società solo nella comparsa conclusionale aveva allegato di aver corrisposto alla Banca la somma di € 120.000 in data 26/5/2006 ma la banca aveva replicato contestando l’imputazione del pagamento al debito di cui è causa e la ricorrente non aveva fornito la prova di tale imputazione; e) che non poteva configurarsi alcun concreto danno risarcibile per effetto della illegittima applicazione degli interessi anatocistici stante il permanere della posizione a debito, per € 113.707,61, dell’ex correntista alla chiusura del conto dell’esiguità dell’importo illegittimamente addebitato. 4 [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi; [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto attività difensiva con controricorso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1284,1350,2033, 2735 e 2697 e 117 d.lvo 385/1993, in relazione all’art 360 nr 3 cpc, per avere l’impugnata sentenza fatto mal governo dei principi di ripartizione dell’onere probatorio spettando all’istituto di credito, convenuto in giudizio per l’applicazione degli interessi nella misura superiori al tasso legale risultanti dagli estratti conto, fornire la prova della sussistenza di una valida pattuizione per iscritto. 1.2 Con il secondo motivo la ricorrente reitera violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1284,1350,2033 2735 e 2697 e 117 d.lvo 385/1993 in relazione all’art.360 nr 3 cpc e/o dell’art360 1 comma nr. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo; si afferma che dai contratti prodotti dalla Banca non risultava la determinazione degli interessi. 1.3 Con il terzo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 2698 cc, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, 99,112, 116 183 e 187 cpc, in relazione agli artt. 360 1 comma nr. 4 cpc e 360 1 comma nr. 5 cpc, per omesso esame di un fatto decisivo; si sostiene che, contrariamente a quanto argomentato in sentenza, non solo l’attrice non aveva chiesto applicarsi in luogo della capitalizzazione trimestrale quelle annuale ma nella richiesta di ammissione della CTU contabile si sollecitava l’eliminazione di qualsiasi capitalizzazione periodica degli interessi ed in tutti gli atti difensivi l’attore aveva sempre reiterato richiesta di rideterminazione dell’entità del saldo del conto corrente senza alcuna capitalizzazione degli interessi. 1.4 Con il quarto motivo la ricorrente prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1193, 1362, 1363, 2697 cc 115 e 116 cpc e/o omesso esame di un fatto decisivo; si afferma che, in difformità con quanto affermato in sentenza, vi era la prova della imputazione della corresponsione della somma di € 120.000 al saldo a debito del conto corrente desumibile dalla mancata contestazione nella memoria di replica alla conclusione dell’attrice che aveva affermato il pagamento e dalla ammissione da parte della banca della riferibilità del versamento anche al rapporto debitorio nascente dal conto corrente.

Si evidenzia, inoltre, che, una volta accertato il pagamento da parte del correntista, spettava alla Banca fornire la prova della destinazione dell’atto solutorio a soddisfare crediti diversi da quello oggetto di causa. 1.5 Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 191 e 198 cpc per non aver ammesso l’integrazione di CTU. 1.6 Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226, 1285, 1815, 2033, 2056 2697 cc e 117 d.lvo 385/1993 per aver errato a non liquidare il danno in via equitativa utilizzando il criterio suggerito dalla S.U.di questa Corte nella misura pari alla differenza positiva tra gli interessi al saggio legale e il rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza annuale. 2 Il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati. 2.1 Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, nell’azione di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi (Cass.22872/2010 e 7501/2012); ne consegue chenella fattispecie è la società correntista che deve dimostrare la valida causa debendi indicata nella illegittima pattuizione di interessi ultralegali. 2.2 Orbene, la Corte ha accertato che l’art. 7 del contratto di conto corrente, espressamente sottoscritto dalla correntista ex art 1341 e 1341 cc e versato in atti dalla banca, richiamava per la determinazione degli interessi il foglio informativo da considerarsi parte integrante del contratto; la correntista per contro non ha prodotto documenti contrattuali o fornito altri elementi probatori idonei a smentire la documentazione prodotta dalla banca che ha fornito la prova della determinazione scritta degli interessi, sia pur per relationem, attraverso il richiamo ai criteri estrinseci di cui al documento informativo. 3 Il terzo motivo è fondato per quanto di ragione. 3.3 A fronte dello specifico motivo di appello, la Corte fiorentina ha disatteso la censura sul presupposto che la società attrice avesse nell’atto di citazione indicato la capitalizzazione annuale in sostituzione della clausola, ritenuta illegittima, dell’applicazione degli interessi anatocistici su base trimestrale. 3.4 Ora, a parte il fatto che, come documentato nel corpo del ricorso, la correntista aveva sin dall’atto di citazione sollecitato mediante la CTU il ricalcolo del saldo senza applicazione di alcuna capitalizzazione, rileva il Collegio che l’esclusione di ogni sorta di computo anatocistico è una conseguenza, autorevolmente affermata da questo Collegio nella sua massima espressione (cfr. Cass.

S.U. 14118/2010), della declaratoria di nullità della capitalizzazione trimestrale sicché tale operazione di calcolo va effettuata indipendentemente dalle allegazioni delle parti. 3.5 E’ stato, infatti, affermato che «ove il giudice abbia rilevato d'ufficio ed accolto, la questione dell'invalidità della clausola di anatocismo, dichiarando la nullità parziale del contratto per l'invalidità di essa, egli ha anche il dovere di decidere delle conseguenti questioni, in diritto o in fatto, nascenti dalla dichiarazione di detta nullità, cosicché se alcuna di esse non necessitante dell'impulso della parte (in ordine alle necessarie allegazioni in fatto ed alle richieste probatorie) non sia stata esaminata o portata alle dovute conseguenze, ben può la parte - che abbia ragione di dolersene - sollevare la censura anche nel successivo grado di giudizio e finanche in quello di cassazione»(cfr. Cass 17150/2016). 3.6 Nel caso di specie la Corte territoriale, avendo dichiarato la nullità della clausola di trimestralizzazione degli interessi avrebbe, come del resto richiesto dall’appellante nello specifico mezzo di impugnazione, dovuto trarre le dovute conseguenze ulteriori in conformità con principi enunciati da questa Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 24418 del 2010). 4 Il quarto motivo è infondato. 4.1 E’ principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale « il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale dovrà controdedurre che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (v. ex multis Cass.2015/2007,20288/2011,19039/2019 , 21512/2019). 4.2 Nella controversia in esame non si ravvisa alcuna illecita inversione dell'onere della prova da parte del giudice di appello, posto che è stato accertato che la Banca, che ha sempre negato che il correntista abbia ripianato il saldo negativo del conto corrente, ha imputato il pagamento di € 120.000 da parte della So.Co.Pel. avvenuto in data 26/5/2000, ben otto anni prima dalla dichiarazione di pagamento contenuta nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, «ad un rapporto debitorio a carico di So.Co.Pel, nei confronti della Banca nascente sia dal c.c di cui è causa che da in finanziamento importo scaduto che da due anticipi import scaduti» 4.3 L’allegazione da parte del creditore di una diversa causa del pagamento effettuata dal correntista determina un nuovo ribaltamento dell'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dell’atto solutorio con il saldo passivo del conto corrente. 4.4 Tale prova, secondo la Corte, non è stata fornita (cfr. pagg 3 e 4 della sentenza dove si afferma « non vi sono perciò ragioni sufficienti, in difetto di prova dell’imputazione dell’intero importo di euro 120.000 a saldo del debito per il dare/avere dell’epoca relativo ai rapporti oggetto di causa»). 5 Il quinto motivo è inammissibile per genericità non avendo il ricorrente precisato quale avrebbe dovuto essere l’oggetto preciso della richiesta CTU e cosa fosse indicato nella richiesta 6 Il sesto motivo è anch’esso inammissibile. 6.1 L’impugnata sentenza ha denegato la tutela risarcitoria sulla base della condivisibile ragione che non si può configurare il pregiudizio economico nel differenziale tra interessi legali e interessi Bot per la mancata utilizzazione della somma illegittimamente addebitata per le seguenti ragioni: a) la società era debitrice verso la banca, a cagione del negativo andamento del conto, della somma di € 113.707,61 ed è stata posta in liquidazione divenendo inattiva ; b) l’importo illegittimamente addebitato era modesto. 6.2 La censura non si confronta con il decisum limitandosi ad insistere sulla sussistenza del diritto al risarcimento dei danni per la mancata utilizzazione delle somme indebitamente percepite. 7 In conclusione in accoglimento del terzo motivo la sentenza impugnatava cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito della controversia e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte, accoglie il terzo motivo, rigettati il primo, il secondo e il quarto motivo inammissibili il quinto e il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.15624/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, (già [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione) domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] nr. 6551 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -controricorrente- avverso la sentenza nr.294/2019 della Corte d’Appello di Firenze depositata in data 7/2/2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/4/ 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La soc. SO.CO.PEL.srl convenne in giudizio la Banca CR Pisa per sentir accertare che la correntista non era debitrice nei confronti della Cassa di Risparmio di Pisa della somma di € 118.140,41 e per sentir condannare quest’ultima alla restituzione delle somme maggiormente corrisposte e al risarcimento dei danni per effetto della illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi e dei tassi di interesse ultralegali, non espressamente concordati per iscritto, e per l’addebito di commissione bancarie non espressamente concordate in relazione a due rapporti di conto corrente; 2 Il Tribunale di Pisa, accertata l’illegittimità dell’applicazione degli interessi anatocistici, decurtò il credito della Banca, dalle maggiori somme addebitate a titolo anatocismo (€ 4.432,90) e lo rideterminò nella somma di € 113.707,61. 3 Sul gravame di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (nuova denominazione della SO.CO.PEL.srl ), la Corte di Appello di Firenze ha respinto l’appello rilevando : a) che gli interessi, le commissioni e le spese erano state espressamente previste anche nella loro quantificazione dall’art. 7 del contratto, espressamente sottoscritto dal correntista ex art 1341 e 1342 cc, con il richiamo al foglio informativo allegato da considerarsi parte integrante del contratto che il correntista avrebbe dovuto produrre; b) che, con riferimento alle commissioni e alle spese, la censura dell’appellante di omessa o immotivata pronuncia sul punto era infondata e, quindi, una motivazione esisteva, c) che il giudice di primo grado aveva applicato la capitalizzazione annuale proprio come richiesto dall’attore in atto di citazione essendo inammissibile ogni modifica della originaria domanda; d) che correttamente il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di ripetizione della somma di € 4.423,90 in quanto la società solo nella comparsa conclusionale aveva allegato di aver corrisposto alla Banca la somma di € 120.000 in data 26/5/2006 ma la banca aveva replicato contestando l’imputazione del pagamento al debito di cui è causa e la ricorrente non aveva fornito la prova di tale imputazione; e) che non poteva configurarsi alcun concreto danno risarcibile per effetto della illegittima applicazione degli interessi anatocistici stante il permanere della posizione a debito, per € 113.707,61, dell’ex correntista alla chiusura del conto dell’esiguità dell’importo illegittimamente addebitato. 4 [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi; [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto attività difensiva con controricorso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1284,1350,2033, 2735 e 2697 e 117 d.lvo 385/1993, in relazione all’art 360 nr 3 cpc, per avere l’impugnata sentenza fatto mal governo dei principi di ripartizione dell’onere probatorio spettando all’istituto di credito, convenuto in giudizio per l’applicazione degli interessi nella misura superiori al tasso legale risultanti dagli estratti conto, fornire la prova della sussistenza di una valida pattuizione per iscritto. 1.2 Con il secondo motivo la ricorrente reitera violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1284,1350,2033 2735 e 2697 e 117 d.lvo 385/1993 in relazione all’art.360 nr 3 cpc e/o dell’art360 1 comma nr. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo; si afferma che dai contratti prodotti dalla Banca non risultava la determinazione degli interessi. 1.3 Con il terzo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 2698 cc, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, 99,112, 116 183 e 187 cpc, in relazione agli artt. 360 1 comma nr. 4 cpc e 360 1 comma nr. 5 cpc, per omesso esame di un fatto decisivo; si sostiene che, contrariamente a quanto argomentato in sentenza, non solo l’attrice non aveva chiesto applicarsi in luogo della capitalizzazione trimestrale quelle annuale ma nella richiesta di ammissione della CTU contabile si sollecitava l’eliminazione di qualsiasi capitalizzazione periodica degli interessi ed in tutti gli atti difensivi l’attore aveva sempre reiterato richiesta di rideterminazione dell’entità del saldo del conto corrente senza alcuna capitalizzazione degli interessi. 1.4 Con il quarto motivo la ricorrente prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1193, 1362, 1363, 2697 cc 115 e 116 cpc e/o omesso esame di un fatto decisivo; si afferma che, in difformità con quanto affermato in sentenza, vi era la prova della imputazione della corresponsione della somma di € 120.000 al saldo a debito del conto corrente desumibile dalla mancata contestazione nella memoria di replica alla conclusione dell’attrice che aveva affermato il pagamento e dalla ammissione da parte della banca della riferibilità del versamento anche al rapporto debitorio nascente dal conto corrente. Si evidenzia, inoltre, che, una volta accertato il pagamento da parte del correntista, spettava alla Banca fornire la prova della destinazione dell’atto solutorio a soddisfare crediti diversi da quello oggetto di causa. 1.5 Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 191 e 198 cpc per non aver ammesso l’integrazione di CTU. 1.6 Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226, 1285, 1815, 2033, 2056 2697 cc e 117 d.lvo 385/1993 per aver errato a non liquidare il danno in via equitativa utilizzando il criterio suggerito dalla S.U.di questa Corte nella misura pari alla differenza positiva tra gli interessi al saggio legale e il rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza annuale. 2 Il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati. 2.1 Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, nell’azione di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi (Cass.22872/2010 e 7501/2012); ne consegue chenella fattispecie è la società correntista che deve dimostrare la valida causa debendi indicata nella illegittima pattuizione di interessi ultralegali. 2.2 Orbene, la Corte ha accertato che l’art. 7 del contratto di conto corrente, espressamente sottoscritto dalla correntista ex art 1341 e 1341 cc e versato in atti dalla banca, richiamava per la determinazione degli interessi il foglio informativo da considerarsi parte integrante del contratto; la correntista per contro non ha prodotto documenti contrattuali o fornito altri elementi probatori idonei a smentire la documentazione prodotta dalla banca che ha fornito la prova della determinazione scritta degli interessi, sia pur per relationem, attraverso il richiamo ai criteri estrinseci di cui al documento informativo. 3 Il terzo motivo è fondato per quanto di ragione. 3.3 A fronte dello specifico motivo di appello, la Corte fiorentina ha disatteso la censura sul presupposto che la società attrice avesse nell’atto di citazione indicato la capitalizzazione annuale in sostituzione della clausola, ritenuta illegittima, dell’applicazione degli interessi anatocistici su base trimestrale. 3.4 Ora, a parte il fatto che, come documentato nel corpo del ricorso, la correntista aveva sin dall’atto di citazione sollecitato mediante la CTU il ricalcolo del saldo senza applicazione di alcuna capitalizzazione, rileva il Collegio che l’esclusione di ogni sorta di computo anatocistico è una conseguenza, autorevolmente affermata da questo Collegio nella sua massima espressione (cfr. Cass. S.U. 14118/2010), della declaratoria di nullità della capitalizzazione trimestrale sicché tale operazione di calcolo va effettuata indipendentemente dalle allegazioni delle parti. 3.5 E’ stato, infatti, affermato che «ove il giudice abbia rilevato d'ufficio ed accolto, la questione dell'invalidità della clausola di anatocismo, dichiarando la nullità parziale del contratto per l'invalidità di essa, egli ha anche il dovere di decidere delle conseguenti questioni, in diritto o in fatto, nascenti dalla dichiarazione di detta nullità, cosicché se alcuna di esse non necessitante dell'impulso della parte (in ordine alle necessarie allegazioni in fatto ed alle richieste probatorie) non sia stata esaminata o portata alle dovute conseguenze, ben può la parte - che abbia ragione di dolersene - sollevare la censura anche nel successivo grado di giudizio e finanche in quello di cassazione»(cfr. Cass 17150/2016). 3.6 Nel caso di specie la Corte territoriale, avendo dichiarato la nullità della clausola di trimestralizzazione degli interessi avrebbe, come del resto richiesto dall’appellante nello specifico mezzo di impugnazione, dovuto trarre le dovute conseguenze ulteriori in conformità con principi enunciati da questa Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 24418 del 2010). 4 Il quarto motivo è infondato. 4.1 E’ principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale « il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale dovrà controdedurre che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (v. ex multis Cass.2015/2007,20288/2011,19039/2019 , 21512/2019). 4.2 Nella controversia in esame non si ravvisa alcuna illecita inversione dell'onere della prova da parte del giudice di appello, posto che è stato accertato che la Banca, che ha sempre negato che il correntista abbia ripianato il saldo negativo del conto corrente, ha imputato il pagamento di € 120.000 da parte della So.Co.Pel. avvenuto in data 26/5/2000, ben otto anni prima dalla dichiarazione di pagamento contenuta nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, «ad un rapporto debitorio a carico di So.Co.Pel, nei confronti della Banca nascente sia dal c.c di cui è causa che da in finanziamento importo scaduto che da due anticipi import scaduti» 4.3 L’allegazione da parte del creditore di una diversa causa del pagamento effettuata dal correntista determina un nuovo ribaltamento dell'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dell’atto solutorio con il saldo passivo del conto corrente. 4.4 Tale prova, secondo la Corte, non è stata fornita (cfr. pagg 3 e 4 della sentenza dove si afferma « non vi sono perciò ragioni sufficienti, in difetto di prova dell’imputazione dell’intero importo di euro 120.000 a saldo del debito per il dare/avere dell’epoca relativo ai rapporti oggetto di causa»). 5 Il quinto motivo è inammissibile per genericità non avendo il ricorrente precisato quale avrebbe dovuto essere l’oggetto preciso della richiesta CTU e cosa fosse indicato nella richiesta 6 Il sesto motivo è anch’esso inammissibile. 6.1 L’impugnata sentenza ha denegato la tutela risarcitoria sulla base della condivisibile ragione che non si può configurare il pregiudizio economico nel differenziale tra interessi legali e interessi Bot per la mancata utilizzazione della somma illegittimamente addebitata per le seguenti ragioni: a) la società era debitrice verso la banca, a cagione del negativo andamento del conto, della somma di € 113.707,61 ed è stata posta in liquidazione divenendo inattiva ; b) l’importo illegittimamente addebitato era modesto. 6.2 La censura non si confronta con il decisum limitandosi ad insistere sulla sussistenza del diritto al risarcimento dei danni per la mancata utilizzazione delle somme indebitamente percepite. 7 In conclusione in accoglimento del terzo motivo la sentenza impugnatava cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito della controversia e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte, accoglie il terzo motivo, rigettati il primo, il secondo e il quarto motivo inammissibili il quinto e il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e r
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