Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 08509/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 131-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2RTO GIANSANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 586 [OSCURATO:PERSONA] ROMA 6 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 2895/2015 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 21/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTO E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'[OSCURATO:PERSONA] ODDI s.r.I., acquirente di immobili siti in Sant'[OSCURATO:PERSONA] (Rm), loc. [OSCURATO:PERSONA], era destinataria di atto di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate elevava il valore dichiarato dei beni compravenduti e richiedeva il pagamento della maggiore imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni ed interessi, sulla scorta di una stima redatta dall'Agenzia del Territorio.

2. Insorgeva, quindi, con ricorso alla CTP di Roma, deducendo plurime doglianze e segnatamente il difetto di motivazione dell'atto impositivo nonché l'erronea determinazione, da parte dell'Ufficio, della base imponibile ma il giudice di prime cure apprezzava negativamente le ragioni della contribuente che appellava la decisione.

3. L'adita CRT del Lazio accoglieva l'eccezione in rito sollevata dall'appellata Agenzia delle Entrate e dichiarava inammissibile il gravame, ritenendo che l'appellante si fosse limitato "a ribadire in modo pedissequo le argomentazioni proposte con il ricorso introduttivo, senza indicare le ragioni che possono giustificare l'invocata riforma della sentenza emessa dai primi giudici".

4. Ricorre per cassazione la società contribuente affidandosi a quattro motivi d'impugnazione, illustrati con memoria .

5. Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

6. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, erroneità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto insussistenti i motivi di appello, per difetto del requisito della specificità, pur essendo stati posti in evidenza gli errori commessi dal primo giudice, il qual aveva richiamato a sproposito il principio della non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ., avendo la contribuente replicato alle deduzioni difensive svolte dall'Agenzia delle Entrate.

Deduce, nel merito della censura, di aver contestato il riferimento contenuto nella valutazione dell'Agenzia del Territorio, ad una serie di non meglio identificate unità immobiliari similari, non essendo stati allegati i relativi atti di comparazione, nonché la congruità dei valori immobiliari dichiarati nell'atto in quanto corrispondenti al massimo pagabile sul mercato.

7. Con il secondo motivo lamenta omesso esame del contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, avuto riguardo alle questioni riproposte nel giudizio di appello, vedenti sulla insufficienza del rinvio alle valutazioni estimative dell'Agenzia del Territorio, basata sui dati OMI, sulla erronea determinazione della base imponibile, i avuto riguardo ai villini, uno in corso di costruzione, ed al terreno compravenduti, quest'ultimo vincolato a servizio delle costruzioni e pertanto non edificabile.

8. Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 7,

I. n. 212 del 2000 e 3,

I. n. 241 del 1990, nonché dell'art. 12, d.lgs. n. 218 del 1997, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto nullo l'avviso impugnato per mancanza di motivazione, essendo non comprensibili le ragioni del provvedimento impositivo, dando risposta alle deduzioni della contribuente, anche considerato quanto emerso nel corso dell'incontro tenutosi a seguito di istanza ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 218 del 1997, per la definizione dell'accertamento.

9. Con il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 20, d.p.r. n. 643 del 1972, 51 e 52, d.p.r. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR considerato che l'onere della prova del maggior valore dei beni immobili oggetto di compravendita grava sull'Ufficio e che la stima dell'Agenzia del Territorio è un documento di parte e non può costituire da solo elemento di prova.

10. La prima censura è fondata ed il suo accoglimento determina l'assorbimento delle censure restanti.

11. La decisione della CTR del Lazio è contraria "in parte qua" al principio, affermato da questa Corte, secondo cui "Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.

Igs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione". (tra le tante, Cass. n. 707/2019).

12. Si impone, dunque, una lettura costituzionalmente orientata che individui come eccezionali le disposizioni che, mediante decadenze o preclusioni, limitano l'accesso alla giustizia.

13. La Corte ha, altresì, precisato che il carattere devolutivo pieno proprio dell'appello, mezzo d'impugnazione volto ad ottenere il riesame della causa nel merito, l'onere di impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. citato, "non impone all'appellante di porre nuovi argomenti giuridici a sostegno dell'impugnazione rispetto a quelli già respinti dal giudice di primo grado, specie ove le questioni che formano oggetto del giudizio siano di mero diritto". (Cass. n. 32838/2018).14.

I passi dell'atto di appello riportati nel ricorso per cassazione manifestano l'intento sindacatorio e, quindi, impugnatorio della sentenza della CTP giacché la contribuente, con il gravame, ha riproposto le deduzioni difensive non accolte dal primo giudice; tanto basta ai fini qui considerati.

15. Nel processo tributario, infatti, stante il carattere devolutivo pieno dell'appello volto ad ottenere il riesame della causa nel merito, l'onere di impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 non richiede all'appellante di porre nuovi argomenti giuridici a sostegno dell'impugnazione rispetto a quelli già respinti dal giudice di primo grado, specie se le questioni che formano oggetto del giudizio sono di mero diritto.

16. La sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese processuali, P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022, tenuta mediante collegam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 131-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2RTO GIANSANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 586 [OSCURATO:PERSONA] ROMA 6 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 2895/2015 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 21/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTO E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA] ODDI s.r.I., acquirente di immobili siti in Sant'[OSCURATO:PERSONA] (Rm), loc. [OSCURATO:PERSONA], era destinataria di atto di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate elevava il valore dichiarato dei beni compravenduti e richiedeva il pagamento della maggiore imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni ed interessi, sulla scorta di una stima redatta dall'Agenzia del Territorio. 2. Insorgeva, quindi, con ricorso alla CTP di Roma, deducendo plurime doglianze e segnatamente il difetto di motivazione dell'atto impositivo nonché l'erronea determinazione, da parte dell'Ufficio, della base imponibile ma il giudice di prime cure apprezzava negativamente le ragioni della contribuente che appellava la decisione. 3. L'adita CRT del Lazio accoglieva l'eccezione in rito sollevata dall'appellata Agenzia delle Entrate e dichiarava inammissibile il gravame, ritenendo che l'appellante si fosse limitato "a ribadire in modo pedissequo le argomentazioni proposte con il ricorso introduttivo, senza indicare le ragioni che possono giustificare l'invocata riforma della sentenza emessa dai primi giudici". 4. Ricorre per cassazione la società contribuente affidandosi a quattro motivi d'impugnazione, illustrati con memoria . 5. Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. 6. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, erroneità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto insussistenti i motivi di appello, per difetto del requisito della specificità, pur essendo stati posti in evidenza gli errori commessi dal primo giudice, il qual aveva richiamato a sproposito il principio della non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ., avendo la contribuente replicato alle deduzioni difensive svolte dall'Agenzia delle Entrate. Deduce, nel merito della censura, di aver contestato il riferimento contenuto nella valutazione dell'Agenzia del Territorio, ad una serie di non meglio identificate unità immobiliari similari, non essendo stati allegati i relativi atti di comparazione, nonché la congruità dei valori immobiliari dichiarati nell'atto in quanto corrispondenti al massimo pagabile sul mercato. 7. Con il secondo motivo lamenta omesso esame del contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, avuto riguardo alle questioni riproposte nel giudizio di appello, vedenti sulla insufficienza del rinvio alle valutazioni estimative dell'Agenzia del Territorio, basata sui dati OMI, sulla erronea determinazione della base imponibile, i avuto riguardo ai villini, uno in corso di costruzione, ed al terreno compravenduti, quest'ultimo vincolato a servizio delle costruzioni e pertanto non edificabile. 8. Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 7, I. n. 212 del 2000 e 3, I. n. 241 del 1990, nonché dell'art. 12, d.lgs. n. 218 del 1997, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto nullo l'avviso impugnato per mancanza di motivazione, essendo non comprensibili le ragioni del provvedimento impositivo, dando risposta alle deduzioni della contribuente, anche considerato quanto emerso nel corso dell'incontro tenutosi a seguito di istanza ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 218 del 1997, per la definizione dell'accertamento. 9. Con il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 20, d.p.r. n. 643 del 1972, 51 e 52, d.p.r. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR considerato che l'onere della prova del maggior valore dei beni immobili oggetto di compravendita grava sull'Ufficio e che la stima dell'Agenzia del Territorio è un documento di parte e non può costituire da solo elemento di prova. 10. La prima censura è fondata ed il suo accoglimento determina l'assorbimento delle censure restanti. 11. La decisione della CTR del Lazio è contraria "in parte qua" al principio, affermato da questa Corte, secondo cui "Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d. Igs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione". (tra le tante, Cass. n. 707/2019). 12. Si impone, dunque, una lettura costituzionalmente orientata che individui come eccezionali le disposizioni che, mediante decadenze o preclusioni, limitano l'accesso alla giustizia. 13. La Corte ha, altresì, precisato che il carattere devolutivo pieno proprio dell'appello, mezzo d'impugnazione volto ad ottenere il riesame della causa nel merito, l'onere di impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. citato, "non impone all'appellante di porre nuovi argomenti giuridici a sostegno dell'impugnazione rispetto a quelli già respinti dal giudice di primo grado, specie ove le questioni che formano oggetto del giudizio siano di mero diritto". (Cass. n. 32838/2018).14. I passi dell'atto di appello riportati nel ricorso per cassazione manifestano l'intento sindacatorio e, quindi, impugnatorio della sentenza della CTP giacché la contribuente, con il gravame, ha riproposto le deduzioni difensive non accolte dal primo giudice; tanto basta ai fini qui considerati. 15. Nel processo tributario, infatti, stante il carattere devolutivo pieno dell'appello volto ad ottenere il riesame della causa nel merito, l'onere di impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 non richiede all'appellante di porre nuovi argomenti giuridici a sostegno dell'impugnazione rispetto a quelli già respinti dal giudice di primo grado, specie se le questioni che formano oggetto del giudizio sono di mero diritto. 16. La sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese processuali, P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022, tenuta mediante collegam
Sentenza Cassazione n. 08509/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris