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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35590/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare, quanto al giudizio di responsabilità, perché la doglianza prospettata si sostanza in censure in fatto, volte a riprodurre quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie - con riguardo, in particolare, al dirimente rilievo ascritto alle dichiarazioni del teste Gitto, presente nei frangenti immediatamente precedenti il fatto falsamente denunziato dall'imputato e in grado di riferire aspetti coerentemente valorizzati sul piano inferenziale dalla Corte del merito nell'ottica della validata prospettazione accusatoria nonché a quelle rilasciate dall'ispettore Milone in relazione al momento nel quale il ricorrente ebbe a prospettare l'esigenza di recarsi in ospedale e al rilievo assegnato alle connotazioni delle lesioni refertate dai due soggetti interessati dalla lite - delle quali la difesa sollecita una alternativa rilettura, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di effettive e manifeste incongruenze e di specifici travisamenti probatori; quanto alla determinazione del trattamento punitivo, perché ne contrasta la tenuta motivazione malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare, quanto al giudizio di responsabilità, perché la doglianza prospettata si sostanza in censure in fatto, volte a riprodurre quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie - con riguardo, in particolare, al dirimente rilievo ascritto alle dichiarazioni del teste Gitto, presente nei frangenti immediatamente precedenti il fatto falsamente denunziato dall'imputato e in grado di riferire aspetti coerentemente valorizzati sul piano inferenziale dalla Corte del merito nell'ottica della validata prospettazione accusatoria nonché a quelle rilasciate dall'ispettore Milone in relazione al momento nel quale il ricorrente ebbe a prospettare l'esigenza di recarsi in ospedale e al rilievo assegnato alle connotazioni delle lesioni refertate dai due soggetti interessati dalla lite - delle quali la difesa sollecita una alternativa rilettura, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di effettive e manifeste incongruenze e di specifici travisamenti probatori; quanto alla determinazione del trattamento punitivo, perché ne contrasta la tenuta motivazione malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settem
Sentenza Cassazione n. 35590/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris